§ 1.10.70 - Regolamento Regionale 23 maggio 2001, n. 1/R.
Disciplina per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:23/05/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale.
Art. 3.  Modalità di assunzione a tempo determinato. Procedure particolari.
Art. 4.  Selezione per esami.
Art. 5.  Selezione per titoli ed esame/i.
Art. 6.  Corso-concorso.
Art. 7.  Prove preselettive.
Art. 8.  Categorie riservatarie e preferenze.
Art. 9.  Domanda di ammissione alla selezione.
Art. 10.  Commissioni esaminatrici.
Art. 11.  Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni.
Art. 12.  Adempimenti della commissione esaminatrice.
Art. 13.  Compensi spettanti ai componenti di commissione.
Art. 14.  Diario dellle prove.
Art. 15.  Determinazione delle prove scritte.
Art. 16.  Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 17.  Svolgimento delle prove scritte.
Art. 18.  Comunicazione dell'esito delle prove scritte.
Art. 19.  Svolgimento delle prove orali.
Art. 20.  Svolgimento di altre prove.
Art. 21.  Punteggio delle singole prove e punteggio finale.
Art. 22.  Formulazione graduatoria.
Art. 23.  Accertamento dei requisiti per l'accesso.
Art. 24.  Sede di servizio.
Art. 25.  Ritiro della documentazione.
Art. 26.  Rinvio.


§ 1.10.70 - Regolamento Regionale 23 maggio 2001, n. 1/R. [1]

Disciplina per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato.

(B.U. n. 12 del 1 giugno 2001).

 

TITOLO I

SELEZIONI PUBBLICHE

 

Art. 1. Oggetto.

     Il reclutamento di personale regionale si attua nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 29/1993.

     Il presente regolamento disciplina:

     - le modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale e di assunzione a tempo determinato;

     - la tipologia dei procedimenti di selezione;

     - le categorie riservatarie e le preferenze;

     - le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;

     - le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;

     - adempimenti e compiti della Commissione giudicatrice.

 

     Art. 2. Modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale.

     1. Per le categorie fino alla D l'accesso al ruolo ha luogo mediante:

     a) selezione per esami;

     b) selezione per titoli ed esame/i;

     c) corso-concorso;

     d) ricorso al collocamento, per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, ai sensi della normativa vigente.

     2. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 19 della Legge Regionale n. 7/1997.

     3. Il bando di selezione dovrà prevedere la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e di almeno n. 1 lingua straniera. Tale conoscenza dovrà essere rapportata alla categoria professionale messa a concorso.

     4. L'assunzione nel ruolo della Regione può sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

     5. Le procedure di selezione indette con determinazione del Direttore Generale della Il Direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

     6. Le procedure di reclutamento devono essere pubblicizzate mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. I bandi di concorso sono pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     7. L'Amministrazione Regionale utilizza, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale.

 

     Art. 3. Modalità di assunzione a tempo determinato. Procedure particolari.

     L'Amministrazione Regionale ricorre alla stipula dei contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dall'art. 7, comma 1 del Contratto integrativo del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 -- in seguito denominato: "code contrattuali".

     2. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del Contratto Collettivo di Lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui agli artt. 36 e 36/bis del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     3 L'assunzione può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

     4. Le procedure di selezione sono indette con decreto del Direttore Generale della II Direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

     5. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del Contratto Collettivo di lavoro, può ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, di lavoro a distanza e di contratti di formazione e lavoro.

 

     Art. 4. Selezione per esami.

     1. Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D, il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in appositi test e/o quesiti da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

     2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test.

     3. Per i posti di categoria D, il bando può stabilire che la prova scritta consista, in alternativa ad elaborati scritti vertenti sulle materie poste a concorso, in una serie di test e/o quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare le potenzialità e le capacità dei candidati nell'espletamento delle attività che sono chiamati a svolgere.

 

     Art. 5. Selezione per titoli ed esame/i.

     1. Nei casi in cui l'ammissione avvenga mediante selezione per titoli ed esame/i la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la/le prova/e scritta/e e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Il bando, qualora si renda necessario ridurre i tempi per preminenti esigenze di celerità dell'azione amministrativa, può prevedere che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dello svolgimento della prova orale per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova stessa.

     2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo; il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

     3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

 

     Art. 6. Corso-concorso.

     1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

     Il bando definisce, in base alla categoria ed il profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione. Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai sensi del successivo art. 10, procede a seguito della valutazione delle prove previste dal bando alla predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

     La funzione di docenza, espletata nell'ambito del corso di cui al comma precedente non costituisce motivo di incompatibilità ai fini della composizione della commissione ai sensi della richiamata legge n. 10/1994.

     2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100%, è stabilito dal bando di selezione.

 

     Art. 7. Prove preselettive.

     1. L'Amministrazione può predeterminare, indicandolo nel bando, ai fini del perseguimento di obiettivi di snellimento e celerità delle procedure, il numero massimo di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione. A tal fine si procede alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi e/o a prove psico-attitudinali ovvero ad altri sistemi indicati di volta in volta nel bando; la gestione della preselezione può essere affidata a ditte specializzate, sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

     2. Sono ammessi alla preselezione i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. L'istruttoria verrà effettuata dalla competente struttura dell'Amministrazione.

     3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alle prove selettive di cui al punto 1, sono ammessi alle prove di selezione previa comunicazione da parte della Commissione esaminatrice.

 

     Art. 8. Categorie riservatarie e preferenze.

     1. Nei bandi di selezione le riserve previste dalle vigenti leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione e comunque nei limiti delle quote d'obbligo previste dalle vigenti normative in materia.

     2. In materia di preferenze a parità di merito si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 693/1996 e successive modificazioni. Per le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di titoli sono applicate le normative vigenti.

 

TITOLO II

PROCEDURE DI SELEZIONE

 

     Art. 9. Domanda di ammissione alla selezione.

     1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando anche in copia fotostatica l'apposito modulo allegato al bando di selezione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e pena l'esclusione:

     a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;

     b) di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (U.E.), purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

     c) il godimento dei diritti politici. Per i cittadini degli stati membri della U.E., tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello stato di appartenenza;

     d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola/istituto/università che lo ha rilasciato;

     e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione;

     f) di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione;

     g) di non aver riportato condanne penali in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

     h) di essere in regola con gli obblighi di leva, con l'indicazione della data di assolvimento del servizio, nonché dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo;

     i) l'idoneità fisica all'impiego;

     j) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenze a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa (con specificazione dei titoli stessi);

     k) l'indirizzo presso il quale devono pervenire a ogni effetto le comunicazioni relative al concorso con l'esatta indicazione del numero di C.A.P. e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni;

     l) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

     2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

     3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all'originale.

     4. La suddetta documentazione dovrà in ogni caso pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

     5. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'Amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

     6. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unicamente a copia fotostatica, fronteretro, di un documento di identità del candidato in corso di validità. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.

     7. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

     8. Le domande e l'eventuale documentazione allegata, devono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Non è consentito l'invio tramite fax. Le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili.

     9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

     10. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni, fatti salvi casi eccezionali in cui tale termine può essere ridotto a quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     11. I requisiti previsti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

     12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

     Art. 10. Commissioni esaminatrici.

     1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale II, competente in materia di reclutamento del personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 7, comma 1.

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresì nominati due supplenti per ogni commissione esaminatrice; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle conunissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del Presidente della Commissione, dal supplente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

     4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. La loro partecipazione ai lavori della corrirnissione è richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza. Ai medesimi è corrisposto un compenso commisurato alle prestazioni effettuate, secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 10/1994.

     5. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni.

     1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati e alla tipologia di selezione, il terrnine per la conclusione dei propri lavori; (il termine stesso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise);

     2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:

     a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami;

     b) sei mesi dalla data della prima prova selettiva dopo la conclusione dei corso di formazione nel caso di corso-concorso.

     3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale della Il Direzione competente in materia di reclutamento del personale.

 

     Art. 12. Adempimenti della commissione esaminatrice.

     1. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

     2. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

     3. La commissione delibera a maggioranza di voti palesi, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2. Non è ammessa l'astensione.

     4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

     5. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

     6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale.

     7. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al Direttore Generale della II Direzione competente in materia di reclutamento del personale. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione.

     8. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni; è comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.

 

     Art. 13. Compensi spettanti ai componenti di commissione.

     1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni è determinato dall'art. 4 della Legge Regionale n. 10/1994.

     2. La disposizione di cui sopra trova applicazione, in quanto compatibile, per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'attribuzione delle borse di studio o di altri benefici a queste ultime assimilabili.

 

     Art. 14. Diario dellle prove.

     1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le modalità di cui sopra, la commissione esaminatrice, o in caso di urgenza l'amministrazione, effettua le comunicazioni dei diario delle prove mediante lettera raccomandata inviata ai candidati almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

     2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

     Art. 15. Determinazione delle prove scritte.

     1. La determinazione delle prove scritte è effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico-pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

     2. La predisposizione delle prove scritte è effettuata senza soluzione temporale di continuità prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove o allo svolgimento di selezioni il cui numero di candidati risulti superiore a cinquecento.

     La commissione deve in ogni caso adottare metodologie che garantiscano la segretezza delle prove medesime.

 

     Art. 16. Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte.

     1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento.

     2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

     3. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche in fotocopia.

     4. I candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto dizionari e testi autorizzati dalla commissione.

     5. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte prevalente lo svolgimento del tema, è escluso dalla selezione.

     6, La commissione esaminatrice e gli incaricati della vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo; la commissione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

     A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

 

     Art. 17. Svolgimento delle prove scritte.

     1. Ammessi i candidati nei locali d'esame la commissione, alla presenza degli stessi, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.

     2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

     3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande una piccola, contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.

     4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

     5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario o dal presidente della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solo dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni.

     6. Le procedure del presente articolo possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, a seguito della eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo svolgimento delle prove.

     7. Per le prove preselettive, prove scritte e prove tecnico-pratiche, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4.

 

     Art. 18. Comunicazione dell'esito delle prove scritte.

     1. La commissione esaminatrice, dopo la valutazione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

 

     Art. 19. Svolgimento delle prove orali.

     1. La commissione decide le modalità di svolgimento delle prove orali. I quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento.

     2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito secondo modalità definite dal presidente della commissione.

     3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La cominissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.

     4. Le donne che hanno partorito o subìto interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovino nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in nessun caso, alle cinque settimane, a decorrere dal parto o dalla interruzione di gravidanza.

     5. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti commi.

     6. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate nel successivo art. 21.

     7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.

 

     Art. 20. Svolgimento di altre prove.

     1. Le modalità di espletamento delle prove attitudinali, il contenuto e le modalità di espletamento sia delle prove pratiche che di quelle selettive per l'ammissione al corso-concorso sono definite nei relativi bandi.

 

     Art. 21. Punteggio delle singole prove e punteggio finale.

     1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi o nei termini previsti dal bando di selezione.

     2. Ai fini dell'ammissione alla prova orale il candidato deve conseguire nelle prove scritte una media di almeno ventuno trentesimi e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.

     3. Ai fini del superamento della selezione il candidato dovrà riportare nelle prove orali e pratiche una valutazione di almeno diciotto trentesimi.

     4. Nella valutazione finale delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

     5, Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nelle selezioni in cui sono previste due prove scritte, il punteggio finale si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

     6. Nelle selezioni per titoli ed esami l'attribuzione dei punteggi è definita nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5.

 

     Art. 22. Formulazione graduatoria.

     1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando.

     2. La graduatoria definitiva di merito con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Il Direzione competente in materia di reclutamento del personale.

Essa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     3. La graduatoria del concorso rimane efficace e può essere utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.

 

     Art. 23. Accertamento dei requisiti per l'accesso.

     1. Entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo eh lavoro per la presentazione dei documenti o prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9.

     2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, devono essere confermate qualora le stesse costituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

     3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

     4. Di norma entro il ternùne prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'amministrazione regionale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 15/1968, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

     Art. 24. Sede di servizio.

     1. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori della selezione può essere effettuata previo colloquio

uio attitudinale degli interessati.

     2. Qualora le sedi lavorative dei posti messi a concorso siano ubicate in località territoriali diverse, è consentita ai vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta della sede.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzo della graduatoria.

 

     Art. 25. Ritiro della documentazione.

     1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda e al curriculum possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Decorso tale periodo, la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati. I candidati possono ritirare, anche prima dell'espletamento del concorso, la documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.

 

     Art. 26. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alle norme regionali, statali e contrattuali vigenti. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

 


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.