§ 2.1.20 – L.R. 13 marzo 1981, n. 11.
Norme provvisorie per il regime autorizzativo delle strutture e personale del Servizio Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:13/03/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, secondo le statuizioni degli articoli 66 e 68 della legge 23 dicembre 1978, [...]
Art. 2.      Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, nonchè fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui agli [...]
Art. 3.      Fino alla costituzione del Consiglio Regionale di Sanità, il parere consultivo obbligatorio sulle proposte di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è di competenza del Comitato composto [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore ll giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.20 – L.R. 13 marzo 1981, n. 11. [1]

Norme provvisorie per il regime autorizzativo delle strutture e personale del Servizio Sanitario Regionale.

(B.U. 25 marzo 1981 n. 12).

 

Art. 1.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, secondo le statuizioni degli articoli 66 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'autorizzazione ad istituire, ampliare, trasformare strutture, presidi e servizi a carattere sanitario a gestione pubblica, o assumere personale a rapporto di impiego ex articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o a rapporto convenzionale ex articolo 48 della sopracitata legge, mediante finanziamenti della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale, per sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali, è concessa alle Unita Sanitarie Locali e agli Enti pubblici che ancora esercitano funzioni sanitarie dalla Giunta Regionale, sentita la competente sezione del Consiglio Regionale di Sanità.

     La Giunta Regionale, su proposta dei competenti organi della Unita Sanitaria Locale, sentita la competente sezione del Consiglio Regionale di Sanità, autorizza, nel rispetto dei posti di cui agli articoli 6 e 8 della legge 17.8.1974, n. 386 e dell'art. 11 della legge 29.2.1980, n. 33, di conversione del D.L. 30.12.1979, n. 663, le variazioni delle dotazioni organiche del personale assegnato e trasferito alle Unità Sanitarie Locali per effetto degli articoli 67 e 68 della legge 23.12.1978, n. 833, nonchè autorizza l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione libero professionale ex articolo 48 della legge 23.12.1978, n. 833, al fine di assicurare una uniforme distribuzione dei servizi sanitari di base sul territorio.

 

     Art. 2.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, nonchè fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23.12.1978, n. 833, e comunque non oltre il 31.12.1981, è sospesa l'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento, modificazione funzionale e strutturale dei gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, e delle strutture di diagnostica e terapia strumentale, nonchè l'autorizzazione ad instaurare nuovi rapporti convenzionali con istituzioni sanitarie private e liberi professionisti per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento esterno, ex D.P.R. 16 maggio 1980, o secondo le statuizioni del sopracitato articolo 44.

     Per sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria, su proposta dei competenti organi delle Unità Sanitarie Locali, può provvedere la Giunta Regionale, sentita la competente sezione del Consiglio Regionale di Sanità e su conforme parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3.

     Fino alla costituzione del Consiglio Regionale di Sanità, il parere consultivo obbligatorio sulle proposte di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è di competenza del Comitato composto dall'Assessore regionale alla Sanità, in funzione di Presidente, e da nove membri esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2/3, così come statuito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39 e ai numeri 2 e 4 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 139-CR 1167 del 20 febbraio 1975.

     La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, regolamenta le procedure per l'istruttoria degli atti deliberativi delle Unità Sanitarie Locali o di altri Enti pubblici che esercitano funzioni sanitarie ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     Fino alla data di estinzione degli Enti Ospedalieri restano in vigore le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore ll giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.