§ 4.1.30 - Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 3.
Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:12/01/1981
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 2.  Attribuzioni del Servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali.
Art. 3.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 4.  Competenze della Regione.
Art. 5.  Attività ispettiva di vigilanza e controllo.
Art. 6.  Consorzi provinciali antitubercolari; Comitato provinciale antimalarico; Ente provinciale antitracomatoso.
Art. 7.  Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 8.  Attività nell'interesse dei privati.
Art. 9.  Attività di medicina legale.
Art. 10.  Commissioni, collegi e comitati; sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati.
Art. 11.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 12.  Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.
Art. 13.  Attribuzioni dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.
Art. 14.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 15.  Concorsi per il conferimento di farmacia; Commissione giudicatrice.
Art. 16.  Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità Locale.
Art. 17.  Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità Locale.
Art. 18.  Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e Servizi dell'Unità Locale, alle farmacie pubbliche.
Art. 19.  Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza.
Art. 20.  Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie dell'ospedale e dei presidi e Servizi dell'Unità Locale.
Art. 21.  Coordinamento delle farmacie con i Servizi dell'Unità Locale.
Art. 22.  Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.
Art. 23.  Trasferimento del personale e dei beni.
Art. 24.  Disciplina giuridica dei rapporti pendenti.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.30 - Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 3.

Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1981).

 

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

CAPO I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE: ATTRIBUZIONI DELLA UNITA'

LOCALE, DEL COMUNE, DELLA REGIONE

 

Art. 1. Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

     Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all'ufficio del medico provinciale sono attribuite ai Comuni che le esercitano attraverso le Unità Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

     Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

     1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffusive e le indagini epidemiologiche su base locale;

     2) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;

     3) la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

     4) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonchè sui mezzi di trasporto utilizzati;

     5) la tutela igienico-sanitaria sui negozi e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e bevande nonchè dei piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione, e sui mezzi di trasporto utilizzati;

     6) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

     a) all'inquinamento dell'aria,

     b) all'inquinamento delle acque,

     c) all'inquinamento del suolo,

     d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche ed altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     8) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

     9) la tutela e il controllo igienico dell'approvvigionamento idrico;

     10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi;

     11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro correlati alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

     12) le certificazioni e gli accertamenti medico legali con la esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lett. z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     13) la polizia mortuaria.

     Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere a), c), d) e) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai Comuni, ai sensi del 4° comma del citato art. 7.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali. [1]

 

     Art. 3. Attribuzioni del sindaco.

     In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.

     Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'Unità Locale. A tal fine l'assemblea dell'Unità Locale, nello stabilire l'organizzazione interna dei Servizi, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

 

     Art. 4. Competenze della Regione.

Restano di competenza della Regione:

     a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale ai fini di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

     b) la formulazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

     c) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Presidente della Giunta Regionale, in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più Comuni;

     d) la classificazione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

     e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alle Unità Locali.

     L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dagli uffici dei competenti Assessorati Regionali, i quali si avvalgono dei presidi e servizi delle Unità Locali di concerto con i Comuni interessati.

     E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale la nomina di commissioni, comitati e collegi disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 5. Attività ispettiva di vigilanza e controllo.

     L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del Servizio per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

     Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 6. Consorzi provinciali antitubercolari; Comitato provinciale antimalarico; Ente provinciale antitracomatoso.

     Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari, dal Comitato provinciale antimalarico e dall'Ente provinciale antitracomatoso, sono svolte dalle strutture della Unità Locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della stessa Unità Locale.

 

     Art. 7. Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

     In attesa della individuazione dei presidi e servizi multizonali da parte del piano sanitario regionale nonchè della emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla Unità Locale competente per territorio.

 

     Art. 8. Attività nell'interesse dei privati.

     I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di prestazioni medico-legali espletati a favore di privati dai servizi, presidi ed uffici dell'Unità Locale, sono stabiliti dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno.

CAPO II

ATTIVITA' MEDICO-LEGALI

 

     Art. 9. Attività di medicina legale.

     Le attività di medicina legale comprendono in particolare:

     a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

     b) accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli artt. 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

     c) altri accertamenti di invalidità temporanea e permanente previsti da leggi e regolamenti;

     d) attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e sordomuti;

     e) attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     f) il servizio necroscopico;

     g) il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     Compete al Servizio per l'igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali l'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario.

     Al Medico provinciale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del Servizio o, per sua delega, un altro medico del Servizio.

CAPO III

COMMISSIONI SANITARIE, COLLEGI E COMITATI

 

     Art. 10. Commissioni, collegi e comitati; sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati.

     Tutte le commissioni, i comitati e i collegi operanti a livello provinciale, già titolari delle materie di cui al precedente art. 9 e delle competenze di cui all'art. 14, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano a livello di Unità Locale.

     In dette commissioni, comitati e collegi, già previsti dalla vigente legislazione, i Medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del Servizio dell'Unità Locale competente per materia o, su sua proposta, da altro medico del Servizio stesso.

     Nelle commissioni di cui al presente articolo i funzionari della Regione o di altri enti e uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle Unità Locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le designazioni del personale delle Unità Locali negli organi collegiali, di cui ai precedenti commi, sono effettuate dal comitato di gestione dell'Unità Locale competente.

     Nelle commissioni regionali il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nominato dalla Giunta regionale secondo i criteri di specifica professionalità.

 

     Art. 11. Soppressione di organi collegiali.

     Sono soppressi:

     a) il consiglio provinciale di sanità previsto dal decreto Presidente Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

     Le funzioni consultive e tecniche già demandate al predetto consiglio sono attribuite al comitato di consulenza tecnica dell'Unità Locale competente, di cui all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15;

     b) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati nel successivo art. 12.

TITOLO II

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

CAPO I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 12. Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie.

     Nel quadro delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale, la revisione della pianta organica delle farmacie viene effettuata dalla Giunta Regionale d'intesa con la Commissione Consiliare competente.

     La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i Consigli comunali, le Unità Locali interessate nonchè gli Ordini dei farmacisti competenti per Provincia.

     Entro il termine fissato dalla Giunta Regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, da trasmettersi senza ritardi al comitato di gestione della Unità Locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, ai fini della formulazione del relativo parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

     Il Comitato di gestione delle Unità Locali adotta i provvedimenti in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica, sia di nuova istituzione che già esistenti;

     b) gestione dei dispensari farmaceutici istituiti ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221;

     c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie e successive integrazioni e modificazioni;

     e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

     g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina della apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, d'intesa con le Unità Locali confinanti, ove possibile.

     Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g) sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico, da un funzionario amministrativo dell'Unità Locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della Provincia, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

 

     Art. 13. Attribuzioni dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.

     L'ufficio per il servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:

     a) predisposizione dei piani di informazione scientifica e di educazione al farmaco;

     b) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;

     c) rilevazione sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e Servizi dell'Unità Locale;

     d) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del Ministero della Sanità o del competente Assessorato Regionale;

     e) stesura annuale della relazione, da sottoporre al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i Servizi della Unità Locale, e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione;

     f) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.

 

     Art. 14. Vigilanza sulle farmacie.

     Fatte salve le competenze della commissione di cui all'art. 15 del decreto Presidente Repubblica D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile dell'ufficio stesso.

     In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una Commissione designata dal Comitato di gestione e costituita:

     - dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale o da un suo delegato;

     - da un medico dipendente dell'Unità Locale;

     - da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia;

     - da un dipendente dell'Unità Locale, con funzioni di segretario.

     La predetta commissione può compiere anche delle ispezioni straordinarie.

     Copia del verbale dell'ispezione è inviata al comitato di gestione dell'Unità Locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, che saranno notificati anche all'Assessorato Regionale competente.

 

     Art. 15. Concorsi per il conferimento di farmacia; Commissione giudicatrice.

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta Regionale.

     I concorsi si svolgono per l'assegnazione di sedi vacanti in più Unità Locali, raggruppando le Unità Locali appartenenti alla stessa provincia.

     La commissione giudicatrice è presieduta dall'Assessore alla Sanità o, per sua delega, da un consigliere regionale ed è composta:

     - da un professore di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia aventi una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti esercenti e una di titolari, proposte dall'ordine dei farmacisti;

     - da un farmacista, con almeno quindici anni di iscrizione all'albo, designato dalla Regione;

     - da un funzionario amministrativo della Regione con funzioni di segretario.

     La Giunta Regionale nomina la commissione indicata nel 3° comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa.

     L'elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione dell'Unità Locale per i provvedimenti di competenza.

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 16. Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell'Unità Locale.

     L'Unità Locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e Servizi, secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità.

     In particolare può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivanti dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e Servizi.

 

     Art. 17. Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità Locale.

     Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'Unità Locale sono disciplinati dalla legge regionale 2 settembre 1980, n. 33, relativa alle norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Locali.

     Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

 

     Art. 18. Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e Servizi dell'Unità Locale, alle farmacie pubbliche.

     L'Unità Locale, fatta salva la facoltà attribuita alla Giunta Regionale dall'art. 73 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 33, può acquistare i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai Servizi dell'Unità Locale nonchè alle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici, ubicati nel proprio territorio, direttamente dalle imprese produttrici.

 

     Art. 19. Approvvigionamento di medicinali e di materiale sanitario in caso di urgenza.

     In caso di comprovata necessità e urgenza l'Unità Locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti, per l'utilizzo nelle proprie strutture, presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'Unità Locale effettuare l'acquisto secondo norme regolamentari predisposte dall'Unità Locale.

 

     Art. 20. Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie dell'ospedale e dei presidi e Servizi dell'Unità Locale.

     La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV, V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai responsabili delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta da staccarsi da apposito bollettario di buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della Sanità.

     La richiesta è inviata alle ditte dall'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.

     La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.

     I medici direttori di presidi e di Servizi sanitari dell'Unità Locale, nonchè i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'Unità Locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui al 1° comma e secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'Ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.

     Il responsabile del suddetto servizio invia mensilmente al componente Assessorato Regionale un riepilogo delle richieste.

 

     Art. 21. Coordinamento delle farmacie con i Servizi dell'Unità Locale.

     L'Unità Locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 22. Disciplina per la consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche.

     L'Unità Locale può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali o farmacie di cui siano titolari enti pubblici o privati soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell'Unità Locale purchè affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa, nonchè di farmaci utilizzati da assistiti dimessi che praticano terapie domiciliari, sotto il diretto controllo della struttura specialistica [2].

     In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai Servizi dell'Unità Locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario.

     Il prelevamento del materiale sanitario, presso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici  o privati, è regolato mediante apposite convenzioni che le Unità Sanitarie Locali stipulano sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, sentite le stesse Unita Sanitarie Locali e l'Unione regionale farmacisti titolari di farmacie del Molise [3].

     Le convenzioni devono indicare il materiale sanitario ed i medicinali prelevabili presso le suddette farmacie nonchè il relativo prezzo unitario [3].

CAPO III

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 23. Trasferimento del personale e dei beni.

     Il personale di ruolo dipendente dalla Regione Molise che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio, da data non successiva al 30 giugno 1980, presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali può presentare alla Giunta Regionale domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5, 2° e 5°comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

     Il personale avente diritto all'inquadramento nei ruoli della Regione, e di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32, può presentare la relativa domanda fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al 5° comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

     I beni mobili, immobili e le attrezzature degli uffici dei medici e veterinari provinciali, degli enti, comitati, consorzi e uffici sanitari comunali e consortili di cui alla presente legge sono trasferiti ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle rispettive Unità Locali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

 

     Art. 24. Disciplina giuridica dei rapporti pendenti.

     Sino a quando non entreranno in funzione le strutture sanitarie delle Unità Locali previste dalla legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, e comunque non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni dalla stessa regolamentate continueranno ad essere svolte dagli uffici e servizi che attualmente le esercitano.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 luglio 1991, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23 luglio 1991, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23 luglio 1991, n. 13.