§ 3.1.23 – L.R. 27 ottobre 1982, n. 31.
Disciplina degli organi collegiali sanitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/10/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile).
Art. 2.  (Commissione sanitaria per i ciechi civili).
Art. 3.  (Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo).
Art. 4.  (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
Art. 5.  (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti).
Art. 6.  (Commissione provinciale per la disciplina servizi trasfusionali).
Art. 7.  (Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
Art. 8.  (Consiglio provinciale di sanità).
Art. 9.  (Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri).
Art. 10.  (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici).
Art. 11.  (Compensi).
Art. 12.  (Decorrenza variazioni).
Art. 13.  (Competenze territoriali).
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.23 – L.R. 27 ottobre 1982, n. 31.

Disciplina degli organi collegiali sanitari.

(B.U. 10 novembre 1982, n. 45).

 

     Art. 1. (Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile).

     Le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile di cui all'art. 7 della legge 30.3.1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26.5.1975, n. 165, operano nell'ambito della Unità Sanitaria Locale.

     Esse sono nominate dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalle leggi indicate nel I comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del Servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico addetto al predetto servizio;

     b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale, scelto dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale.

     La segretaria della Commissione è affidata a un funzionario della Unità Sanitaria Locale scelto dal Comitato di Gestione nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.

     La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30.3.71, n. 118, è nominata dalla Giunta Regionale con le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli regionali ovvero, in carenza, da un medico specialista o esperto in medicina legale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali comprese nel capoluogo regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza;

     b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o, in carenza, da medico specialista in medicina legale, dipendenti da una Unità Sanitaria Locale, scelti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     I sanitari di cui al comma precedente non possono essere né presidenti, né componenti di Commissioni indicate nel primo comma del presente articolo. La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione in servizio presso l'Assessorato Regionale alla sanità.

     La Giunta Regionale, con apposita deliberazione e in relazione alla consistenza dell'attività della Commissione regionale, può istituire più Commissioni regionali indicandone la sede.

     La Commissione Regionale si riunisce presso gli uffici della Regione, ovvero, per motivi funzionali, presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali.

     Le domande di accertamento dell'invalidità civile pervenute alle Commissioni sanitarie competenti per territorio devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

     La Giunta Regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni sanitarie di cui al presente articolo e i servizi medico-legali delle Unità Sanitarie Locali, i quali possono procedere all'istruttoria tecnica delle domande e assolvere a funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse.

 

     Art. 2. (Commissione sanitaria per i ciechi civili).

     La Commissione sanitaria di cui all'art. 10 della legge 27.5.70, n. 382, opera nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale.

     Essa è nominata dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalla legge indicata nel 1° comma con le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale è sostituito da un responsabile di Servizio medico-legale di Unità Sanitaria Locale;

     b) l'oculista, già designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, è scelto dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

     Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario della Unità Sanitaria Locale nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.

     La Commissione di cui all'art. 12 della legge 27.5.1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta Regionale che provvede a nominarla con la seguente variazione rispetto alla composizione stabilita dalla precitata legge:

     a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     Le funzioni di Segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta Regionale.

     Il Presidente e i componenti della Commissione regionale non possono far parte della Commissione di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 3. (Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo).

     La Commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 delle legge 26.5.70, n. 381, opera nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale.

     Essa è nominata dal competente Comitato di Gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, nella composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale o l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del servizio di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale;

     b) il medico specialista in otorinolaringoiatra è designato dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale.

     Le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.

     La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26.5.1970, n. 38, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta Regionale che provvede a nominarla nel rispetto della composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     b) L'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, ovvero da un medico specialista in medicina legale appartenenti al ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale, scelti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     c) L'Ufficiale sanitario è sostituito da altro medico preferibilmente specializzato in fonoiatria, scelto dalla Giunta Regionale anche tra il personale non iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale.

     Le funzioni di Segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).

     Alla composizione del Collegio medico previsto vengono apportate le seguenti variazioni:

     a) il Medico provinciale è sostituito da un responsabile del Servizio di medicina legale della Unità Sanitaria Locale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza;

     b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

     Le funzioni di segretario del Collegio di cui al precedente articolo sono espletate da un funzionario della Unità Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.

     Il Collegio è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e si riunisce, di norma, nel Comune capoluogo di Provincia.

 

     Art. 5. (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti).

     Le Commissioni mediche provinciali di cui all'art. 12 del D.P.R. 23.9.1976, n. 995, sono presiedute dal responsabile del Servizio di medicina legale della Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia e fanno capo per i supporti operativi, a detto servizio.

     Delle predette Commissioni possono far parte medici dipendenti delle Unità Sanitarie Locali che esistono nell'ambito provinciale scelti con deliberazioni della Giunta Regionale, sentite le Unità Sanitarie Locali di appartenenza, su proposta del Presidente di cui al primo comma del presente articolo.

     La Giunta Regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni di cui al presente articolo e i servizi medico-legali della Unità Sanitaria Locale, i quali possono procedere alla istruttoria tecnica delle domande e assolvere le funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse.

 

     Art. 6. (Commissione provinciale per la disciplina servizi trasfusionali).

     (Omissis) [1]

 

     Art. 7. (Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

     Nella Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 il Medico provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia.

     L'Ispettore medico del lavoro è sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia.

     Il Comitato di Gestione provvede alla nominata di detta Commissione di cui restano invariate le funzioni, la durata in carica e le attribuzioni.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da funzionario della Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo, scelto dal Comitato di Gestione tra gli addetti al Servizio di igiene pubblica.

 

     Art. 8. (Consiglio provinciale di sanità).

     Fino a che con legge regionale non si provvederà alla istituzione del Consiglio regionale di sanità, resta invariata la disciplina relativa ai Consigli provinciali di sanità provvedendo alle seguenti sostituzioni:

     - il Medico provinciale e il Veterinario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, dal responsabile del Servizio igiene pubblica e Servizio veterinario di una Unità Sanitaria Locale ricompresa nel territorio provinciale;

     - l'Ufficiale sanitario del capoluogo di Provincia è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia;

     - il medico condotto è sostituito da un medico dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai servizi di base, sentita l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza;

     - il Presidente di Amministrazione ospedaliera è sostituito da un membro di Comitato di Gestione delle Unità Sanitarie Locali del territorio provinciale;

     - il rappresentante dell'INAM è sostituito dal Presidente del Comitato di Gestione di Unità Sanitaria Locale del territorio provinciale.

 

     Art. 9. (Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri).

     La Commissione già provinciale indicata dall'art. 53 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, opera in ciascuna Unità Sanitaria Locale.

     Essa è nominata dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale e la sua composizione è così modificata:

     a) il funzionario medico igienista dei ruoli della Amministrazione Regionale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

     b) l'Ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio.

 

     Art. 10. (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici).

     Nella Commissione tecnica indicata dall'art. 24 del R.D. 9.1.1927, n. 147, il Medico provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è compreso il capoluogo di Provincia.

 

     Art. 11. (Compensi). [2]

     1. A ciascun componente delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) non dipendente regionale o del servizio sanitario regionale, spetta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di euro 20,00, nonché la somma di euro 10,00, per ogni domanda definita, nell'ambito del tetto di spesa di cui al comma 2.".

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse appositamente allocate nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

 

     Art. 12. (Decorrenza variazioni).

     Alle variazioni di membri delle Commissioni, Comitati e Collegi di cui ai precedenti articoli di competenza dei Comitati di Gestione si provvede entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Trascorso tale periodo, provvederà, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, l'organo regionale di controllo.

 

     Art. 13. (Competenze territoriali).

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indica le Unità Sanitarie Locali presso le quali debbono essere attivate le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, contestualmente precisando il territorio di competenza, secondo criteri basati sulla dimensione comprensoriale e tenuto conto dell'attuale distribuzione e dei bacini di trasporto.

     Le Commissioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 2, primo comma dell'art. 3 e primo comma dell'art. 5 della presente legge e il Collegio medico di cui al precedente art. 4, operano nella Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di Provincia e hanno competenza su tutto il territorio provinciale.

     Per le Unità Sanitarie Locali, il cui ambito territoriale comprende Comuni di più Province, la Provincia di riferimento è quella nel cui ambito ha sede legale l'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del IV comma dell'art. 45 dello Statuto regionale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1987 n. 67.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1994, n. 64 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 aprile 2022, n. 6.