§ 1.10.49 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 16.
Norme per l'inquadramento del personale comandato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:12/09/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. I dipendenti di ruolo, provenienti dallo Stato, da altre Regioni, dagli Enti locali e da Enti pubblici, che alla data del 30 giugno 1991 prestino servizio o lo abbiano prestato [...]
Art. 2.      1. L'inquadramento, anche ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, ha effetto dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed avviene [...]
Art. 3.      1. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 1, fatti salvi i posti riservati per legge ai concorsi speciali previsti dall'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. [...]
Art. 4.      1. Per i comandi disposti dopo l'entrata in vigore della presente legge deve sussistere la vacanza del posto in organico e deve essere acquisito, entro trenta giorni dalla domanda, il [...]
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzo delle somme stanziate negli appositi capitoli del bilancio regionale 1991, inerenti al personale e [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]
Art. 7.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


§ 1.10.49 - Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 16.

Norme per l'inquadramento del personale comandato.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1991).

 

Art. 1.

     1. I dipendenti di ruolo, provenienti dallo Stato, da altre Regioni, dagli Enti locali e da Enti pubblici, che alla data del 30 giugno 1991 prestino servizio o lo abbiano prestato consecutivamente per almeno dodici mesi nell'ultimo biennio precedente alla suddetta data in posizione di comando o di distacco presso la Regione Molise possono esercitare il diritto di opzione per l'inquadramento nei ruoli regionali, a domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo assenso dell'Ente di appartenenza.

 

     Art. 2.

     1. L'inquadramento, anche ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, ha effetto dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed avviene nel rispetto della tabella di equiparazione allegato A. Nel caso la qualifica posseduta non trovi riscontro in detta tabella, l'inquadramento, sentita la Commissione di cui all'articolo 97 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, viene disposta nella qualifica che risulti equipollente, per mansioni e trattamento economico tabellare, a quella posseduta.

     2. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico iniziale lordo dei dipendenti regionali vigente alla data di inquadramento.

     3. Eventuali differenze stipendiali tabellari in godimento nell'Ente di provenienza, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.

     4. Il personale inquadrato conserva il salario individuale di anzianità maturato nell'Ente di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 1, fatti salvi i posti riservati per legge ai concorsi speciali previsti dall'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13, e dall'articolo 57 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e quelli già impegnati per assunzioni dall'esterno, è disposto anche in sovrannumero, nei limiti dell'organico globale dell'Ente. [1]

 

     Art. 4.

     1. Per i comandi disposti dopo l'entrata in vigore della presente legge deve sussistere la vacanza del posto in organico e deve essere acquisito, entro trenta giorni dalla domanda, il preliminare parere del Consiglio di Amministrazione del personale.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzo delle somme stanziate negli appositi capitoli del bilancio regionale 1991, inerenti al personale e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabella "A"

(Omissis)

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 giungo 1992, n. 17.