§ 5.4.98 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 9.
Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1983 - Bilancio pluriennale 1983 - 1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/03/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio regionale.
Art. 4.  Classificazione delle entrate.
Art. 5.  Classificazione delle spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Mutuo a copertura del saldo finanziario.
Art. 11.  Oneri continuativi.
Art. 12.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 14.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 15.  Capitoli di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 16.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 17.  Annualità del bilancio.
Art. 18.  Reiscrizione di residui di spese finanziate con fondi a specifica destinazione.
Art. 19.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 20.  Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.
Art. 21.  Ente Regionale di Sviluppo per il Molise (E.R.S.A.M.).
Art. 22.  Ente risorse idriche del Molise bilancio 1983.
Art. 23.  Pubblicazione.


§ 5.4.98 - Legge Regionale 4 marzo 1983, n. 9. [1]

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1983 - Bilancio pluriennale 1983 - 1985.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1983).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     E' approvato in L. 793.754.464.491 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1983, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge (in allegato).

     E' approvato in L. 872.829.610.113 lo stato di previsione delle entrate di Cassa della Regione che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 1983, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1983, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

     E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     E' approvato in L. 793.754.464.491 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio finanziario 1983, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione della spesa.

     E' approvato in L. 872.829.610.113 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise di cui si autorizza il pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 1983, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge (in allegato).

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

     Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 1983, in L. 2.227.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del Titolo I°- Sezione I° - Rubrica n. 1 - Settore I°.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     Le spese del bilancio regionale 1983, sono ripartite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonchè in settori ed in capitoli.

     Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ed in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.

     Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1983 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge 3 dicembre 1977, n. 44:

     Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli;

     Tabella n. 2 - prospetto di raffronto tra le entrate distinte per capitoli derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate sia per effetto dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che da assegnazioni in corrispondenza di deleghe per l'esercizio di funzioni amministrative e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

     Tabella n. 3 - prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e stanziamenti di competenza e di cassa per ulteriori programmi di sviluppo;

     Tabella n. 4 - classificazione delle spese per titoli, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie secondo l'analisi economica secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato;

     Tabella n. 5 - riassunto per la spesa delle sezioni ed un riepilogo dei titoli;

     Tabella n. 6 - elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44;

     Tabella n. 7 - elenco dei provvedimenti legislativi in corso distinto per ciascun fondo globale (art. 13 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44).

     Tabella n. 8 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie concesse dalla Regione (art. 28 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44);

     Tabella n. 9 - elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio;

     Tabella n. 10 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1982;

     Tabella n. 11 - elenco dei capitoli di uscita relativi alle somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati alla Regione con vincolo di destinazione.

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale.

     E' adottato per il triennio 1983 - 1985 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge (in allegato).

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     E' autorizzata, ai sensi del III°comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma di Lire 6.006.093.235 a titolo di presunto avanzo di amministrazione come da Tabella n. 10 annessa alla presente legge.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     E' autorizzata, ai sensi del III comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 1983, della somma di L. 2.000.000.000 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1983".

 

     Art. 10. Mutuo a copertura del saldo finanziario.

     Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di L. 40.000.000.000 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle Entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1983.

     I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 19,50%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

     La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 8.250.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1984 e fino all'estinzione del mutuo.

     Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire del 1984.

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 2 comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 11. Oneri continuativi.

     L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1983 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 12. Provvedimenti legislativi in corso.

     E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 7 annessa alla presente legge.

     A tal fine sono iscritti nella rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1983 i seguenti capitoli di spesa:

     N. 55200 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese occorrenti per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 70.500.000 e di cassa di L. 70.500.000.

     N. 55300 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 625.000.000 e di cassa di L. 625.000.000.

     N. 55210 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo, con una dotazione di competenza di L. zero.

     N. 55400 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo con una dotazione di competenza di L. zero e di cassa di L. zero.

     I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli di entrata dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti spesa.

     La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Al Cap. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 750.000.000 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.

     Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge.

     L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 14. Fondo di riserva per spese impreviste.

     E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 54500 nello stato di previsione della spesa per uno stanziamento di L. 100.000.000 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 15. Capitoli di spesa per finanziare residui cancellati.

     Per il pagamento di somme eliminate dal conto dei residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 55500 con una dotazione di competenza, per l'anno 1983, di L. 2.049.349.345.

     Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 16. Fondo di riserva di cassa.

     E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 "Fondo di riserva di cassa" con una dotazione di L. 5.000.000.000.

     I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del Consiglio non soggetta a controllo.

 

     Art. 17. Annualità del bilancio.

     L'esercizio finanziario 1983 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 1983.

     Per gli incassi ed i versamenti delle entrate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio 1984.

 

     Art. 18. Reiscrizione di residui di spese finanziate con fondi a specifica destinazione.

     Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, sono iscritte nella competenza dell'esercizio 1983, per le medesime o analoghe finalità, le somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi dello Stato assegnati alla Regione con vincolo di destinazione, come descritti nella Tabella n. 11 annessa alla presente legge.

 

     Art. 19. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

 

     Art. 20. Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

     Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprie deliberazioni, alle conseguenti variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

     Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

     Dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dei comma precedenti del presente articolo è data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio Regionale.

     Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 21. Ente Regionale di Sviluppo per il Molise (E.R.S.A.M.).

     E' approvato il bilancio preventivo dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, relativamente all'esercizio finanziario 1983, secondo l'allegato n. 12 annesso alla presente legge che cosi si sintetizza:

 

a) Attività di Sviluppo

ENTRATA                          Competenza           Cassa

Fondo presunto di Cassa al 1°

gennaio 1983                                --     8.700.000.000

Avanzo di amministrazione

presunto                         7.580.792.890                --

Titolo 1° - Entrate correnti     6.461.700.000     7.205.700.000

Titolo 2° - Entrate in conto

capitale                        27.850.173.350     8.112.077.000

Titolo 3° - Entrate derivanti

da mutui                         5.020.769.210     2.860.000.000

Titolo 4° - Entrate per

contabilità speciali            63.222.330.350     8.510.731.090

Totali                         110.135.765.800    35.388.508.090

USCITA                           Competenza           Cassa

Spese correnti                   4.667.719.720     5.420.000.000

 

Spese in conto capitale         41.914.128.730    22.600.000.000

Spese per rimborso mutui           131.637.000       141.637.000

Spese per contabilità

speciali                        63.422.330.350     7.226.871.090

Totali                         110.135.765.800    35.388.508.090

 

b) Attività di riforma

fondiaria

ENTRATE                             Competenza             Cassa

Avanzo di amministrazione

presunto                         1.149.584.594                --

Fondo di cassa al 1° gennaio

1983                                        --       700.000.000

Titolo 1°                          616.000.000     1.006.500.000

Titolo 2°                            5.500.000         5.500.000

Titolo 3°                                   --                --

Titolo 4°                          246.000.000       311.000.000

Totali                           2.017.084.594     2.023.000.000

USCITA                           Competenza           Cassa

Titolo 1°                        1.481.084.594     1.389.000.000

Titolo 2°                          290.000.000       323.000.000

Titolo 3°                                   --                --

Titolo 4°                          246.000.000       311.000.000

Totali                           2.017.084.594     2.023.000.000

 

     E'approvato altresì il bilancio pluriennale 1983 - 1985 secondo le risultanze descritte nel prospetto annesso alla presente legge.

 

     Art. 22. Ente risorse idriche del Molise bilancio 1983.

     E' approvato il bilancio preventivo dell'Ente risorse Idriche del Molise relativo all'esercizio finanziario 1983, secondo l'allegato n. 13 annesso alla presente legge che espone le seguenti risultanze:

 

ENTRATA                          Competenza           Cassa

Avanzo di cassa al 1 gennaio

1983                                        --       336.000.000

Avanzo di amministrazione

presunto                           218.524.990                --

Titolo 1° - Entrate correnti     1.627.000.000     1.657.000.000

Titolo 2° - Entrate per

movimenti di capitali            4.200.000.000     4.200.000.000

Titolo 3° - Contabilità

speciali                           362.000.000       362.000.000

Totali                           6.407.524.990     6.555.000.000

USCITA

Titolo 1° - Spese correnti       1.595.524.990     1.669.931.790

Titolo 2° - Spese

d'investimento                   4.460.000.000     4.533.068.210

Titolo 3° - Contabilità

speciali                           362.000.000       362.000.000

Totali                           6.407.524.990     6.555.000.000

 

 

     Art. 23. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono gli allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.