§ 2.12.3 - Legge Regionale 27 dicembre 1979, n. 40.
Criteri per la determinazione da parte dei Comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 servizi
Data:27/12/1979
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio (Orario giornaliero e settimanale).
Art. 3.  Chiusura domenicale e festiva.
Art. 4.  Chiusura infrasettimanale.
Art. 5.  Esercizi con attività miste.
Art. 6.  Mercati ed attività ambulanti.
Art. 7.  Particolari attività di vendita.
Art. 8.  Deroghe per le località ad economia turistica.
Art. 9.  Ferie.
Art. 10.  Sfera di applicazione.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Esposizione di apposito cartellino a stampa.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (Orario giornaliero).
Art. 15.  Chiusura settimanale.
Art. 16.  Esenzioni.
Art. 17.  Sospensione di attività per ferie.
Art. 18.  Norme finali.
Art. 19.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.12.3 - Legge Regionale 27 dicembre 1979, n. 40. [1]

Criteri per la determinazione da parte dei Comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita e consumi di alimenti e bevande - Art. 54 lett. D) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

(B.U. n. 24 del 31 dicembre 1979).

 

Art. 1. Principi generali.

     I Comuni d'intesa a livello provinciale, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti maggiormente rappresentative, e tenuto conto degli interessi e delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici determinano gli orari delle attività di cui sopra in base ai criteri stabiliti dal presente provvedimento.

 

     Art. 2. Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio (Orario giornaliero e settimanale).

     L'orario complessivo settimanale di apertura non deve superare le 44 ore settimanali, salvo quanto diversamente previsto dai punti successivi della presente legge.

     Gli orari di apertura e chiusura devono essere fissati entro una fascia oraria tra le ore 6 e le ore 20, in ogni caso l'orario giornaliero di apertura non può superare 9 ed essere inferiore a 4 ore.

     La determinazione degli orari sarà fissata anche in relazione alle consuetudini locali e tenendo conto della disponibilità di tempo libero dei consumatori.

     I Comuni, indipendentemente dall'orario stabilito per l'apertura antimeridiana, possono autorizzare l'apertura facoltativa anticipata di un'ora per le latterie e panetterie, rispettivamente per la sola vendita del latte fresco e del pane e prodotti da forno a base di sfarinati.

     L'orario di vendita dovrà essere uniforme per i negozi dello stesso settore merceologico o di più settori; devono altresì uniformarsi quanto più possibile fra le varie località ricadenti nella stessa Provincia.

     I settori merceologici comprendono gli esercizi di cui alle tabelle allegate al D.M. del 30 agosto 1971 e successive modifiche ed integrazioni.

     Solo in casi di effettiva e comprovata necessità, gli orari possono essere diversificati per località e per settori merceologici, sempre entro i limiti della fascia oraria di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 3. Chiusura domenicale e festiva.

     Salvo quanto previsto nei commi ed articoli successivi della presente legge, nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

     Nel caso di festività consecutive può essere determinata, limitatamente ai negozi del settore alimentare e per le rivendite di gas liquido ad uso domestico, l'apertura antimeridiana nel giorno festivo (nel caso di due festività), o nei due giorni festivi (nel caso di tre festività), più idonei a garantire il servizio di rifornimento a consumatori, con l'osservanza dell'orario stabilito per i giorni feriali.

     Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 1° maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.

     Nelle ricorrenze e festività tipicamente locali e nelle domeniche precedenti il Natale e il Capo di Anno, può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.

     Eccezionalmente, e comunque nel rispetto delle 44 ore settimanali - da garantire con opportune chiusure compensative - i Comuni possono autorizzare, per un massimo di due volte in un anno, l'apertura domenicale o festiva dei negozi, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o culturali, che abbiano almeno carattere sovracomunale.

 

     Art. 4. Chiusura infrasettimanale.

     I Comuni nella determinazione dell'orario settimanale prevedono una mezza giornata di chiusura che dovrà essere unica per i negozi dello stesso settore merceologico o di più settori e deve uniformarsi quanto più possibile fra le varie località della Provincia di appartenenza.

     I Comuni in base ad effettive e comprovate esigenze locali o ad altre necessità, osservando le procedure previste all'art. 1 della presente legge, possono determinare la giornata di chiusura infrasettimanale per i negozi dell'intero territorio comunale, di singole zone, per singoli settori merceologici e per determinati periodi dell'anno, prescindendo dai criteri di uniformità di cui al comma precedente.

     La chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata non si effettua qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

     Può essere inoltre autorizzata, per tutti i settori merceologici, la sospensione della chiusura infrasettimanale per il periodo delle festività natalizie che va dal 16 dicembre al 6 gennaio. Durante tale periodo la chiusura serale potrà essere protratta di un'ora.

     Nei giorni da mercoledì a sabato precedenti la domenica di Pasqua può essere autorizzata, per tutti i settori, la sospensione della chiusura infrasettimanale e la chiusura serale può essere protratta alle ore 21.

     Per i centri commerciali ed i mercati coperti situati in aree pubbliche attrezzate e con impianti fissati permanentemente al suolo, tenuto conto che si tratta di complessi operativi autonomi, la chiusura infrasettimanale può essere effettuata nella stessa giornata per tutti i settori merceologici.

 

     Art. 5. Esercizi con attività miste.

     Gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano generi appartenenti a più settori merceologici osservano l'orario relativo al settore prevalente nell'economia del singolo punto di vendita. I relativi accertamenti sono eseguiti a cura del Comune.

     In ogni caso è vietato un orario differenziato.

     Gli esercizi con attività miste parti delle quali soggette ad autorizzazione di commercio e parte a licenza di pubblico esercizio o licenza per la vendita di articoli di monopolio devono sospendere la vendita dei generi soggetti all'autorizzazione di commercio, ad eccezione del latte alimentare, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi al dettaglio di tali generi e durante le quali sono invece tenuti a restare aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre licenze.

 

     Art. 6. Mercati ed attività ambulanti.

     L'orario dei mercati rionali, nonchè degli ambulanti con posteggio in area non di mercato deve essere determinato nel rispetto del limite massimo delle 44 ore settimanali.

     L'orario dei mercati rionali con attività mista deve essere determinato sulla base dell'attività prevalente.

     Nel caso di mercati o fiere, aventi carattere tradizionali e perciò autorizzati, che ricadano in giorni del mese domenicali e festivi, secondo il calendario già prestabilito, il Comune può autorizzare lo svolgimento.

     La Regione si riserva, comunque, di disciplinare meglio la materia con apposito provvedimento legislativo.

     I negozi e le altre attività di vendita al dettaglio possono effettuare l'apertura facoltativa limitatamente all'orario dei mercati.

     I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

 

     Art. 7. Particolari attività di vendita.

     I Comuni possono stabilire che le rosticcerie, le pasticcerie, nonchè gli esercizi che provvedono in modo esclusivo o prevalente alla vendita di dolciumi e gelati, le friggitorie, le pizzerie e le altre attività similari, nonchè i laboratori esclusivamente adibiti alla produzione e vendita di pasta alimentare fresca, osservino lo stesso orario dei pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524. In tal caso sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1971, n. 425.

     Per il commercio ambulante di prodotti stagionali (cocomeri, caldarroste, ecc.) possono essere consentite deroghe temporanee al divieto di vendita nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, nonchè all'orario giornaliero.

     Gli esercizi di vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale possono essere esentati dalla chiusura domenicale e festiva.

     Gli esercizi di vendita al dettaglio di fiori e piante possono essere autorizzati all'apertura antimeridiana nei giorni domenicali festivi e nel periodo della commemorazione dei defunti.

     Nei giorni domenicali e festivi i Comuni, di intesa con le categorie interessate, possono eventualmente prevedere dei turni da stabilirsi preventivamente, in modo che ci sia sempre un numero di negozi aperti atti a soddisfare le esigenze dei consumatori.

     Le rivendite di fiori site all'ingresso o nelle immediate vicinanze dei cimiteri, possono essere autorizzate dai Comuni ad osservare l'orario di vendita in coincidenza con quello di apertura e chiusura dei cimiteri stessi.

     In ogni caso si dovrà garantire l'osservanza delle 44

     ore settimanali, anche prevedendo chiusure aggiuntive nel corso della settimana.

 

     Art. 8. Deroghe per le località ad economia turistica.

     Nei Comuni ad economia turistica e limitatamente a periodi di maggiore afflusso l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi e domenicali, può essere fissato in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente provvedimento.

     Limitatamente ai periodi 1° giugno - 30 settembre e 15 dicembre - 31 marzo, può essere autorizzata anche la sospensione della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata.

     I Comuni ad economia turistica di cui al presente articolato saranno individuati ed elencati con successivo provvedimento della Regione.

     Fino ad allora resta in vigore la normativa attualmente vigente in materia.

     Sono fatte salve, comunque, le procedure richieste dall'art. 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dell'art. 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, in quanto compatibili.

 

     Art. 9. Ferie.

     I Comuni, fatte salve le norme di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia, sentite le Associazioni provinciali e locali di categoria ed i Sindacati dei lavoratori, definiscono annualmente i criteri di sospensione delle attività commerciali per ferie, assicurando che in ogni zona abitata resti aperto un adeguato numero di punti di vendita al dettaglio di generi di largo consumo.

 

     Art. 10. Sfera di applicazione.

     Gli orari determinati dai Comuni, intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti, valgono per gli esercenti la vendita al dettaglio, le cooperative e gli industriali con attività di vendita al dettaglio.

     Sono escluse le rivendite di generi di monopolio, di negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici alberghieri, gli spacci interni di cui all'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, purchè la vendita sia effettuata in appositi locali non aperti al pubblico e come tali sprovvisti di insegna sulla pubblica via, gli esercenti situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, nonchè gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, disciplinati con separato provvedimento.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     Le violazioni alle disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558, e dei provvedimenti comunali sono punite ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 558.

     Le sanzioni saranno irrogate dal Sindaco del Comune nell'abitato nel cui territorio è stata commessa la violazione.

     Per quanto attiene le procedure relative all'accertamento delle infrazioni, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei relativi accertamenti ed alla emissione degli atti sanzionatori si osservano, in quanto compatibili ed applicabili, le norme contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     L'importo delle somme riscosse per l'applicazione delle pene pecuniarie irrogate dal Sindaco è attribuito al Comune.

 

     Art. 12. Esposizione di apposito cartellino a stampa.

     Nei negozi e negli esercizi di vendita al dettaglio dovrà essere esposto un cartello visibile al pubblico, che indichi l'orario giornaliero di apertura e chiusura, nonchè il giorno in cui si effettua il riposo infrasettimanale di mezza giornata.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     I decreti del Presidente della Giunta Regionale sulla disciplina dell'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio ed ogni altro provvedimento emesso in esecuzione ai decreti stessi resteranno in vigore fino alla data in cui avranno efficacia i provvedimenti comunali emessi nell'esercizio dell'attribuzione di cui all'art. 54 - lett. d) - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge.

 

     Art. 14. Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (Orario giornaliero).

     I Comuni determinano l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande in relazione alle esigenze e caratteristiche locali, e possono diversificare l'orario di apertura per zone, per categorie tipologiche e per periodi dell'anno. In caso di effettiva e comprovata necessità ed al fine di garantire il servizio ai consumatori, possono inoltre adottare un orario minimo di apertura.

     L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 23 del D.M. 28 aprile 1976 dovrà essere determinato nell'ambito di una fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

     I provvedimenti dei Comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, relativa alla posticipazione dell'apertura ed alla anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario di apertura stabilito, nonchè la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.

     Deve, inoltre, essere prevista la facoltà per l'esercente di posticipare la chiusura di un'ora nei giorni festivi e prefestivi.

     Per le attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al punto c), 1° comma dell'articolo 23 del D.M. 28 aprile 1976, può essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

 

     Art. 15. Chiusura settimanale.

     I Comuni determinano la giornata di chiusura settimanale in base alle norme contenute nella legge 1 giugno 1971, n. 425.

 

     Art. 16. Esenzioni.

     Negli alberghi, locande e pensioni è consentita l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in deroga agli orari fissati dai Comuni alle sole persone alloggiate.

     Negli esercizi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

     Il Comune può autorizzare particolari deroghe agli orari stabiliti in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali, con possibilità di prolungare l'orario di apertura anche durante tutta la notte.

 

     Art. 17. Sospensione di attività per ferie.

     I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio.

 

     Art. 18. Norme finali.

     Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti, ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

     I Comuni della Regione devono, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottare apposite delibere consiliari in attuazione dell'art. 54 - lett. d) - del citato D.P.R. 616/77 con le quali vengono recepiti i presenti criteri.

     I Comuni, inoltre, dovranno trasmettere alla Regione entro e non oltre 10 giorni, tutti i provvedimenti che adotteranno in applicazione della presente legge.

     Per quanto non eventualmente previsto nella presente legge si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 19.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13. Per effetto dell'art. 33 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33, erano state abrogate le disposizioni della presente L.R. in contrasto o incompatibili con il D.Lgs. 114/1998 o con la stessa L.R. 33/1999.