§ 30.1.8 – L. 31 luglio 1952, n. 1090.
Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:31/07/1952
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, [...]
Art. 2.      La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, previsto dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. [...]
Art. 3.      La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzata partecipare al capitale del [...]
Art. 4.      In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, [...]
Art. 5.      E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi [...]
Art. 6.      L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio


§ 30.1.8 – L. 31 luglio 1952, n. 1090. [1]

Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

(G.U. 23 agosto 1952, n. 195).

 

     Art. 1.

     Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, è aumentato di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

     In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1, comma secondo, della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56, al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-85.

 

          Art. 2.

     La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, previsto dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è elevato da lire 18.500.000 a lire 185.000.000.

 

          Art. 3.

     La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzata partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.

 

          Art. 4.

     In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, stabilito con l'art. 4 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è aumentato di tre componenti, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 5.

     E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti, a tutto il 1950, di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

     Su detta quota e su quella che sarà accantonata a tutto il 1951 autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1952-53, della somma di lire 400 milioni.

     Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, negli esercizi 1951-52 e 1952-53 si farà fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 6.

     L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.