§ 52.1.7 – D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 733.
Esecuzione di nuove opere di bonifica e ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:05/10/1945
Numero:733


Sommario
Art. 1.      Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di [...]
Art. 2.      Per la concessione di sussidi per la esecuzione delle opere di competenza privata previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, è autorizzata la spesa di lire [...]
Art. 3.      Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, per [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.1.7 – D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 733.

Esecuzione di nuove opere di bonifica e ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario.

(G.U. 5 dicembre 1945, n. 146).

 

     Art. 1.

     Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la ricostruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle vigenti autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

     Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto alla ripartizione dell'autorizzazione predetta fra le nuove opere di bonifica e quelle di ripristino.

 

          Art. 2.

     Per la concessione di sussidi per la esecuzione delle opere di competenza privata previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

 

          Art. 3.

     Per il concorso dello Stato nei mutui relativi ad opere di miglioramento fondiario, il limite di impegno fissato dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, per l'esercizio finanziario 1945-46, è aumentato di L. 73.000.000.

     In conseguenza i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, fissati dall'art. 1 della citata legge 30 ottobre 1940, n. 1634, sono aumentati della somma di lire 73.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1946-47 a tutto il 1975-76.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli stanziamenti occorrenti in conto delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.