§ 30.1.21 – L. 29 luglio 1968, n. 857.
Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:29/07/1968
Numero:857


Sommario
Art. 1.      A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti che, a causa della eccezionale siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano [...]
Art. 2.      I prestiti previsti dal precedente art. 1 sono erogati dagli istituti ed enti autorizzati su nulla osta degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nel quale sarà [...]
Art. 3.      Ai produttori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di [...]
Art. 4.      Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per [...]
Art. 5.      Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge saranno concesse nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le [...]
Art. 6.      All'onere di lire 5 miliardi di cui al precedente art. 4 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui all'art. 20 del decreto-legge 20 febbraio [...]


§ 30.1.21 – L. 29 luglio 1968, n. 857. [1]

Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

(G.U. 1 agosto 1968, n. 194).

 

     Art. 1.

     A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti che, a causa della eccezionale siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subìto perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

     Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo stesso.

 

          Art. 2.

     I prestiti previsti dal precedente art. 1 sono erogati dagli istituti ed enti autorizzati su nulla osta degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nel quale sarà dato atto che ricorrono le condizioni di danno richiamate al precedente articolo ed indicato l'ammontare del prestito concedibile.

     Per gli accertamenti degli acquisti effettuati e delle spese relative si applica il terzo comma dell'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

          Art. 3.

     Ai produttori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

     Tali prestiti sono cumulabili con quelli di cui all'art. 1 quando siano contratti per esigenze diverse da quelle ivi considerate.

 

          Art. 4.

     Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per cederli a prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale ai conduttori di aziende agricole che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1.

     I produttori agricoli di cui al comma precedente debbono inoltrare, all'ente di sviluppo operante nella zona, domanda di acquisto per il quantitativo occorrente all'alimentazione del bestiame in dotazione alle aziende gestite, esclusi gli animali di bassa corte, per un periodo di tempo non superiore a mesi nove, versando l'importo corrispondente.

     Le domande devono essere corredate da nulla osta da rilasciarsi da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in base alle effettive esigenze delle singole aziende.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere agli enti di sviluppo la differenza tra il prezzo di acquisto dei cereali e quello di cessione ai predetti conduttori agricoli. Agli enti suddetti sarà altresì riconosciuto un compenso globale per spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

     L'acquisto dei cereali predetti da parte degli enti presso l'organismo di intervento è esente da ogni onere fiscale ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari.

     L'acquisto fatto dai produttori agricoli autorizzati presso gli enti di sviluppo è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

 

          Art. 5.

     Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge saranno concesse nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 5 miliardi di cui al precedente art. 4 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui all'art. 20 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 15 marzo 1968, n. 224.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.