§ 5.4.100 - Legge Regionale 7 novembre 1983, n. 20.
Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa esercizio 1983 - Variazioni al bilancio pluriennale 1983-1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:07/11/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Assestamento.
Art. 2.  Accertamento dei residui.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.
Art. 4.  Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.
Art. 5.  Variazioni dalle previsioni di cassa delle entrate.
Art. 6.  Variazioni alle dotazioni di cassa delle uscite.
Art. 7.  Avanzo di amministrazione.
Art. 8.  Variazioni agli allegati al bilancio 1983 ed al bilancio pluriennale 1983 - 1985.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 5.4.100 - Legge Regionale 7 novembre 1983, n. 20. [1]

Assestamento del bilancio regionale di competenza e di cassa esercizio 1983 - Variazioni al bilancio pluriennale 1983-1985.

(B.U. n. 22 del 16 novembre 1983).

 

Art. 1. Assestamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1983 della Regione Molise sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Accertamento dei residui.

     I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1983 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di entrate di competenza.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella n. 1.

     Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate di competenza resta determinato in L. 849.015.724.480.

 

     Art. 4. Variazioni alle previsioni di uscite di competenza.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella n. 2.

     Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle uscite risulta determinato in L. 849.015.724.480.

 

     Art. 5. Variazioni dalle previsioni di cassa delle entrate.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrate per l'esercizio finanziario 1983 sono modificate secondo le indicazioni riportate nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni alle dotazioni di cassa delle uscite.

     In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui passivi e nelle previsioni di competenza, le dotazioni di stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 1983 descritti nella tabella n. 2 annessa alla presente legge sono modificate negli importi a fianco di ciascuno indicato.

 

     Art. 7. Avanzo di amministrazione.

     Ai sensi della lettera b) dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983 viene iscritta la maggiore somma di L. 28.236.948.338 restando determinato in L. 34.243.041.573 l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1982.

 

     Art. 8. Variazioni agli allegati al bilancio 1983 ed al bilancio pluriennale 1983 - 1985.

     Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti articoli sono, in conseguenza, modificati gli allegati ai bilanci medesimi.

     La tabella n. 3,3 annessa alla legge regionale 4 marzo 1983, n. 9 è sostituita con la tabella n. 3 annessa alla presente legge.

     La tabella n. 6 annessa alla legge regionale 4 marzo 1983, n. 9 è integrata secondo l'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

     La tabella n. 7 annessa alla legge regionale 4 marzo 1983, n. 8 è integrata secondo l'allegato n. 5 annesso alla presente legge.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.