| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 21/05/1982 | 
| Numero: | 272 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 2. I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi [...] | 
| Art. 3. Il termine di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e provincie autonome nelle quali non [...] | 
| Art. 4. [3] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua [...] | 
§ 98.1.27678 - D.L. 21 maggio 1982, n. 272 [1] .
Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.
(G.U. 24 maggio 1982, n. 140)
     Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'art. 3 del 
     I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente art. 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'art. 1 del 
Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
     Le disposizioni del precedente art. 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della 
     Il termine di cui all'art. 12, terzo comma, della 
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo soppresso dalla legge di conversione.