§ 5.5.3 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 8.
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:04/03/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.
Art. 2.  Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.
Art. 3.  Partecipazione a società finanziarie.
Art. 4.  Interventi per acquisto di scuolabus.
Art. 5.  Formazione professionale.
Art. 6.  Musei e biblioteche.
Art. 7.  Promozione e diffusione della cultura.
Art. 8.  Sport e tempo libero.
Art. 9.  Edilizia abitativa.
Art. 10.  Trasporti.
Art. 11.  Viabilità.
Art. 12.  Attrezzature portuali.
Art. 13.  Opere pubbliche di interesse degli enti locali.
Art. 14.  Tutela dell'ambiente organizzazione urbana.
Art. 15.  Difesa del suolo.
Art. 16.  Organizzazione e difesa del territorio montano.
Art. 17.  Disciplina della caccia e della pesca.
Art. 18.  Lavoro ed assistenza ai lavoratori.
Art. 19.  Calamità e protezione civile.
Art. 20.  Opere di miglioramento della strutture agricole.
Art. 21.  Ente regionale di Sviluppo (ERSAM).
Art. 22.  Sviluppo della cooperazione.
Art. 23.  Strutture zootecniche.
Art. 24.  Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva.
Art. 25.  Organizzazione e sviluppo di imprese artigiane.
Art. 26.  Pubblicazione.


§ 5.5.3 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 8. [1]

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori di intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983 - 1985.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1983).

 

Art. 1. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.

     La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13, è fissata per l'anno 1983 in L. 5.495.657.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 2. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

     La quota regionale per l'anno 1983 dovuta all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4, è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del Capitolo n. 69100.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 3. Partecipazione a società finanziarie.

     Gli interventi speciali, attraverso la FINMOLISE a favore di imprese pilota traenti nei settori produttivi già previsti dalla legge regionale 4 giugno 1982, n. 13, ed iscritti nel Capitolo di spesa n. 11520 del bilancio 1982 sono trasferiti all'analogo Capitolo di spesa del bilancio 1983.

     Al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti della Società finanziaria per lo sviluppo del Molise, istituita con legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983 il Capitolo n. 11530 con una dotazione di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

     Art. 4. Interventi per acquisto di scuolabus.

     Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la concessione ai Comuni di contributi pari al 5% del costo di Scuolabus così come previsto dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 20.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 5. Formazione professionale.

     Nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di cui ai Capitoli 14150 e 14200 relativa agli oneri di L. 9.091.904.000 per l'attuazione del piano annuale di formazione ed addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1979, n. 845.

     Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà quantificato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 6. Musei e biblioteche.

     Per l'attuazione dei piano regionale di intervento nei settori dei musei, archivi storici e biblioteche di enti locali è iscritto, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983, il Capitolo n. 15415 dotato di fondi per L. 200.000.000.

     Per lo svolgimento di attività di competenza delle Unità locali e dei Comuni per le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi culturali previste dall'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 37 è iscritto il Capitolo di spesa n. 15600 dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale del 1983, con una dotazione di L. 800 milioni.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 7. Promozione e diffusione della cultura.

     Per la concessione di contributi ad enti pubblici per iniziative ed attività particolarmente rilevanti di promozione culturale di cui alla legge regionale 28 aprile 1975, n. 32, è autorizzata per l'anno 1983 una spesa di L. 200.000.000.

     Gli oneri per gli esercizi futuri saranno quantificati con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 8. Sport e tempo libero.

     Per l'anno 1983, la Regione Molise è facultata a corrispondere, ai sensi delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, contributi "una tantum", a favore di enti locali, istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi a titolo di concorso, nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature.

     A tal fine è iscritta la spesa di L. 100.000.000 di cui al Capitolo 16600 del bilancio 1983.

     Per l'anno 1983 è fissato in L. 30.000.000, al Capitolo 16610, il limite di impegno per la concessione agli Enti di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi previsti dall'art. 2 lettera E) della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39.

     In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 di cui a Capitolo 16700 per la concessione agli enti aventi diritto di contributi per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse.

     In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 180.000.000 di cui al Capitolo 16800 per la concessione di contributi a favore di associazioni e società per lo svolgimento di attività sportive, dilettantistiche e per l'impiego del tempo libero.

     Per gli anni futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 9. Edilizia abitativa.

     In attuazione della legge regionale 1982, n. 7, art. 1 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 di cui al Capitolo 18230 per oneri diretti al finanziamento dei programmi di interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, da attuarsi attraverso gli Istituti Autonomi delle Case Popolari delle Province di Campobasso ed Isernia.

 

     Art. 10. Trasporti.

     Per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6, per la concessione a favore dei Comuni, Province, Comunità Montane e dei concessionari di autoservizi di linea di competenza regionale per le spese di investimento e rinnovo parchi autobus, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 7.458.000.000 di cui al Capitolo 18705.

     Per la concessione del contributo annuo di esercizio a favore di aziende ed enti locali esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 9.613.000.000 di cui al Capitolo 19410 riveniente alla Regione attraverso il Fondo nazionale dei trasporti previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 11. Viabilità.

     In applicazione delle norme previste dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6, per contributi da erogare alle Province ed ai Comuni della Regione Molise per interventi per il servizio dello sgombero delle nevi sulle strade provinciali e comunali, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 di cui al Capitolo n. 20200 del bilancio 1983.

     In esecuzione delle norme previste dalla legge regionale 17 gennaio 1975, n. 7, per contributi a Comuni per la spesa di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali, è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui al Capitolo n. 20500 del bilancio 1983.

     In esecuzione del dettato della legge regionale 13 agosto 1977, n. 23, relativo ai contributi da destinare alle Amministrazioni Provinciali per la manutenzione viaria, è autorizzata la spesa di L. 360.000.000 di cui al Capitolo n. 20600 del bilancio 1983.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 12. Attrezzature portuali.

     Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 di cui al Capitolo n. 22300 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la costruzione, il completamento, l'ammodernamento, la sistemazione ed il miglioramento di porti ed approdi di seconda categoria, così come previsto dalla lettera F) dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 13. Opere pubbliche di interesse degli enti locali.

     In applicazione delle norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e dalla legge regionale del 29 dicembre 1978, n. 35, per contributi in conto capitale a favore degli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni di cui al capitolo n. 23620 del bilancio 1983.

     Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 di cui al Capitolo n. 24500 per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti alla Regione in occasione della revisione prezzi delle opere appaltate dalla Regione e dagli enti locali.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 14. Tutela dell'ambiente organizzazione urbana.

     In applicazione delle norme previste dal D.P.R. del 15 gennaio 1972, n. 8 è autorizzata la spesa di Lire 500.000.000 di cui al Capitolo 26100 occorrente per il consolidamento ed il trasferimento di abitati e revisione prezzi per opere già appaltate.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 15. Difesa del suolo.

     Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.200 milioni di cui al Capitolo n. 27100 per il finanziamento degli interventi di manutenzione e ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica integrale.

     Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 di cui al Capitolo n. 27105 per la costruzione, il completamento di opere e la sistemazione idraulico-agraria in comprensori di bonifica integrale.

     Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni di cui al Capitolo n. 27200 per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana nonchè per sostenere gli oneri per eventuale revisione dei prezzi.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 850.000.000 di cui al Capitolo n. 27410 per il finanziamento di opere idrauliche di competenza regionale.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 di cui al Capitolo n. 27500 per interventi in occasione di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosione e pronti interventi in caso di calamità pubbliche nell'ambito regionale.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 16. Organizzazione e difesa del territorio montano.

     In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 1° marzo 1975, n. 47 è autorizzata la spesa di L. 300 milioni di cui al Capitolo n. 28500 del bilancio 1983 per oneri occorrenti ai fini dell'attuazione del piano regionale antincendi.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 di cui al Capitolo n. 28800 necessarie per la manutenzione dei vivai forestali.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 di cui al Capitolo n. 28900 per oneri di manutenzione e ripristino dell'efficienza di opere pubbliche di bonifica montana e sistemazione idraulico-forestale.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 di cui al Capitolo n. 28905 per la costruzione ed il completamento di opere di sistemazione idraulico-forestale in comprensori e bacini montani.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.400 milioni di cui al Capitolo n. 29140 per costruzione, completamento e manutenzione di opere idraulico-forestali nei bacini montani.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 17. Disciplina della caccia e della pesca.

     In esecuzione delle norme previste dalla legge regionale del 7 agosto 1979, n. 23, art. 6, è autorizzata la spesa di L. 174.000.000 di cui al Capitolo n. 29610 del bilancio 1983 per contributi da devolvere alle Province per il ripopolamento di selvaggina nel territorio della Regione Molise.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 di cui al Capitolo n. 29635 per l'attuazione del piano venatorio previsto dall'art. 5 della legge regionale del 27 luglio 1979, n. 20.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 18. Lavoro ed assistenza ai lavoratori.

     Per l'esercizio finanziario 1983 ed in applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 12 aprile 1977, n. 10 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 di cui al Capitolo n. 37510 per contributi da erogare agli emigranti per l'acquisto ed il riattamento di case.

     In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 13 settembre 1978, n. 28, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni di cui al Capitolo 38100 del bilancio 1983 per l'istituzione e la gestione dei consultori familiari.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno determinati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 19. Calamità e protezione civile.

     Nel bilancio 1983 al settore IV della Rubrica XI sono autorizzate le spese di L. 100.000.000 per contributi assistenziali urgenti a favore di cittadini colpiti da calamità, nonchè provviste di materiali ed attrezzature varie per interventi assistenziali urgenti.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 20. Opere di miglioramento della strutture agricole.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni di cui al Capitolo 41100 per far fronte agli oneri derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e revisione prezzi per lavori già appaltati.

     Nell'esercizio 1983 è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni di cui al Capitolo n. 41400 per interventi straordinari in agricoltura in esecuzione delle norme previste dalla legge regionale del 3 dicembre 1977, n. 43.

     In applicazione delle norme previste dalla legge regionale del 27 agosto 1973, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio 1983, la spesa di L. 2.000 milioni di cui al Capitolo n. 41901 per finanziare l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture agricole, strade vicinali, interpoderali, acquedotti rurali ed opere d'arte.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno determinati dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 21. Ente regionale di Sviluppo (ERSAM).

     Per l'esercizio 1983 il contributo erogato a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise è fissato in L. 5.500 milioni ed è posto a carico del Capitolo di spesa n. 43800.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 22. Sviluppo della cooperazione.

     Per i fini previsti dalle leggi regionali 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9 è iscritto al Capitolo di spesa n. 44451 lo stanziamento di L. 90.871.642 a titolo di nuovo limite di impegno per contributi in annualità da concedersi a coltivatori singoli od associati, cooperative agricole e tecnici agricoli per l'ammortamento di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato dalla stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 23. Strutture zootecniche.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 di cui al Capitolo n. 47945 a titolo di nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità agli operatori zootecnici per l'ammortamento di mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche previste dagli artt. 7 e 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 24. Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva.

     Per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in conto capitale per gli interventi in esecuzione delle norme previste dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5 è autorizzata, per l'anno 1983 la spesa di L. 1.200 milioni di cui al Capitolo n. 49400.

     Per l'esercizio finanziario 1983 è iscritto al Capitolo n. 49550 il nuovo limite di impegno di L. 200.000.000 per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 25. Organizzazione e sviluppo di imprese artigiane.

     Per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto capitale per l'acquisto, costruzione, ammodernamento di immobili e macchinari previsti dall'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 12, nel bilancio 1983, è autorizzata la spesa di L. 3.800 milioni di cui al Capitolo n. 50710.

     Nel bilancio 1983 è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 di cui al Capitolo n. 50800 per la concessione ad imprenditori artigiani di contributi in conto capitale per la costruzione di laboratori.

     Per gli esercizi futuri gli oneri saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 26. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.