§ 2.12.1 - Legge Regionale 3 dicembre 1977, n. 43.
Interventi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 servizi
Data:03/12/1977
Numero:43


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      L'onere per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 è posto per l'80% a carico della Regione. Il restante 20% sarà posto a carico dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) [...]
Art. 3.      Nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 8, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste elabora i programmi di massima in armonia con gli obiettivi previsti per lo [...]
Art. 4.      L'ENEL, nell'ambito dei programmi approvati, predispone i piani esecutivi di intervento che dovranno comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia [...]
Art. 5.      L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione [...]
Art. 6.      L'esecuzione delle opere previste nei piani di intervento è affidata all'ENEL.      I rapporti tra la Regione e l'ENEL saranno disciplinati da apposita convenzione, il cui schema sarà [...]
Art. 7.      La Giunta Regionale provvede alla liquidazione del contributo a carico della Regione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori da effettuarsi da parte dell'Assessorato [...]
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 819 milioni.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.12.1 - Legge Regionale 3 dicembre 1977, n. 43. [1]

Interventi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale. [2]

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     [La Regione Molise, nel quadro degli incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, si propone l'attuazione di programmi organici per l'estensione ed il potenziamento del servizio elettrico nelle zone rurali per usi domestici ed aziendali.

 

     Art. 2.

     L'onere per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 è posto per l'80% a carico della Regione. Il restante 20% sarà posto a carico dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) mediante la convenzione di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 3.

     Nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 8, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste elabora i programmi di massima in armonia con gli obiettivi previsti per lo sviluppo regionale e sulla scorta delle esigenze emerse in sede di rilevazioni o segnalazioni fatte da Enti pubblici o singoli agricoltori.

     I suddetti programmi vengono approvati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 4.

     L'ENEL, nell'ambito dei programmi approvati, predispone i piani esecutivi di intervento che dovranno comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

     I piani esecutivi predisposti dall'ENEL vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste che dovrà esprimere motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile e i tempi di esecuzione dei lavori.

 

     Art. 5.

     L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

     Per le espropriazioni si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

 

     Art. 6.

     L'esecuzione delle opere previste nei piani di intervento è affidata all'ENEL.      I rapporti tra la Regione e l'ENEL saranno disciplinati da apposita convenzione, il cui schema sarà preventivamente approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 7.

     La Giunta Regionale provvede alla liquidazione del contributo a carico della Regione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori da effettuarsi da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di L. 819 milioni.

     A tale onere si farà fronte con la somma stanziata sul Cap. 2010 del bilancio 1977 denominato "Erogazione di fondi assegnati alla Regione per interventi straordinari in agricoltura legge 2 marzo 1974, n. 78, art. 1 comma 2 - elettrificazione rurale".

     Per gli esercizi finanziari successivi, la somma da destinare agli interventi di cui alla presente legge sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'art. 13 della L.R. 23 gennaio 1990, n. 4, ha abrogato la presente legge nelle parti in contrasto con la stessa L.R. 4/90.