§ 80.5.421 – D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/10/1996
Numero:693


Sommario
Art. 1.      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 2.      1. La lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente
Art. 5.      1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente
Art. 8.      1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,"
Art. 13.      1. Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente
Art. 14.      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente
Art. 15.      1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta [...]


§ 80.5.421 – D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

(G.U. 4 febbraio 1997, n. 28).

 

     Art. 1.

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.".

 

          Art. 2.

     1. La lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente:

     " b) di un anno per ogni figlio vivente;".

     2. Le lettere d) ed e) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:

     " d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".

     3. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

     4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".

     2. Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso articolo 3 di cui al comma 1 è sostituito dal seguente: "provvedimento".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.".

 

          Art. 5.

     1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

     3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.".

     2. I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

     14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

     15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;".

 

          Art. 6.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.".

 

          Art. 7.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".

 

          Art. 8.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.".

 

          Art. 9.

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".

     2. Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1, dopo le parole: "dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali", sono inserite le seguenti: "o dalle associazioni professionali".

     3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:

     " a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;".

     4. Il comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.".

     5. Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.".

 

          Art. 10.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

     " 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

     2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.".

 

          Art. 11.

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     " 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.".

 

          Art. 12.

     1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,".

     2. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 è inserito il seguente:

     "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente:

     "Art. 18-bis (Norme di indirizzo per gli enti locali). - 1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.".

 

          Art. 14.

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è inserito il seguente:

     "6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.".

 

          Art. 15.

     1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.".