§ 1.17.6 - Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 9.
Norme sulle procedure della programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.17 disciplina della programmazione
Data:21/02/1990
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità della programmazione.
Art. 2.  Soggetto della programmazione regionale.
Art. 3.  Partecipazione alla programmazione.
Art. 4.  Contenuto del PRS.
Art. 5.  Documento costitutivo del PRS.
Art. 6.  Efficacia del PRS.
Art. 7.  Presentazione ed approvazione del PRS.
Art. 8.  Attuazione dei progetti regionali.
Art. 9.  Segreteria del piano.
Art. 10.  Comitato tecnico - scientifico per il PRS.
Art. 11.  Nucleo per la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti e dei programmi di investimento di carattere straordinario.
Art. 12.  Norma finale.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.17.6 - Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 9.

Norme sulle procedure della programmazione regionale.

(B.U. n. 4 del 1 marzo 1990).

 

Art. 1. Finalità della programmazione.

     1. La Regione adempie ai compiti di programmazione previsti dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e dalle leggi della Regione, mediante gli atti e con le procedure di cui alle presenti norme; essa pertanto, impronta la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al metodo della programmazione.

     2. Per il conseguimento delle finalità della Programmazione indicate all'art. 4 dello Statuto, la Regione adotta il Piano regionale di sviluppo (PRS), il quale stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi cui deve tendere il processo programmatorio; indica gli istituti normativi e i mezzi finanziari per attuare gli obiettivi stessi, individua gli interventi necessari e detta norme sul ruolo della Regione nella formazione ed attuazione della politica economica nazionale.

 

     Art. 2. Soggetto della programmazione regionale.

     1. Soggetto della programmazione regionale è l'Ente Regione.

     2. La programmazione regionale è attuata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi regionali.

     3. La Giunta Regionale assicura la coerenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi del PRS, proponendo i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del metodo programmatorio.

 

     Art. 3. Partecipazione alla programmazione.

     1. Per la definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche del PRS, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e della partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.

     2. La partecipazione al processo di programmazione si attua nella fase di formazione del PRS e nella sua attuazione e gestione.

     3. La Giunta Regionale, al fine di consentire l'effettiva partecipazione al processo programmatico, promuove la consultazione dei soggetti di cui al comma I già nella fase di elaborazione del PRS, predisponendo eventualmente anche un documento preliminare di sintesi sulle scelte programmatiche per la consultazione.

     4. La Giunta Regionale organizza periodicamente seminari, convegni, dibattiti per l'approfondimento di temi specifici del PRS e dei piani di settore.

     5. Tali enti locali concorrono alla formazione del piano anche attraverso proposte formulate dai rispettivi organi consiliari, che la Regione deve valutare.

 

     Art. 4. Contenuto del PRS.

     1. Il Piano Regionale di Sviluppo:

     a) definisce, sulla base delle linee della programmazione nazionale contenute nella "Relazione Generale sulla situazione economica del Paese" e di un quadro di riferimento fondato sull'analisi della situazione economica e sociale della Regione, gli obiettivi di sviluppo economico e di assetto del territorio e formula le politiche per il loro conseguimento;

     b) valuta la disponibilità delle risorse finanziarie per l'attuazione del PRS, definisce i criteri e le modalità d'impiego delle risorse stesse in relazione agli obiettivi, determina le priorità d'intervento, fornisce i termini di riferimento al bilancio pluriennale;

     c) coordina gli interventi di propria competenza con quelli predisposti dallo Stato e con quelli promossi dagli Enti locali territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 5. Documento costitutivo del PRS.

     1. Il PRS si articola nei seguenti documenti:

     a) relazione sulla situazione socio-economica della Regione, in cui vengono posti in evidenza la situazione economica e le tendenze nell'assetto territoriale della Regione, lo stato d'attuazione della programmazione regionale, l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari utilizzati, l'efficacia amministrativa degli apparati preposti all'attuazione;

     b) documento di programma, in cui viene delineato il quadro economico di riferimento ed in particolare vengono indicati gli obiettivi di sviluppo economico e di assetto del territorio e le conseguenti azioni programmatiche;

     c) documento programmatico - finanziario, in cui vengono individuati i progetti organici in cui il PRS si articola ed i relativi stanziamenti da includere nelle previsioni del bilancio pluriennale di cui alla legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 6. Efficacia del PRS.

     1. Il PRS costituisce il quadro di riferimento per tutte le attività che si svolgono sul territorio regionale.

     2. Esso ha efficacia di indirizzo, di coordinamento e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli enti ed aziende dipendenti, o comunque collegati alla Regione e, nei limiti entro i quali le leggi statali e regionali lo consentono, di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale.

     3. Il PRS ha validità pluriennale e carattere scorrevole.

     4. Il PRS costituisce sede di coordinamento degli interventi di competenza regionale con i programmi delle Amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali aventi riflessi sul territorio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 7. Presentazione ed approvazione del PRS.

     1. La Giunta Regionale delibera la proposta di Piano e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     2. Il PRS è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale di previsione.

     3. Il PRS viene aggiornato annualmente con le stesse procedure e modalità previste dai commi 1 e 2.

 

     Art. 8. Attuazione dei progetti regionali.

     1. I progetti, attraverso i quali si attua il PRS, individuano le attività e gli interventi di competenza regionale in relazione ad obiettivi specificatamente indicati e verificabili.

     2. Tali progetti costituiscono il mezzo prioritario per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale.

     3. I progetti di cui ai commi 1 e 2, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire (in termini finanziari, economici, sociali ed ambientali), stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l'assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all'attuazione.

     4. Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono le finalità, le risorse necessarie, le modalità di utilizzazione dei mezzi finanziari ed i corrispondenti strumenti operativi.

 

     Art. 9. Segreteria del piano.

     1. E' costituita la Segreteria del Piano che coadiuva la Giunta Regionale nei seguenti adempimenti tecnici:

     - analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale;

     - elaborazione, aggiornamento e verifica del PRS e dei progetti regionali di cui al precedente art. 8; individuazione ed attuazione delle linee di programmazione di bilancio e di pianificazione territoriale;

     - indirizzo e verifica di compatibilità e di coerenza degli strumenti di piano e dei programmi d'intervento degli Enti locali con il PRS;

     - coordinamento dell'azione regionale con quella straordinaria e comunitaria.

     2. E' istituito presso la Segreteria del Piano un Comitato tecnico consultivo presieduto dal componente della Giunta incaricato della Programmazione, di cui fanno parte tutti i Coordinatori degli Assessorati, i responsabili dei settori bilancio e controllo gestione e pianificazione territoriale e urbanistica, amministrazione locale nonchè i direttori generali dell'ERSAM., E.R.I.M. e Finmolise, che coadiuva la Segreteria del Piano regionale sull'attività di programmazione di cui al comma precedente.

     3. La Segreteria del Piano svolge anche compiti di segreteria del Comitato tecnico di cui al comma precedente e di quello scientifico di cui all'art. 10.

     4. Della Segreteria del Piano fanno parte i seguenti settori:

     - programmazione economica;

     - [1];

     - informatica ed organizzazione.

     5. Il dirigente della Segreteria del Piano assume la denominazione di Segretario del Piano ed, oltre a svolgere le funzioni proprie di coordinatore, cui alla normativa sull'ordinamento degli Uffici, è anche responsabile del settore programmazione economica.

 

     Art. 10. Comitato tecnico - scientifico per il PRS.

     1. E' istituito presso la Segreteria del Piano di cui all'art. 9 il Comitato tecnico scientifico per il PRS.

     2. Il Comitato è costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977 n. 47 ed è composto da professori universitari di ruolo e, comunque, da esperti di chiara fama a livello nazionale.

     3. Il Comitato è organo consultivo della Giunta Regionale per l'attività di programmazione. In particolare collabora con la Segreteria del Piano e formula pareri, su richiesta della Giunta regionale, in relazione:

     - alla elaborazione di indirizzi programmatici del P.R.S e dei suoi documenti consultivi;

     - alla specificazione degli obiettivi e delle procedure da determinarsi con leggi di spesa;

     - alla definizione delle metodologie per il controllo dei risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati;

     - alla formulazione di studi e ricerche di interesse regionale;

     - ad ogni altra questione ritenuta di grande interesse.

 

     Art. 11. Nucleo per la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti e dei programmi di investimento di carattere straordinario.

     1. E' istituito presso la Segreteria del Piano di cui all'art. 9 il Nucleo per la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti e dei programmi di investimenti di carattere straordinario.

     2. Il Nucleo esprime parere sui progetti da inserire in programmi con finanziamento, anche parziale, a carico dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Il Nucleo, in particolare, valuta e verifica:

     - il progetto dal punto di vista ingegneristico;

     - la coerenza della valutazione economico-finanziaria del progetto (così come inviata dal settore Programmazione) con le soluzioni tecnico- ingegneristiche adottate;

     - l'iter, le procedure e quindi i tempi di realizzabilità dell'intervento proposto.

     3. Il Nucleo presieduto dal componente della Giunta titolare della Programmazione, o da suo delegato è composto da:

     - funzionari tecnici di livello dirigenziale della Regione e degli enti strumentali regionali;

     - funzionari dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno;

     - esperti tecnici e amministrativi nominati dalla Giunta.

     Alla costituzione del Nucleo provvede la Giunta Regionale che ne determina la durata, le modalità di lavoro nonchè l'entità degli eventuali compensi e rimborsi spese da corrispondere agli esperti esterni secondo le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 13.

     4. Il parere del Nucleo di valutazione sostituisce a tutti gli effetti il parere del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 luglio 1979 n. 19 e viene espresso successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'ente proponente.

 

     Art. 12. Norma finale.

     1. In applicazione dell'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1987 n. 268, la Giunta regionale può procedere fino alla copertura di non più di sette posti previsti nelle dotazioni organiche della prima e seconda qualifica dirigenziale dei settori, Programmazione economica, Statistiche, Bilancio e Controllo di gestione, Pianificazione territoriale e urbanistica, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno di cui alla legge regionale 29 aprile 1985 n. 13.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     1. Nelle more della costituzione del Nucleo di valutazione di cui all'art. 11, le funzioni attribuite allo stesso, sono esercitate dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (C.T.A.R.) di cui alla legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Il settore "Statistiche" è stato soppresso dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 marzo 1993, n. 7.