§ 4.1.28 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 32.
Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai Presidi, Servizi ed Uffici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:02/09/1980
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle Unità Locali.
Art. 2.  Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali. Pubblicazione - Ricorsi.
Art. 3.  Provvedimenti in caso di inadempienza.
Art. 4.  Personale avente titolo alla prima iscrizione.
Art. 5.  Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.
Art. 6.  Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli.
Art. 7.  Personale dei Consorzi di Comuni.
Art. 8.  Coordinamento dell'Ufficio di Direzione.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 4.1.28 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 32.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai Presidi, Servizi ed Uffici delle Unità Locali, modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1980).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

 

Art. 1. Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle Unità Locali.

     Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Locali, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole Unità Locali, adottate in conformità alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale. Le Unità Locali sono, pertanto, tenute ad inviare alla Giunta Regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi e uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

     Le Unità Locali sono, altresì, tenute a segnalare alla Giunta Regionale le nuove assunzioni disposte a seguito di concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Regione, e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

     Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 2. Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali. Pubblicazione - Ricorsi.

     Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Con deliberazione della Giunta Regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

     La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino Ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle Unità Locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta Regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

     Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 3. Provvedimenti in caso di inadempienza.

     Nel caso di persistente inadempienza da parte delle Unità Locali agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 4. Personale avente titolo alla prima iscrizione.

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente articolo 1, il personale, dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Molise, addetto, per ciascun Ente, ai servizi di seguito indicati:

     a) enti ospedalieri, anche se comandato, distaccato o assegnato presso altri Enti ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 o 29 giugno 1977, n. 349 o 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero ai sensi della legge regionale 3 marzo 1975, n. 22;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'articolo 64, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

     c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico- sanitari, addetto ai servizi stessi;

     d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, ai servizi provinciali maternità ed infanzia, all'ospedale psichiatrico consortile di Nocera Inferiore, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extra-ospedalieri;

     e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati ed in altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria;

     f) ente provinciale antitracomatoso;

     g) comitato provinciale antimalarico.

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     1) in servizio di ruolo addetto, in modo continuativo, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzioni per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura dei posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati.

     E' parimenti iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dall'articolo 47, quinto comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli articoli 67 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 24 ter del D.P.R. del 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al primo comma, ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

     b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando distacco o assegnazione presso altri enti, ancorché in settori non sanitari.

     Può essere iscritto, a domanda, nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente della Regione Molise, limitatamente a quello:

     a) tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali;

     b) degli uffici previsti dall'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modalità previste dallo stesso articolo.

 

     Art. 5. Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.

     Hanno, altresì, titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) i medici ed i veterinari provinciali, inquadrati nei ruoli regionali e provenienti dai ruoli statali, previa domanda da presentare ai sensi del successivo secondo comma;

     b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, anche se comandato, distaccato o assegnato presso altri enti ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) il personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) il personale statale addetto all'attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei termini di cui all'articolo 72 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo quinto comma, domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

     Su tale domanda decide la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi: 17 agosto 1974, n. 386 o 29 giugno 1977, n. 349 o 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi della legge regionale 3 marzo 1975, n. 22, comunque utilizzato, può presentare domanda, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo quinto comma, per essere iscritto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione Molise.

     Per il personale per il quale alla data di scadenza del termine suindicato non sia ancora trascorso l'anno di comando il termine anzidetto è prorogato allo scadere dell'anno di comando.

     L'inquadramento del personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma nei ruoli del personale dipendente dalla Regione è effettuato con le modalità fissate con successiva legge regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2) al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     All'inquadramento nei ruoli della Regione, hanno diritto, altresì, e previa domanda che deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente quinto comma, i funzionari medici di ruolo già preposti alle direzioni provinciali dei servizi di assistenza alla maternità ed infanzia che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino, a qualunque titolo, in servizio presso la Regione Molise, nonchè i funzionari medici incaricati dell'esercizio delle funzioni inerenti gli Uffici dei Medici Provinciali ed i Veterinari coadiutori, già di ruolo nelle rispettive Amministrazioni di provenienza, semprechè l'incarico risulti svolto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ed almeno fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli.

     Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli articoli 4 e 5 trasmettono apposite schede nominative del personale in ruolo alla data che sarà indicata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

     Le schede - il cui modello sarà predisposto dalla Giunta Regionale - saranno trasmesse all'Assessorato Regionale alla Sanità nei tempi e secondo le modalità indicate nella suddetta deliberazione della Giunta Regionale.

     Il personale dipendente dalla Regione Molise di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta Regionale nei termini previsti dall'articolo 68, secondo e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Prima della trasmissione delle schede nominative all'Assessorato Regionale alla Sanità, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono portare a conoscenza del personale dipendente le schede stesse mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

     Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni potranno essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi.

     Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

     Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione delle schede compilate ai sensi del presente articolo devono essere comunicate, con le stesse modalità richieste per la trasmissione delle schede, all'Assessorato regionale alla Sanità entro quarantacinque giorni dal loro verificarsi.

     A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni sanitarie da parte delle Unità Locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità Locale presso cui il personale è utilizzato.

     Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente articolo 3.

     L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2) al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 7. Personale dei Consorzi di Comuni.

     Il personale dipendente da consorzi di Comuni, le cui funzioni vengano attribuite alle Unità Locali, può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitare opzione, ai fini previsti dall'articolo 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, qualora i Comuni già facenti parte del consorzio siano compresi nell'ambito di più Unità Locali.

 

     Art. 8. Coordinamento dell'Ufficio di Direzione.

     Nella fase di istituzione delle Unità Locali e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, il coordinamento amministrativo dell'Ufficio di Direzione può essere affidato a componenti di ruolo dell'Ufficio stesso che non risultino, peraltro, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'esercizio di tale facoltà resta, comunque, subordinato alla mancanza presso l'Unità Locale di dipendenti in possesso dei requisiti di cui al sopra citato art. 8.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.