§ 4.3.36 - L.R. 12 giugno 2009, n. 18.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:12/06/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Soggetti passivi)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 4.  (Importo della tassa)
Art. 5.  (Esoneri e rimborsi)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.36 - L.R. 12 giugno 2009, n. 18.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.

(B.U. 16 giugno 2009, n. 13)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è tributo proprio della Regione finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi.

 

     Art. 2. (Soggetti passivi)

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione.

2. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 la tassa è dovuta, altresì, dagli studenti che si iscrivono ai corsi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, aventi sede legale nella Regione che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 

3. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da Università aventi sede legale in altre regioni.

 

4. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in unica soluzione all'atto di iscrizione.

 

5. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa nella misura dovuta.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti alle Università del Molise e alle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale".

 

     Art. 4. (Importo della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato, con effetto a decorrere dall'anno accademico 2009/2010, nella misura di € 70,00.

2. Per gli anni successivi l'importo della tassa è stabilito dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione; in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.

 

     Art. 5. (Esoneri e rimborsi)

1. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge n. 549/1995, sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. La Regione, tramite l'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.), concede il rimborso della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Il gettito per l'anno 2009 della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è iscritto, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, nella U.P.B. n. 002 al capitolo 00425 che assume la seguente nuova denominazione:

"Tassa regionale per il diritto allo studio universitario - articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

 

2. Al fine di finanziare le attività stabilite dall'articolo 1, il gettito di cui al comma 1 è collocato nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, alla U.P.B. n. 304 mediante l'istituzione del capitolo 12620 denominato: "Erogazione all'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3, comma 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.