§ 3.1.8 – L.R. 20 maggio 1980, n. 52.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/05/1980
Numero:52


Sommario
Art. 1.      I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto dispone il D.P.R. 20.12.1878, n. 761
Art. 2.      Per i fini indicati al primo comma dell'articolo 68 della legge 23.12.1878, n. 833, gli Enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 della legge medesima nonché i Comuni, [...]
Art. 3.      Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833, gli Enti di cui all'articolo 2 devono trasmettere alla Giunta regionale, con le modalità e nei [...]
Art. 5.      Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli Enti indicati all'articolo 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli artt. 3 e 4 attraverso la [...]
Art. 6.      Nel caso di persistente inadempienza da parte degli Enti interessati, la Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti [...]
Art. 7.      Con deliberazione della Giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'articolo 3, salvo quanto previsto al successivo articolo 9, è iscritto nel ruoli nominativi [...]
Art. 8.      Con deliberazione della Giunta regionale è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti [...]
Art. 9.      Il personale degli Enti, Casse, Servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'art. 12 bis della legge 17.8.1874, n. 386, comandato alla Regione al sensi [...]
Art. 10.      Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale
Art. 11.      Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime [...]
Art. 12.      Nell'ambito delle norme legislative e disposizioni amministrative con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'articolo 66 della legge 23.12.1978, n. 833 e regolerà i rapporti [...]


§ 3.1.8 – L.R. 20 maggio 1980, n. 52. [1]

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 28 maggio 1980, n. 22).

 

Art. 1.

     I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto dispone il D.P.R. 20.12.1878, n. 761.

     L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Per i fini indicati al primo comma dell'articolo 68 della legge 23.12.1878, n. 833, gli Enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 della legge medesima nonché i Comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo articolo 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

     a) Enti ospedalieri;

     b) Consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario di altri Enti pubblici di cui al quarto comma dell'articolo 64 della legge 23.12.1978, n. 833;

     c) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico- sanitari, salvo quanto previsto al successivo punto d);

     d) Consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario;

     e) Province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad Istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri;

     f) Comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

 

     Art. 3.

     Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30.6.1977 ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833;

     b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

     c) per il personale dipendente dagli Enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti;

     d) per il personale dipendente dalle Province o dai Comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

     I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente, devono essere trasmessi alla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

     Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da portare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma lett. b) del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

     Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dalla Unità Sanitaria Locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'articolo 61 della legge 23.12.1978, n. 833.

 

     Art. 4.

     Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833, gli Enti di cui all'articolo 2 devono trasmettere alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30.6.1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833, ovvero in servizio alla data del 28.8.1978, ai sensi dell'art. 24 ter della legge 29.2.1980, n. 33.

     In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da Province e Comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

     Nel caso di servizio prestato presso più Enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della citata legge 23.12.1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'Ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 5.

     Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli Enti indicati all'articolo 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli artt. 3 e 4 attraverso la contestuale pubblicazione degli stessi, per 15 giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente e all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'Ente medesimo.

     Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 45 giorni dal termine della pubblicazione degli elenchi, all'Ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei 30 giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

 

     Art. 6.

     Nel caso di persistente inadempienza da parte degli Enti interessati, la Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli Enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Con deliberazione della Giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'articolo 3, salvo quanto previsto al successivo articolo 9, è iscritto nel ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

     E' parimenti iscritto nel suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'articolo 4 salvo quanto previsto al successivo articolo 9, che abbia superato il concorso riservato previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

     L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi Enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 8.

     Con deliberazione della Giunta regionale è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761, personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

     a) personale degli Enti, Casse, Servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'art. 12 bis della legge 17.8.1974, n. 386 e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'articolo 67 della legge 23.12.1978, n. 833), salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

     b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli Enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12.2.1968, n. 132, (terzo comma dell'articolo 67 della legge 23.12.1978, n. 833;

     c) personale della Croce Rossa Italiana, (primo e secondo comma dell'articolo 70 della legge 23.12.1978, n. 833);

     d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'articolo 72 della legge 23.12.1978, n. 833);

     e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro, (articolo 73 della legge 23.12.1978, n. 833);

     f) personale degli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'articolo 42 della legge 23.12.1978, n. 833);

     g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali - salvo diversa necessità della Regione - (secondo comma dell'articolo 67, della legge 23.12.1978, n. 833);

     h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli Enti locali (secondo comma dell'articolo 68 della legge 23.12.1978, n. 833);

     i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'articolo 68 della legge 23.12.1978, n. 833), previo superamento del concorso riservato di cui al 5° comma lettera c) dell'articolo 47 della legge 23.12.1978, n. 833.

     In attesa della specifica normativa regionale prevista dall'art. 32, L. 23.12.78 n. 833, il personale regionale in servizio alla data del 30.6.1978 presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale può chiedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda al Presidente della Giunta regionale, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale: tale personale ancorché iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale può essere comandato presso la Regione, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, a prestare servizio presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali fino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale prevista dal sopracitato art. 32, in modo da assicurare lo svolgimento delle relative funzioni.

     Le amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera a), b), c), d), e) e f) del presente articolo.

     Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.

     Dopo l'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità Sanitaria Locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'articolo 61 della legge 23.12.1978, n. 833.

 

     Art. 9.

     Il personale degli Enti, Casse, Servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'art. 12 bis della legge 17.8.1874, n. 386, comandato alla Regione al sensi delle vigenti disposizioni di legge, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali può presentare richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli Enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23.12.1878, n. 833 nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.

     L'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione Regionale è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e decorre dalla medesima data.

 

     Art. 10.

     Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

     Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, formati ai sensi della presente legge, sono aggiornati secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 7 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

 

     Art. 11.

     Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro 30 giorni dalla notifica dell'opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende respinta.

 

     Art. 12.

     Nell'ambito delle norme legislative e disposizioni amministrative con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'articolo 66 della legge 23.12.1978, n. 833 e regolerà i rapporti patrimoniali degli Enti ed Istituti ivi contemplati, dovrà essere previsto il passaggio agli Enti beneficiari del personale dipendente dagli Enti elencati dall'art. 2, lettera a) e b) della presente legge, in quanto addetto alla gestione di beni mobili, immobili ed attività di cui sia disposto il trasferimento, non destinati a servizi igienici e sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica e sanitaria.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.