§ 4.1.38 - Legge regionale 20 maggio 1985, n. 18.
Istituzione, organizzazione e gestione del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione della Regione Molise. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/05/1985
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione e gestione del presidio multizonale di igiene e prevenzione.
Art. 3.  Compiti del P.M.I.P.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Articolazione operativa del presidio multizonale di igiene e prevenzione.
Art. 6.  Compiti del settore chimico ambientale.
Art. 7.  Compiti del settore fisico-ambientale.
Art. 8.  Compiti del settore medico-bio-tossicologico.
Art. 9.  Compiti del settore impiantistico-antinfortunistico.
Art. 10.  Compiti dell'ufficio amministrativo, documentazione ed informazione.
Art. 11.  Comitato tecnico del presidio multizonale di igiene e prevenzione.
Art. 12.  Attribuzione del comitato tecnico.
Art. 13.  Responsabile del presidio multizonale di igiene e prevenzione.
Art. 14.  Responsabili dei settori di attività.
Art. 15.  Dotazione organica.
Art. 16.  Attività ispettiva e di controllo.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Esercizio delle funzioni giù dell'ENPI e dell'ANCC.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.38 - Legge regionale 20 maggio 1985, n. 18. [1]

Istituzione, organizzazione e gestione del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione della Regione Molise. [2]

(B.U. n. 11 del 1 giugno 1985).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina, con riferimento all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito della pianificazione sanitaria regionale, la istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento dello stesso con i servizi di Igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro e con i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 2. Istituzione e gestione del presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     E' istituito in Campobasso il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione il cui bacino di utenza abbraccia il territorio della intera Regione Molise. Esso si articola nelle due sedi di Campobasso ed Isernia.

     Agli adempimenti necessari alla sua attivazione ed organizzazione, secondo le norme della presente legge, provvede il Comitato di Gestione della Unità Locale n. 5 di Campobasso alla quale è affidata la gestione del P.M.I.P., con l'obbligo per la medesima della tenuta di uno specifico conto di gestione, ai sensi dell'art. 18- secondo comma lettera c) - della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 3. Compiti del P.M.I.P.

     Il P.M.I.P. costituisce una struttura specialistica polifunzionale ed è dotata di propria autonomia tecnico-funzionale.

     Il Presidio Multizonale svolge funzioni operative ed istruttorie di tipo scientifico, ispettivo e di indagine tecnico-analitica in materia di prevenzione, di antinfortunistica e di igiene pubblica e ambientale, nonchè di tutela della salute dei luoghi di lavoro che, per le caratteristiche tecniche e specialistiche, non possono essere direttamente svolte dalle singole Unità Locali o che sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più Unità Locali.

     Il PMIP svolge in maniera autonoma ed in collaborazione con gli Istituti Superiori, attività di ricerca finalizzata e di ricerca epidemiologica, nell'ambito dei compiti ad esso demandati dalla presente legge, con particolare riferimento alla patologia infettiva, all'igiene degli alimenti, all'igiene ambientale ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     Il PMIP assicura la propria consulenza alle Unità Locali ed alla Regione nelle indagini e nelle rilevazioni campionarie sulla popolazione per la valutazione dello stato di salute e per la ricerca degli indicatori biologici di rischio.

     Esso attiva sistemi per la raccolta, classificazione ed elaborazione dei dati tecnico-analitici rilevati nella popolazione e nell'ambiente, operando in stretto contatto con i sistemi informativi regionali e locali.

     La Regione può avvalersi del PMIP per l'esercizio dell'attività istruttoria e tecnica nelle materie indicate all'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1981, n. 3.

     Il PMIP svolge le sue funzioni operative di controllo su richiesta delle Unità Locali e della Regione, nell'ambito dei piani annuali di cui al successivo art. 4 e assicura comunque la consulenza tecnico-scientifica.

     Il PMIP svolge altresì indagini su richiesta di privati o di altri Enti pubblici, nell'ambito delle procedure previste e compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro di cui al successivo art. 4.

     Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dal tariffario vigente.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     L'attività del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione è svolta sulla base di piani di lavoro predisposti annualmente dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 11 ed approvati dall'Assemblea dell'Unità Locale n. 5.

     Per l'approvazione di tali piani si prescinde dalle procedure fissate all'art. 24 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

     I piani di lavoro, che devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione sanitaria regionale, vanno trasmessi alla Giunta Regionale, la quale può formulare osservazioni in ordine alla sua conformità agli obiettivi della programmazione regionale.

     Il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione esplica la sua attività in stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, con il CNEN e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise.

 

     Art. 5. Articolazione operativa del presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     Il PMIP è articolato nei seguenti settori di attività:

     - Settore chimico ambientale.

     - Settore fisico ambientale.

     - Settore medico bio-tossicologico.

     - Settore impiantistico-antinfortunistico.

     - Ufficio amministrativo, documentazione ed informazione.

     Presso la sede di Isernia sono individuati i seguenti settori:

     - Settore chimico-ambientale.

     - Settore medico bio-tossicologico.

     - Sezione fisico ambientale.

     - Sezione impiantistico-antinfortunistica.

     - Ufficio Amministrativo.

     Le sezioni si configurano come unità operative aggregate ai corrispondenti settori, dai quali dipendono sotto il profilo tecnico- funzionale.

     La Giunta Regionale, sentite le Unità Locali interessate, può disporre, sulla base di obiettive esigenze, la istituzione presso le Unità Locali caratterizzate da rilevanti e specifiche attività produttive, di una o più sezioni staccate dei settori chimico e fisico-ambientale, senza che tali nuove strutture comportino l'ampliamento degli organici del PMIP.

     Le due sedi di Campobasso e Isernia operano in piena autonomia tecnico-funzionale, nell'ambito dei piani annuali di lavoro di cui al precedente art. 4 e la loro attività è coordinata dal responsabile del PMIP.

     Nel campo operativo e strumentale, l'attività delle due sedi sarà comunque ispirata ad un rapporto di stretta cooperazione e collaborazione reciproca.

 

     Art. 6. Compiti del settore chimico ambientale.

     Il settore chimico ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative a:

     - inquinamento atmosferico, acque di scarico comprese quelle industriali, acque superficiali, marine e sotterranee con particolare riferimento ai compiti specifici di supporto tecnico e di consulenza per l'esercizio delle attività istruttorie e di controllo relative agli adempimenti della legge 13 luglio 1966, n. 615 e relativi regolamenti di esecuzione, nonchè della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - acque potabili ed impianti di potabilizzazione;

     - igiene della produzione e vendita degli alimenti, bevande ed altri prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata, dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia;

     - farmaci, cosmetici, prodotti sanitari, stupefacenti e sostanze psicotrope;

     - tossicologia ambientale, inquinamento degli ambienti di lavoro, microclima;

     - esami ed analisi previsti all'art. 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

     - verifica e controllo della sanificazione ambientale.

     Il settore chimico ambientale svolge altresì compiti di supporto ai servizi delle Unità Locali per le attività istruttorie e di controllo connesse all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 7. Compiti del settore fisico-ambientale.

     Il settore fisico-ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima ed alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

     Al settore di cui al precedente comma saranno assegnati mezzi ed attrezzature particolari con compiti di indagine e di rilevamento estensibili all'intero territorio della Regione Molise.

     Nelle more del funzionamento del settore fisico-ambientale, le attività di competenza verranno svolte dal settore chimico, in collaborazione con il settore impiantistico-antinfortunistico.

 

     Art. 8. Compiti del settore medico-bio-tossicologico.

     Il settore medico-bio-tossicologico svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa a:

     - verifiche microbiotossicologiche delle acque, degli alimenti, delle bevande, dei prodotti dietetici, degli alimenti della prima infanzia, dei farmaci, dei presidi sanitari e dei prodotti di uso personale ed industriale;

     - igiene e tossicologia ambientale degli ambienti di vita e di lavoro;

     - formulazione delle mappe di rischio;

     - accertamenti diagnostici di malattie infettive, parassitarie e micetiche, in rapporto ad indagini mirate all'accertamento della diffusione delle stesse, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati;

     - accertamenti sierologici.

     Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica espressamente non previste dal presente articolo, sono esercitate dalle Unità Locali mediante i propri laboratori di analisi chimico-cliniche.

 

     Art. 9. Compiti del settore impiantistico-antinfortunistico.

     Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge, sulla base dei piani di lavoro di cui al precedente art. 4 e sulla base della normativa vigente in materia, i seguenti compiti:

     - attività di ispezione e vigilanza, successive al collaudo, di cui al D.M. 4 febbraio 1984, per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

     - verifiche periodiche dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.M. 1° dicembre 1975;

     - attività omologativa, in nome e per conto dello ISPEL, ai sensi del D.L. 23 dicembre 1982, art. 1, secondo capoverso; verifiche periodiche di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 settembre 1959;

     - verifiche periodiche degli impianti secondo la normativa vigente;

     - attività di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo le norme previste dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 10. Compiti dell'ufficio amministrativo, documentazione ed informazione.

     L'Ufficio amministrativo, documentazione ed informazione svolge in particolare i seguenti compiti:

     - segreteria;

     - protocollo;

     - ricezione, registrazione, conservazione dei campioni e connesse attività amministrative;

     - attività amministrativa;

     - raccolta e catalogazione dei dati tecnico-analitici rilevati nella popolazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti nonchè dei dati e delle richieste relativi ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto;

     - diffusione delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;

     - collegamento, per i problemi tecnicamente più complessi, con gli Enti e gli organi di ricerca nazionali ed internazionali, operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

     - creazione di un "Centro documentazione" in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro nonchè di educazione alla salute;

     - produzione di materiali e sussidi per la formazione del personale e l'informazione del settore.

 

     Art. 11. Comitato tecnico del presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     E' istituito presso il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, un Comitato tecnico con funzione consultiva.

     Il Comitato è presieduto dal Responsabile del Presidio Multizonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Responsabile del Settore con maggiore anzianità di servizio.

     E' composto:

     - dai Responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro delle Unità Locali;

     - dai Responsabili dei Settori di attività in cui si articola il Presidio;

     - dai Responsabili dei servizi veterinari delle Unità Locali;

     - dal Responsabile del settore Ecologia della Regione Molise o suo delegato;

     - dal Responsabile per le sezioni molisane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise.

     Il Comitato è convocato dal Responsabile del Presidio almeno ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

 

     Art. 12. Attribuzione del comitato tecnico.

     Il Comitato tecnico:

     - predispone il regolamento del PMIP per disciplinare l'organizzazione del lavoro, l'articolazione dei Settori in sezioni, le modalità degli interventi e tutto quanto può riuscire utile al corretto espletamento delle attività del Presidio. Il regolamento, previo parere dell'Assemblea dell'Unità Locale n. 5, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

     - predispone il piano annuale di lavoro, indicandone le priorità e gli obiettivi;

     - formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature ed all'organico del presidio;

     - formula proposte in ordine all'attività formativa ed informativa degli operatori del Presidio secondo le norme contrattuali vigenti in materia.

 

     Art. 13. Responsabile del presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     La direzione ed il coordinamento dell'attività del PMIP sono affidati ad un Responsabile del Presidio, che viene nominato, con incarico quinquennale rinnovabile, dal Comitato di Gestione dell'Unità Locale n. 5 tra i responsabili di settore, che ricoprano la posizione apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza, secondo criteri di rigorosa professionalità e di accertate capacità manageriali, in conformità del parere del Comitato Tecnico.

     Il Responsabile del Presidio:

     - dà esecuzione ai programmi ed ai piani di lavoro predisposti dal Comitato tecnico di cui al precedente art. 11;

     - coordina l'attività delle due sedi e dei singoli settori, al fine di assicurare la unitarietà e la interdisciplinarietà degli interventi;

     - ha la responsabilità tecnico-organizzativa del Presidio.

     Il Responsabile del Presidio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, fa parte, in qualità di componente, dell'ufficio di direzione e del Comitato di consulenza tecnica dell'Unità Locale n. 5 e può essere chiamato a partecipare alle analoghe riunioni presso le Unità Locali di tutto il bacino di utenza, in ordine alla trattazione di problemi riguardanti attività di competenza del PMIP

 

     Art. 14. Responsabili dei settori di attività.

     Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui è articolato il PMIP devono ricoprire la posizione apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza.

     Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile del settore:

     a) svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonchè attività di studio e di ricerca nell'ambito delle competenze attribuite al proprio settore;

     b) definisce l'organizzazione e la distribuzione del lavoro, stabilendone le procedure in rapporto all'organizzazione generale del Presidio, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti affidati al proprio settore;

     c) redige una relazione annuale sull'attività di specifica competenza;

     d) risponde dei risultati e degli effetti dell'attività del proprio settore al responsabile del Presidio.

 

     Art. 15. Dotazione organica.

     La dotazione organica del PMIP è determinata secondo le tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge regionale.

 

     Art. 16. Attività ispettiva e di controllo.

     Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Prefetto nomina gli operatori del Presidio multizonale che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti leggi ed in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore.

     Al suddetto personale sono attribuiti i poteri di accesso e la facoltà di diffida previsti dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     Il finanziamento relativo all'attività del PMIP, che graverà sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente ed in conto capitale erogata annualmente a favore della Regione Molise, è assegnato all'Unità Sanitaria Locale di Campobasso con l'obbligo, per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale ai sensi del 2° comma - lettera c) - art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Al finanziamento di cui al precedente comma, si provvederà:

     - per spesa corrente, quota a destinazione indistinta, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     - per spesa in conto capitale, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con l'osservanza delle indicazioni del piano sanitario regionale, in corso di predisposizione.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi regionali suddetti, al finanziamento delle spese correnti si provvede con le assegnazioni disposte a favore delle Unità Sanitarie Locali della Regione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta Regionale del Molise, mentre per quello in conto capitale si provvede con piano di riparto annuale a favore delle Unità Sanitarie Locali della Regione, deliberato dal Consiglio Regionale del Molise su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. Esercizio delle funzioni giù dell'ENPI e dell'ANCC.

     Le funzioni già di competenza dell'Ente Nazionale per la Prevenzione Infortuni (ENPI), dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC) e delle sezioni antinfortunistiche degli Ispettorati del Lavoro sono esercitate dalle Unità Locali attraverso il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione, secondo le disposizioni della presente legge.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale e le attrezzature appartenenti ai soppressi Laboratori di Igiene e Profilassi, Ente Nazionale Prevenzione Infortuni ed Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione sono assegnati al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

     E' abrogata ogni altra disposizione regionale in contrasto con le norme dettate dalla presente legge.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Il Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione della Regione Molise (P.M.I.P.) è soppresso dall'art. 23 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 38, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 23 della L.R. 38/1999.