§ 3.1.14 – L.R. 3 settembre 1981, n. 41.
Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificandi ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/09/1981
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con qualifica di infermiere generico e psichiatrico, che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei [...]
Art. 2.      Fino alla soppressione degli Enti Ospedalieri compresi nell'ambito territoriale del Comune di Torino, i provvedimenti di competenza delle Unità Sanitarie Locali, previsti dal precedente articolo [...]
Art. 3.      I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette [...]


§ 3.1.14 – L.R. 3 settembre 1981, n. 41. [1]

Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificandi ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.

(B.U. 9 settembre 1981, n. 36).

 

Art. 1.

     Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con qualifica di infermiere generico e psichiatrico, che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243 è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

     Ai fini di cui al precedente comma le Unità Sanitarie Locali interessate provvedono - d'ufficio o a richiesta - tempestivamente e, comunque, non oltre il 45° giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma non sono soggette alla procedura di cui alla legge regionale 13 marzo 1981, n. 11.

     Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento. Della variazione ciascuna Unità Sanitaria Locale dà notizia alla Regione, ai fini di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

 

     Art. 2.

     Fino alla soppressione degli Enti Ospedalieri compresi nell'ambito territoriale del Comune di Torino, i provvedimenti di competenza delle Unità Sanitarie Locali, previsti dal precedente articolo 1, vengono adottati dalle Amministrazioni degli Enti stessi. Copia del provvedimento va trasmesso alla U.S.L.

 

     Art. 3.

     I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche al momento dell'inizio della riqualificazione, abbiano conseguito, o conseguano, il diploma di infermiere professionale frequentando i relativi normali corsi.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.