§ 3.9.17 - Legge Regionale 27 luglio 1979, n. 21.
Norme per il finanziamento del programma di opere pubbliche previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9. - Fissazione limite d'impegno.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:27/07/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Per la concessione agli Enti Locali di contributi annui per l'ammortamento di mutui che gli Enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle opere programmate e previste dalla legge [...]
Art. 2.      Gli impegni di spesa già assunti sul capitolo n. 23600 del bilancio 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento [...]
Art. 3.      La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.9.17 - Legge Regionale 27 luglio 1979, n. 21. [1]

Norme per il finanziamento del programma di opere pubbliche previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9. - Fissazione limite d'impegno.

(B.U. n. 14 del 1 agosto 1979).

 

Art. 1.

     Per la concessione agli Enti Locali di contributi annui per l'ammortamento di mutui che gli Enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle opere programmate e previste dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 - modificata con legge regionale 2 settembre 1977, n. 30 - è fissato un limite annuo d'impegno di L. 1.200 milioni a decorrere dall'esercizio 1979 all'esercizio 1998.

     La quota per l'esercizio 1979 viene iscritta al capitolo n. 23600 del titolo 2, Sezione 3, Rubrica 8, Settore 5 con una dotazione di cassa di L. 850 milioni, secondo le indicazioni descritte nell'allegato "A", annesso alla presente legge e previe riduzioni da apportarsi ai capitoli di spesa indicati nell'allegato medesimo.

     Per le quote degli esercizi futuri, sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 2.

     Gli impegni di spesa già assunti sul capitolo n. 23600 del bilancio 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

     Le annualità derivanti da limite d'impegno di Lire 1.200 milioni avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

 

     Art. 3.

     La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A" (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.