§ 4.3.32 - L.R. 30 novembre 2007, n. 27.
Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:30/11/2007
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1
Art. 2.  Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.3.32 - L.R. 30 novembre 2007, n. 27.

Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

(B.U. 4 dicembre 2007, n. 28)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Università, uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

"2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico".

 

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

"4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, dopo le parole "Presidente della Regione" aggiungere le parole "d'intesa con l'Università".

 

     Art. 2. Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione dell'ESU secondo la composizione risultante dalle modifiche apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.