§ 4.3.13 - Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 1.
Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:09/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Ente per il diritto allo studio universitario.
Art. 4.  Conferenza Regione - Università.
Art. 5.  Tipologia.
Art. 6.  Borse di studio.
Art. 7.  Prestito d'onore.
Art. 8.  Servizio abitativo.
Art. 9.  Servizio ristorazione.
Art. 10.  Servizio di informazione e orientamento al lavoro.
Art. 11.  Studenti lavoratori.
Art. 12.  Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.
Art. 13.  Assistenza sanitaria.
Art. 14.  Servizio librario.
Art. 15.  Accesso agli interventi - Requisiti.
Art. 16.  Accertamenti.
Art. 17.  Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni.
Art. 18.  Pubblicità.
Art. 19.  Modalità di gestione.
Art. 20.  Partecipazione al costo dei servizi.
Art. 21.  Regolamento organizzativo - Organi.
Art. 22.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 23.  Presidente.
Art. 24.  Collegio dei Revisori.
Art. 25.  Direttore dell'ente.
Art. 26.  Struttura organizzativa.
Art. 27.  Piano di indirizzo.
Art. 28.  Azioni regionali.
Art. 29.  Patrimonio.
Art. 30.  Tasse e contributi.
Art. 31.  Mezzi finanziari.
Art. 32.  Indennità.
Art. 33.  Bilanci, contabilità e contratti.
Art. 34.  Approvazione degli atti fondamentali.
Art. 35.  Vigilanza.
Art. 36.  Norma finanziaria.
Art. 37.  Norme transitorie e finali.


§ 4.3.13 - Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1995).

 

Titolo I

NORME PER L'ATTUAZIONE

DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     2. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi la Regione persegue le finalità di cui al comma precedente in collaborazione con l'Università, e con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti alle Università del Molise e alle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale [1].

     2. Gli studenti di nazionalità straniera possono fruire dei servizi e delle provvidenze per concorso qualora esistano trattati o accordi internazionali di reciprocità tra la Repubblica Italiana e gli Stati di provenienza degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei paesi in via di sviluppo.

     3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide e rifugiato politico, sono equiparati ai cittadini italiani.

 

     Art. 3. Ente per il diritto allo studio universitario.

     1. L'Ente per il diritto allo studio universitario - denominato ESU - avente personalità giuridica di diritto pubblico, ha il compito di attivare gli interventi di cui alla presente legge in collaborazione con gli Atenei e con il Consorzio universitario molisano.

     2. All'ESU fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della Regione, sedi di decentramento universitario. L'ESU apre propri sportelli di servizio nelle città sedi di tale decentramento.

 

     Art. 4. Conferenza Regione - Università.

     1. La Conferenza tra Regione ed Università ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza.

     2. La Conferenza è costituita dai seguenti membri:

     - il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     - il Rettore dell'Università degli Studi del Molise di Campobasso o suo delegato;

     - il Presidente dell'ESU;

     - il Sindaco o suo delegato, di ciascuno dei comuni capoluogo di Provincia;

     - un rappresentante dei docenti designato dal Senato accademico;

     - un rappresentante degli studenti, designato a tale scopo, in occasione dell'elezione per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari;

     - alle riunioni partecipano il Responsabile del Settore Beni Culturali della Regione e il Direttore dell'E.S.U.;

     - le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dal Presidente della Giunta regionale.

     3. La Conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario in Molise per gli aspetti inerenti il diritto allo studio, nonchè sulla proposta di piano triennale di indirizzo di cui all'art. 27. A tale scopo la conferenza deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.

     4. La Conferenza esprime parere sulle convenzioni tra Regione e Università, sui servizi di orientamento, di editoria e, in particolare, sul tutorato di cui all'art. 13 della legge 9 novembre 1990, n. 431.

     5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

Titolo II

INTERVENTI

 

     Art. 5. Tipologia.

     1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:

     a) borsa di studio;

     b) prestito d'onore;

     c) servizio abitativo;

     d) servizio di ristorazione;

     e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

     f) interventi a favore degli studenti lavoratori;

     g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;

     h) facilitazioni di trasporto;

     i) assistenza socio - sanitaria;

     l) servizio librario;

     m) ogni altro intervento, ritenuto utile e previsto dal piano di indirizzo.

     Gli interventi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.

 

     Art. 6. Borse di studio.

     1. La borsa di studio è attribuita mediante pubblico concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del successivo art. 15.

     La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento della laurea.

     2. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite da altre istituzioni - pubbliche e private, fermo restando la facoltà di opzione da parte degli interessati, con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 7 lettera d) della legge 2 febbraio 1991, n. 390.

     3. L'ammontare annuale della borsa di studio è stabilito dal piano di indirizzo, tenendo conto dei criteri fissati dalla normativa statale.

     4. Per gli studenti immatricolati con reddito familiare fino a 8 milioni e per gli iscritti agli anni successivi in regola con gli esami, la borsa di studio si attribuisce , integralmente.

 

     Art. 7. Prestito d'onore.

     1. L'ESU attribuisce prestiti d'onore a studenti particolarmente meritevoli. Il prestito d'onore è attribuito, tramite concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito prefissati e secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 390/91 e relativi adempimenti.

     2. L'ESU fissa con apposito regolamento le condizioni ed i requisiti necessari per l'accesso ai prestiti di cui al comma precedente, la misura del tasso agevolato, le modalità di restituzione, nonchè le regole di incompatibilità con le altre forme di assistenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal piano di indirizzo.

 

     Art. 8. Servizio abitativo.

     1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda e l'informazione sulle disponibilità di alloggio.

     2. Per studenti fuori sede si intendono tutti coloro le cui famiglie risiedono in località distanti dalla sede universitaria che comportano tempi di percorrenza con mezzi pubblici pari o superiori all'ora.

     3. L'alloggio può essere situato in immobili di proprietà dell'ESU o ad esso trasferiti a tal fine in comodato d'uso, nonchè in immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, a disposizione dell'Ente previa convenzione stipulata a qualsiasi titolo con i proprietari stessi.

     Ove l'Ente non abbia disponibilità di alloggi propri concessi in uso, può assegnare un contributo sulla spesa di locazione.

     4. Gli alloggi ed i contributi sostitutivi vengono assegnati con specifico provvedimento agli studenti iscritti e in regolare corso di studi, a seguito di apposito concorso da effettuarsi secondo i criteri e le modalità indicati dal piano di indirizzo.

     5. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, 1n armonia con il calendario accademico ed è disciplinato da apposito regolamento.

     6. La vita comunitaria all'interno delle strutture abitative dell'ESU è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali e ricreative interne.

     7. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni strutturali, devono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di riunione e per il tempo libero.

     8. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ESU, mediante convenzioni e accordi può mettere a disposizione di Enti pubblici o Associazioni, particolarmente nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico.

     9. Per gli studenti non assegnatari di alloggi è a disposizione un servizio informativo sulla domanda e l'offerta di alloggi presenti sul mercato locativo.

 

     Art. 9. Servizio ristorazione.

     1. Il servizio mensa è gestito dall'ESU direttamente o mediante appalto o convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio.

     2. Il Consiglio d'Amministrazione nomina una commissione di controllo in cui sia assicurata la presenza della componente studentesca.

     3. Al servizio possono accedere il personale dell'ESU, i docenti e gli studenti del Conservatorio, di altre Università italiane e straniere, temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione del Presidente dell'ESU.

     4. L'accesso al servizio mensa da parte di altri interessati, compreso il personale dell'Università, nonchè quello dipendente da Enti pubblici, può aver luogo, purchè senza oneri a carico dell'Ente, mediante apposita convenzione e fatta salva la funzionalità del servizio.

 

     Art. 10. Servizio di informazione e orientamento al lavoro.

     1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire un'adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonchè di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'ESU si avvale della collaborazione della Regione, dell'Università e di istituzioni ed enti specializzati.

 

     Art. 11. Studenti lavoratori.

     1. L'ESU, anche in collaborazione con l'Università, attua interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti, previsti dal decreto di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare collabora con l'Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 12 lettera b) e c) della legge 390/91, rivolti a sostenere la frequenza ai corsi anche intensivi, nonchè a favorire lo studio individuale anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori.

 

     Art. 12. Interventi a favore degli studenti portatori di handicap.

     1. L'ESU, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interviene a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche e con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità.

     2. L'Ente interviene per rimuovere impedimenti che non consentano al portatore di handicap di fruire delle attività e dei servizi del diritto allo studio universitario.

     3. La Giunta Regionale, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, approva, su proposta dell'ESU, un piano annuale di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, a favore degli studenti portatori di handicap, che è parte integrante del piano di indirizzo previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima [2].

     4. Il piano annuale di cui al comma precedente deve prevedere prioritariamente:

     a) contributi per spese di trasporto degli studenti svantaggiati dal domicilio personale alla sede universitaria per un ammontare massimo annuo individuale di L. 1.000.000 (unmilione);

     b) titolo di precedenza nell'assegnazione del contributo per il servizio alloggio di cui all'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, fino alla concorrenza delle richieste presentate dagli studenti portatori di handicap;

     c) un contributo pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta per il pagamento delle tasse di immatricolazione ed iscrizione all'Università, previa esibizione delle relative ricevute di versamento;

     d) l'acquisto di ausili strumentali per le attività didattiche, sia d'uso collettivo che individuale, rispondenti alle diverse tipologie di handicap;

     e) assegnazione di buoni-pasto secondo criteri specifici in deroga a quelli previsti dal bando di concorso generale. [3]

     5. Gli interventi predetti sono erogati agli studenti portatori di handicap non oltre il quinto anno successivo alla scadenza legale del corso di studio universitario al quale sono iscritti [4].

 

     Art. 13. Assistenza sanitaria.

     1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale per assicurare prestazioni sanitarie all'interno delle sedi universitarie può stipulare convenzioni con l'Università a norma dell'art. 19 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 14. Servizio librario.

     1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'Università, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

 

     Art. 15. Accesso agli interventi - Requisiti.

     1. I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge regionale sono fissati dal piano di indirizzo in conformità all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 16. Accertamenti.

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

     2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma 1, l'ESU può richiedere alle Intendenze di Finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

     3. L'ESU invia, comunque, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria.

 

     Art. 17. Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni.

     1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi. Resta salva, in ogni caso l'applicazione delle norme generali per i fatti costituenti reato.

 

     Art. 18. Pubblicità.

     1. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'ESU invia con scadenza semestrale all'Università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d'intervento. L'elenco sarà esposto all'albo della facoltà per 15 giorni.

 

Titolo III

FUNZIONAMENTO E GESTIONE

 

     Art. 19. Modalità di gestione.

     1. L'ESU realizza gli interventi e gestisce i servizi:

     a) direttamente per gli interventi previsti dall'art. 5, lettere a) e b);

     b) direttamente o in concessione o per mezzo di convenzioni con enti pubblici e privati, con soggetti individuali e cooperative per gli interventi di cui all'art. 5, lettere c) e d);

     c) direttamente o per convenzione per gli interventi di cui all'art. 5, lettere e), f), g), h), i), l).

     2. I servizi e gli interventi di cui al primo comma lettere b) e c) sono gestiti e realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel piano di indirizzo.

     3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico dell'Università, in armonia con il calendario accademico.

 

     Art. 20. Partecipazione al costo dei servizi.

     1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo dei servizi stessi secondo i criteri individuati dal piano d'indirizzo.

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ESU)

 

     Art. 21. Regolamento organizzativo - Organi.

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 22. Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Università, uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale [5].

     2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico [6].

     3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta alla settimana nel periodo che va da settembre a giugno e non può superare il numero di 6 sedute mensili.

     4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista [7].

     5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che vengono nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dello stesso.

     6. Il termine finale della durata del Consiglio è comunque quello della legge regionale n. 11/93.

     7. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che firma i relativi verbali.

     8. Il Consiglio è l'organo di gestione generale.

     Nell'ambito del piano di indirizzo definisce i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

     a) il regolamento organizzativo dell'Ente;

     b) i regolamenti e le tariffe concernenti i servizi;

     c) la pianta organica e le sue variazioni;

     d) il bilancio di previsione con il relativo piano annuale di attività e il conto consuntivo;

     e) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività;

     f) l'accensione dei mutui erogati con fidejussioni regionali;

     g) l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati per valore fino a due miliardi previa autorizzazione della Giunta regionale, oltre tale importo previa autorizzazione da parte del Consiglio regionale;

     h) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     i) l'approvazione di atti a contenuto generale.

 

     Art. 23. Presidente.

     1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione d'intesa con l'Università, su conforme delibera della Giunta regionale [8].

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; sovrintende all'ordinaria amministrazione e firma gli atti e i documenti, controfirmati dal Direttore Generale. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti del Consiglio stesso, eccezione fatta per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

     3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per età.

     4. Il Presidente dura in carica fino alla nomina del successore.

 

     Art. 24. Collegio dei Revisori.

     1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti.

     2. Il Collegio è nominato dal Consiglio regionale con voto limitato che ne individua anche il Presidente. E' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e non possono essere riconfermati. Il Collegio comunque resta in carica fino all'insediamento del nuovo.

     4. I Revisori partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

     5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;

     b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

     c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente stesso per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta Regionale.

     6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi ed i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e del Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi alla Giunta Regionale.

     7. Il Collegio dei Revisori invia ogni quadrimestre al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività amministrativa dell'Ente e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

 

     Art. 25. Direttore dell'ente.

     1. Il direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche per il diritto allo studio universitario è anche direttore dell'E.S.U., senza compensi aggiuntivi [9].

     2. Il Direttore dirige il personale e sopraintende in qualità di responsabile al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, cura gli atti contabili, predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

     3. In particolare il direttore ha i seguenti compiti:

     a) guida, coordina, disciplina l'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi ricevuti;

     b) cura nell'ambito delle norme di legge e regolamenti la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

     c) vigila e controlla sul funzionamento delle attività, sia per i profili disciplinari e per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi, nonchè alle attività di ricerca e progettazione per il costante miglioramento della funzionalità.

     4. Il Direttore può essere revocato su proposta del Consiglio di Amministrazione della Giunta Regionale, con provvedimento motivato da violazioni di legge o dal mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli atti dal Consiglio di Amministrazione.

     5. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne rispondono in solido.

 

     Art. 26. Struttura organizzativa.

     1. La struttura della pianta organica del personale dell'ESU sarà definita in sede di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale. Essa è determinata in 6 unità lavorative alle quali se ne aggiungono altre due per ogni mille studenti iscritti.

     2. Alla copertura dei posti disponibili nella pianta organica si provvede mediante personale regionale assegnato - a titolo gratuito - in utilizzazione all'ESU, attraverso l'Istituto della mobilità del personale. Le unità attualmente dipendenti dall'ESU vengono iscritte nei ruoli della Regione Molise e rimangono assegnate all'Ente.

     3. Gli oneri per il personale restano a carico della Regione che provvede a pagarli direttamente. Gli oneri accessori (premio di produttività, missioni, lavoro straordinario ed altri) sono invece a carico del bilancio dell'ESU.

 

     Art. 27. Piano di indirizzo.

     1. La Giunta regionale, sentita la conferenza Regione - Università e l'Ente per il diritto allo studio universitario, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano d'indirizzo per il diritto allo studio universitario.

     2. Il piano si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale per lo sviluppo universitario ed attua gli indirizzi e le finalità del piano regionale di sviluppo.

     3. Il piano viene approvato ogni 3 anni, in corrispondenza con l'adozione del programma regionale di sviluppo ed aggiornato eventualmente ogni anno entro il 30 giugno.

     4. Il piano triennale contiene:

     a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;

     b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

     c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento;

     d) procedure, criteri di assegnazione ed importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;

     e) gli indirizzi, le modalità di assegnazione, i criteri per la determinazione delle tariffe dell'alloggio e di quelle del servizio di ristorazione;

     f) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione per l'accesso agli interventi di cui alla presente legge;

     g) i criteri per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, anche con tariffe differenziate;

     h) gli indirizzi per l'attuazione da parte dell'ESU del controllo di gestione.

     5. La Giunta regionale assegna all'Ente le risorse finanziarie per le spese di investimento, dopo aver valutato la relativa proposta avanzata dall'ESU.

     6. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio sull'attività dell'ESU e sulla propria attività di vigilanza.

     7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale, che si rendono necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

 

     Art. 28. Azioni regionali.

     1. La Giunta regionale:

     a) promuove studi e ricerche in materia di diritto allo studio universitario;

     b) raccoglie e diffonde informazioni e statistiche sul settore del diritto allo studio universitario e sulle condizioni di studio in Molise;

     c) verifica i risultati della gestione dell'ESU.

     2. Gli elaborati prodotti dalla Giunta sono trasmessi anche alla Conferenza Regione - Università di cui all'art. 4.

 

Titolo V

BILANCI, CONTABILITA' E CONTRATTI

 

     Art. 29. Patrimonio.

     1. La Regione trasferisce all'ESU i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge.

     2. Il patrimonio dell'ESU è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni eredità e legati.

     3. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri Enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione tra l'Ente interessato e l'ESU.

 

     Art. 30. Tasse e contributi.

     1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito nell'Università del Molise, è fissata in 78,00 euro [10].

     2. L'effettuato pagamento, da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio Tesoreria - deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

     3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti all'Università che provvede con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla Regione le somme riscosse.

     4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 31. Mezzi finanziari.

     1. L'ESU acquisisce le proprie risorse attraverso:

     a) finanziamenti regionali;

     b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

     c) rimborsi recuperi, entrate diverse per i servizi resi;

     d) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;

     e) accensione di mutui;

     f) donazioni, eredità e legati.

 

     Art. 32. Indennità.

     1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti compete un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli Enti locali.

     2. In aggiunta a quanto stabilito al comma precedente spetta al Presidente, commissario straordinario, consiglieri, revisori dei conti, un indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Ente, nonchè l'indennità di missione da liquidarsi secondo quanto previsto dalla normativa statale.

     3. Al Presidente viene corrisposta, inoltre, un'indennità di carica nella misura di Lit. 1.000.000 lorde mensili.

     4. Al Presidente del Collegio dei Revisori viene corrisposta un'indennità di carica di Lit. 1.000.000 mensile lorde.

 

     Art. 33. Bilanci, contabilità e contratti.

     1. L'ESU gestisce le proprie attività secondo le norme regionali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

 

     Art. 34. Approvazione degli atti fondamentali.

     1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti dell'ESU:

     a) il regolamento organizzativo e le relative modifiche;

     b) gli atti di bilancio con l'allegato piano di attività annuali e i risultati finali del controllo di gestione;

     c) le piante organiche.

 

     Art. 35. Vigilanza.

     1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti, può effettuare ispezioni ed annullare atti in contrasto con i piani di indirizzo e annuali e quelli in violazione in legge.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 36. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi ordinari assegnati alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/70 e con le quote per tasse universitarie a titolarità regionale e con la quota trasferita dallo Stato per prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n 390. Con la legge approvativa del bilancio si provvederà a quantificare l'onere annuale di spesa.

 

     Art. 37. Norme transitorie e finali.

     1. In attesa della riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, la Giunta regionale, sentiti il Presidente ed il Direttore dell'Ente, invia all'ESU, in assegnazione provvisoria, personale regionale nel numero previsto dal 1° comma dell'art. 27 della presente legge.

     2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi n. 3 del 27 gennaio 1986, e n. 14 del 9 agosto 1991.

     3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 giugno 2009, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 1996, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 1996, n. 34.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 1996, n. 34.

[5] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2007, n. 27.

[6] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2007, n. 27.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2007, n. 27.

[8] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2007, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.