§ 1.5.1 - Legge Regionale 13 ottobre 1972, n. 13.
Disciplina del conferimento di incarichi speciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 competenze degli organismi regionali
Data:13/10/1972
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di avvalersi di prestazioni intellettuali di soggetti estranei al personale della Regione, aventi particolare competenza professionale o [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nell'apposito capitolo del fondo riservato al Consiglio nel bilancio regionale, gli incarichi speciali di cui venga ravvisata la [...]
Art. 3.      Gli incarichi di cui agli articoli che precedono sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio presso gli uffici della Regione, a persone giuridiche, enti, [...]
Art. 4.      La deliberazione di conferimento dell'incarico ne fissa specialmente l'oggetto, la durata, le condizioni e le modalità, comprese quelle di revoca dell'incarico stesso.
Art. 5.      Valutata l'importanza della prestazione in relazione al risultato che si intende ottenere ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, nella deliberazione viene stabilita la misura del [...]
Art. 6.      Il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio provvedono rispettivamente entro breve termine alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico, in conformità della relativa [...]
Art. 7.      Copia del contratto è trasmessa al collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del libro V, titolo 3°, capi 1° e 2° del Codice Civile.
Art. 9.      L'onere finanziario derivante per l'anno 1972 dall'art.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, 2° comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.5.1 - Legge Regionale 13 ottobre 1972, n. 13.

Disciplina del conferimento di incarichi speciali.

(B.U. n. 16 del 27 novembre 1972).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di avvalersi di prestazioni intellettuali di soggetti estranei al personale della Regione, aventi particolare competenza professionale o organizzativa, delibera il conferimento di incarichi speciali secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nell'apposito capitolo del fondo riservato al Consiglio nel bilancio regionale, gli incarichi speciali di cui venga ravvisata la necessità per fini attinenti al funzionamento del Consiglio stesso e delle Commissioni Consiliari, sono disposti con deliberazione dello Ufficio di presidenza.

 

     Art. 3.

     Gli incarichi di cui agli articoli che precedono sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio presso gli uffici della Regione, a persone giuridiche, enti, istituti, organizzazioni, comitati e persone fisiche, che diano sicuro affidamento di capacità in relazione al compito da assolvere.

 

     Art. 4.

     La deliberazione di conferimento dell'incarico ne fissa specialmente l'oggetto, la durata, le condizioni e le modalità, comprese quelle di revoca dell'incarico stesso.

     La durata non può essere superiore a mesi 6, tranne casi eccezionali in cui possa agevolmente prevedersi un impegno di lavoro non espletabile entro tale termine.

     Il termine fissato potrà essere prorogato rispettivamente dalla Giunta o dall'Ufficio di presidenza solo per giustificati motivi.

 

     Art. 5.

     Valutata l'importanza della prestazione in relazione al risultato che si intende ottenere ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, nella deliberazione viene stabilita la misura del compenso per l'espletamento dell'incarico, o ne viene quanto meno fissato il limite massimo che non potrà essere superato nel contratto di cui all'art. 6.

     La deliberazione prevede anche, se del caso, la corresponsione di acconti sul compenso e l'anticipazione totale o parziale delle spese occorrenti all'adempimento dell'incarico.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio provvedono rispettivamente entro breve termine alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico, in conformità della relativa deliberazione.

     Il contratto è redatto in forma privata.

     Non sono ammesse modificazioni delle condizioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione della Giunta o dell'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 7.

     Copia del contratto è trasmessa al collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del libro V, titolo 3°, capi 1° e 2° del Codice Civile.

 

     Art. 9.

     L'onere finanziario derivante per l'anno 1972 dall'art.

     1 della presente legge grava per L. 5.000.000 sul capitolo 24 bis e per L. 10.000.000 sul capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso; quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 previsto in L. 10 milioni grava sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa relativo al fondo riservato al funzionamento del Consiglio nel bilancio dell'esercizio finanziario del 1972.

     Per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, 2° comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.