§ 4.8.42 - L.R. 19 novembre 1996, n. 48.
Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:19/11/1996
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale).
Art. 3.  (Statuto).
Art. 4.  (Programmazione regionale e territoriale e attività dei Consorzi di sviluppo industriale).
Art. 5.  (Compiti).
Art. 6.  (Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione).
Art. 7.  (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture).
Art. 8.  (Organi).
Art. 9.  (Principi generali relativi agli organi consortili).
Art. 10.  (Capitale e mezzi finanziari).
Art. 11.  (Funzioni della Regione).
Art. 12.  (Controllo e vigilanza).
Art. 13.  (Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali).
Art. 14.  (Conferenza dei servizi).
Art. 15.  (Norme transitorie e finali).


§ 4.8.42 - L.R. 19 novembre 1996, n. 48.

Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale.

(B.U. 28 novembre 1996, n. 91).

 

     Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, in attuazione dell'articolo 65 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 2 del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale).

     1. I Consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici costituiti con decreto del Presidente della Regione.

     2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura di enti pubblici economici, possono anche svolgere funzioni di strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo e il controllo della Giunta regionale.

     3. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi, anche mediante società finanziarie, i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei Consorzi stessi: enti pubblici territoriali, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, associazioni degli imprenditori.

 

     Art. 3. (Statuto).

     1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

     a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

     b) i requisiti e le modalità di ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

     c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali regionali;

     d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

     e) le competenze attribuite ai singoli organi;

     f) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

     2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottate dall'assemblea generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 4. (Programmazione regionale e territoriale e attività dei Consorzi di sviluppo industriale).

     1. I Consorzi svolgono nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali operano le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della regione.

     2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati, e sono approvati dalla Provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1992.

     3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del t.u. approvato con d.p.r. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.p.r. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del d.p.r. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

     6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Compiti).

     1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.

     2. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui operano, provvedono in particolare:

     a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

     b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

     c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

     d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

     e) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

     f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

     g) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

     h) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

     i) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

     l) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

     m) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

     n) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

     o) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

     p) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;

     q) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;

     r) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;

     s) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

     t) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     u) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;

     v) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

 

     Art. 6. (Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione).

     1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

     2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali all'attrezzatura della stessa.

     3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

     4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

     5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

     6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

 

     Art. 7. (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture).

     1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

     2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

     3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti, gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

     4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

 

     Art. 8. (Organi).

     1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

     a) il Consiglio generale;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Revisore unico [1].

     2. Il Direttore è organo tecnico dei Consorzi con compiti e responsabilità stabiliti dallo statuto.

     3. Lo statuto può prevedere la figura ed i compiti del vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 9. (Principi generali relativi agli organi consortili).

     1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei seguenti principi:

     a) il Consiglio generale è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali: adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice; elegge il Presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo; nomina il Revisore unico; decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei Consorziati; determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati; fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica; approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni; approva i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi; delibera sulla contrazione dei mutui; adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio [2];

     b) il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei dirigenti. In particolare: approva i piani economici e finanziari e, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, gli accordi di programma: stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; fissa i criteri per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; nomina il Direttore del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale o conferendo il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio generale, a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente. Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione o con un ente, da essa dipendente, ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di Direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera, previdenziali ed assistenziali goduti presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali sul trattamento economico spettante al Direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo. Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri stabilito nello statuto ed è rinnovato quando il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà dei componenti l'organo. Possono essere componenti del Consiglio direttivo anche soggetti esterni al Consiglio generale;

     c) il Presidente è eletto dal Consiglio generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo statuto;

     d) il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente;

     e) il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica quanto il Presidente [3].

 

     Art. 10. (Capitale e mezzi finanziari).

     1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

     2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività anche:

     a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto;

     b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

     c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

     3. Per l'ottenimento di mutui da parte di istituti di credito, concessi per le finalità del t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, anche la Regione o gli enti locali possono prestare garanzia.

 

     Art. 11. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

     a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;

     [b) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, i piani economici e finanziari dei Consorzi;] [4]

     c) esercita le funzioni di controllo e di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 12.

     3. Sono comunicati alla Regione gli atti di nomina degli organi consortili, gli atti di determinazione delle relative indennità e il bilancio di esercizio.

 

     Art. 12. (Controllo e vigilanza).

     1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Revisore unico [5].

     2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Revisore unicoe tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale [6].

     3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:

     a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

     b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

     c) sciogliere gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli enti Consorziati.

     4. Nei casi di scioglimento degli organi dei Consorzi, il presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

 

     Art. 13. (Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali).

     1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Regione Marche.

 

     Art. 14. (Conferenza dei servizi).

     1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'Amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

     2. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

     3. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

 

     Art. 15. (Norme transitorie e finali).

     1. I Consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi da detta data, al loro adeguamento alle norme della legge stessa e alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. Fino all'approvazione dei nuovi statuti restano in carica secondo le norme degli statuti attualmente vigenti, gli organi consortili già in attività.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, nomina un Commissario per la redazione, entro trenta giorni, del nuovo statuto.

     3. Nuovi Consorzi sono istituiti con legge regionale.

     4. [7]

     5. E' abrogato l'articolo 23 della l.r. 7 marzo 1984, n. 7.

     6. [8]

     7. Gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, e l'articolo 6, commi 3, 4 e 5, della l.r. 7/1984 cessano di avere applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto consortile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     8. Le anticipazioni concesse dalla Regione al Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui all'articolo 10 della l.r. 21 dicembre 1984, n. 41 ed all'articolo 79 della l.r. 2 maggio 1985, n. 26, novate da ultimo con l'articolo 37 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8, sono trasformate in contributo regionale.

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 2.000 milioni; la copertura dell'onere correlato è fronteggiata mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.

     10. Le somme occorrenti per fronteggiare le spese autorizzate a copertura delle anticipazioni concesse sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1996 avente denominazione "Contributi al Consorzio di industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino per la copertura delle anticipazioni concesse con l'articolo 10 della l.r. 41/1984 e 26/1985" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni; con decreto del Dirigente del servizio bilancio sono disposte le regolazioni contabili di commutazione in quietanza di entrata con imputazione ai capitoli 5004002 e 5004005.

     11. Sono applicabili le norme dell'articolo 12, comma 2, lettera b), della l.r. 8/1996.

     12. Il personale dipendente in servizio presso il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, a domanda, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad optare tra il trasferimento nel ruolo speciale di cui al comma 13 o il mantenimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio stesso.

     13. E' istituito presso il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino il ruolo speciale ad esaurimento del personale dipendente in servizio presso il Consorzio stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     14. Il Consiglio generale del Consorzio con apposito provvedimento definisce entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 9, l'elenco nominativo del personale da trasferire alla Provincia di Ascoli Piceno, alle Comunità montane "zona M" e "zona N" ed ai Comuni facenti parte del Consorzio, quale contingente per agevolare l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali dalle leggi regionali.

     15. L'elenco nominativo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dal suo ricevimento. Sulla base dell'elenco nominativo il personale è assegnato dalla Giunta regionale alle dipendenze funzionali degli enti locali di cui al comma 14.

     16. Gli enti consorziati, all'atto della predisposizione del piano annuale di assunzione, privilegiano la mobilità dei dipendenti inseriti nel ruolo speciale del Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

     17. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancato esaurimento del ruolo speciale, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'elenco nominativo e delle finalità ivi indicate, al definitivo trasferimento del personale dal ruolo speciale a quello degli enti locali di cui al comma 14 con conseguente ridefinizione della dotazione organica.

     18. I posti del ruolo speciale sono automaticamente soppressi all'atto del definitivo collocamento del personale nelle piante organiche degli enti locali o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi motivo.

     19. Le opere realizzate dal Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fanno parte del patrimonio del Consorzio stesso, che ne assume gli oneri di manutenzione e gestione.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[2] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[4] Lettera abrogata dall’art. 9 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 35.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[6] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[7] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 7 marzo 1984 n. 7.

[8] Modifica l'art. 4 della L.R. 7 marzo 1984 n. 7.