§ 2.2.56 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 35.
Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:16/12/2005
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)
Art. 3.  (Norme transitorie e finali)
Art. 4.  (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 6.  (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 8.  (Norme comuni)
Art. 9.  (Modifica e abrogazioni)
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.56 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 35.

Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale.

(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114).

 

     Art. 1. (Oggetto)

     1. La presente legge detta norme per il riordino o la soppressione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

     a) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);

     b) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);

     c) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui all'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche).

 

Capo I

Riordino dell'ARS

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

     1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dopo le parole "dotata di autonomia" è inserita la parola "statutaria".

     2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono soppresse le parole "di controllo di gestione".

     3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

     "2. L'Agenzia in particolare:

     a) effettua l'analisi epidemiologica e il monitoraggio dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari, con particolare riferimento ai soggetti in condizioni svantaggiate;

     b) svolge, in qualità di organo tecnico, attività di verifica, promozione e sviluppo della qualità dei servizi, dei processi assistenziali, delle reti cliniche e delle prestazioni sanitarie fornite dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche attraverso la collaborazione con organismi nazionali ed internazionali di settore;

     c) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

     d) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e l'implementazione del sistema regionale di formazione continua (ECM), con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, all'individuazione degli obiettivi formativi, all'accreditamento dei progetti di formazione e dei soggetti fornitori;

     e) fornisce il supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni relative all'integrazione socio-sanitaria;

     f) sviluppa strumenti di analisi e valutazione economica per il controllo della spesa sanitaria.".

     4. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

     "6. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia si avvale, sulla base di idonea dotazione organica, di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati, nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie, dall'INRCA o da altri enti pubblici. Nei casi in cui non sia possibile reperire le necessarie professionalità nell'ambito del suddetto personale, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno nei limiti del budget annuale. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale.".

     5. Gli ultimi tre periodi del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono soppressi.

     6. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

     "7 bis. L'incarico di direttore generale può essere conferito ad un dirigente regionale. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7, inerenti il contratto di diritto privato.".

     7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

     "8. Il direttore generale, che deve possedere specifica competenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, è responsabile delle attività svolte dall'Agenzia e dei relativi risultati. La revoca è disposta dalla Giunta regionale per i motivi di cui all'articolo 29, in quanto applicabile. La revoca è comunque disposta in caso di risultato economico negativo della gestione.".

     8. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

     "8 bis. Il direttore generale è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, il piano strategico dell'Agenzia che definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione, articolati in programmi e progetti, in conformità al piano sanitario regionale. Il piano, approvato dalla Giunta regionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.".

     9. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

     "10. Per coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso l'Agenzia un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale, composto da cinque esperti con specifica competenza in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle prestazioni sanitarie e controllo di gestione. La partecipazione al comitato è gratuita.".

 

     Art. 3. (Norme transitorie e finali)

     1. Il direttore generale dell'ARS in carica alla data di approvazione della presente legge decade dalla data del conferimento dell'incarico di direttore generale successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 28 febbraio 2006.

     2. Per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esercitate dall'ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, intraprende le opportune iniziative finalizzate a stipulare, nelle modalità previste dalla normativa vigente, intese con altre Regioni per una gestione congiunta tra Agenzie sanitarie regionali delle funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 26/1996, così come modificato dalla presente legge, nonché per la costituzione in via sperimentale di un'Agenzia sanitaria interregionale.

     3. Il direttore dell'ARS, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica dell'Agenzia. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.

 

Capo II

Soppressione dell'ARMAL

 

     Art. 4. (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ARMAL è soppressa, il direttore generale decade ed il collegio dei revisori è sciolto.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARMAL sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

     3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ARMAL, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali)

     1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2005, il direttore generale dell'ARMAL effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

     2. I riferimenti all'ARMAL, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

     3. Al personale trasferito ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 38/1998, abrogato dalla l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) continua ad applicarsi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2005 medesima, il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

 

Capo III

Soppressione dell'APTR

 

     Art. 6. (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'APTR è soppressa, i relativi organi sono sciolti ed il direttore decade.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di turismo.

     3. A decorrere dalla data di soppressione dell'APTR il servizio regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni dell'Azienda medesima inerenti i punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997.

     4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi al personale e agli IAT, esistenti alla data di soppressione dell'APTR medesima.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie e finali)

     1. I riferimenti all'APTR, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di turismo.

     2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, entro il 31 dicembre 2005 il presidente dell'APTR effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Azienda, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

 

Capo IV

Disposizioni comuni, modifica e abrogazioni

 

     Art. 8. (Norme comuni)

     1. Gli organi degli enti soppressi dalla presente legge, in carica alla data di approvazione della medesima, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2005.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.

     3. Dal 1° gennaio 2006 il personale a tempo indeterminato dell'ARMAL e dell'APTR è trasferito per l'esercizio delle funzioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 alla Regione, la cui dotazione organica viene incrementata del corrispondente numero di posti.

 

     Art. 9. (Modifica e abrogazioni)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

     a) il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

     "4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.";

     b) sono abrogati:

     1) gli articoli da 8 a 15, 19, 21 e 23 della l.r. 53/1997;

     2) la l.r. 38/1998;

     3) le lettere f) e h) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);

     4) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4; la lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 e i commi 1 e 2 dell'articolo 38 della l.r. 2/2005.

     2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è abrogata.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

     1. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivanti dai Capi II e III della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall'anno 2006, rispettivamente a carico delle UPB 1.03.01, 2.07.01 e 3.18.01.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle norme elencate nell'articolo 9, iscritte a carico delle UPB 3.18.01, 3.20.05 e 3.21.01 proiezione pluriennale 2005-2007.

     3. L'entità delle risorse necessarie, comma 1, e, corrispondentemente, di quelle che si rendono disponibili, comma 2, verrà stabilita, a decorrere dall'anno 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.