§ 3.1.17 - Legge Regionale del 20 marzo 1985 n. 9.
Organizzazione dei servizi multizonali di sanità pubblica. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/03/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti dei servizi multizonali di sanità pubblica.
Art. 3.  Modalità di espletamento dei compiti.
Art. 4.  Organizzazione interna.
Art. 5.  Gruppi di lavoro.
Art. 6.  Comitato tecnico.
Art. 7.  Collegamenti organizzativi e operativi.
Art. 8.  Pronta reperibilità.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Beni e attrezzature.
Art. 11.  Finanziamento.
Art. 12.  Attività ispettive e di vigilanza.
Art. 13.  Piano di lavoro per il 1985.


§ 3.1.17 - Legge Regionale del 20 marzo 1985 n. 9.

Organizzazione dei servizi multizonali di sanità pubblica. [*]

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina l'organizzazione interna dei servizi multizonali di sanità pubblica (S.M.S.P.) in esecuzione dell'art. 22 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 13 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24.

     Le scelte di localizzazione, gli ambiti territoriali e le modalità operative sono determinati dal Piano Socio Sanitario Regionale.

     La gestione del S.M.S.P. è affidata all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale esso è ubicato.

     L'unità sanitaria locale in cui ha sede il S.M.S.P. deve assicurare il collegamento funzionale e il coordinamento di tale presidio con i propri servizi nonché con i servizi delle altre unità sanitarie locali interessate ed in particolare con il servizio di igiene e sanità pubblica attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione.

 

     Art. 2. Compiti dei servizi multizonali di sanità pubblica.

     I servizi multizonali di sanità pubblica della Regione esercitano, a supporto dei servizi di igiene e sanità pubblica propri delle singole unità sanitarie locali, funzioni che richiedono indagini e attrezzature complesse o competenza specialistica anche pluridisciplinare.

     A tal fine i S.M.S.P. hanno compiti di controllo, recepimento e valutazione dei dati, consulenza e ricerca, integrando la competenza specialistica dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali comprese nei bacini di utenza.

     In particolare, nelle singole aree di attività individuate dal piano socio-sanitario regionale, i S.M.S.P. effettuano le indagini, gli accertamenti, le attività ispettive e ogni altra prestazione di carattere tecnico-scientifico che travalicano le competenze dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali relativamente:

     - alle indagini (microbiologiche, virologiche, sierologiche) eseguite sull'uomo a fini preventivi ed epidemiologici;

     - ai controlli analitici delle sostanze alimentari e delle bevande;

     - ai controlli analitici dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici, dei presidi sanitari, di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, dei cosmetici e dei prodotti simili;

     - ai controlli analitici e degli indici biotici delle acque, dell'aria, del suolo e degli ambienti di vita e di lavoro;

     - ai collaudi di apparecchiature e impianti per quanto di competenza S.S.N.;

     - alla radioprotezione;

     - alla ricerca applicata ed al controllo della funzione epidemiologica;

     - a ogni altro intervento previsto da leggi o regolamenti vigenti.

     I S.M.S.P. svolgono altresì le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di omologazione già dell'Enpi, dell'Ancc, dell'ispettorato del lavoro, riservate alla competenza delle unità sanitarie locali ai sensi del D.L. 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella L. 23 marzo 1982, n. 97, e del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella L. 12 agosto 1982, n. 597, il cui esercizio richiede prevalentemente l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche e/o elevati livelli di specializzazione degli operatori.

     L'attività per conto di enti pubblici non di diretta competenza del servizio sanitario nazionale viene regolata da apposite convenzioni stipulate fra la unità sanitaria locale sede del presidio e l'ente interessato, nel rispetto della legislazione vigente.

     L'attività a richiesta di terzi, non compresa nel comma precedente, è eseguita compatibilmente con le esigenze d'istituto risultanti dai piani di lavoro annuali ed è a carico dei richiedenti nella misura stabilita dai tariffari vigenti.

 

     Art. 3. Modalità di espletamento dei compiti.

     Il servizio multizonale di sanità pubblica esercita i propri compiti sulla base di un piano di lavoro approvato entro la fine dell'anno precedente da parte del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sede del presidio, sentito il parere dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali che usufruiscono del servizio. La delibera di approvazione deve contenere adeguata motivazione per la parte in cui il piano si discosti eventualmente dal parere delle singole unità sanitarie locali che usufruiscono del servizio, ed in particolare per gli interventi destinati ai territori di rispettiva competenza.

     I piani di lavoro annuali devono contenere le scelte e le linee operative idonee al perseguimento degli obiettivi stabiliti in materia dal Piano socio sanitario regionale.

     Il piano, di cui al primo comma, deve essere predisposto dal comitato tecnico, previsto dal successivo art. 6, sentiti i responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali interessate.

     Gli interventi indiretti, a richiesta delle unità sanitarie locali, e gli interventi a richiesta di terzi non devono essere in contrasto con il piano di lavoro stabilito anno per anno.

     Per particolari problemi di carattere contingibile e urgente il S.M.S.P. presta la propria opera su richiesta delle autorità competenti a emanare i relativi provvedimenti, anche nel settore della protezione civile.

     La Regione può sempre richiedere dati e informazioni per scopo di ricerca, studio o programmazione.

 

     Art. 4. Organizzazione interna.

     I S.M.S.P. si articolano nelle seguenti aree di attività:

     - chimica;

     - fisica;

     - biotossicologica;

     - impiantistico-antinfortunistica.

     Del funzionamento e dell'operato della singola area risponde il responsabile individuato nell'operatore di livello apicale.

     Il responsabile preposto al servizio multizonale di sanità pubblica è uno dei responsabili delle aree che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.

     Alla nomina dei responsabili dei S.M.S.P. e delle singole aree si provvede ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     I responsabili dei S.M.S.P. mantengono la responsabilità dell'area specifica cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articolati e fanno parte dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale.

 

     Art. 5. Gruppi di lavoro.

     I responsabili delle aree di attività di cui al precedente art. 4 costituiscono, tra il personale delle aree di attività ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare individuati dal piano socio-sanitario regionale, con lo scopo di garantire il coordinato esercizio dei compiti istituzionali e la interdisciplinarietà degli interventi secondo i principi descritti nel piano medesimo.

     Ogni gruppo è costituito da un numero minimo di tre operatori, individuati dal comitato tecnico, nel cui seno è nominato un referente, scelto tra le figure professionali riguardanti laureati e tecnici; il referente può essere avvicendato secondo le esigenze del servizio.

     Con i criteri indicati per i gruppi del lavoro permanenti, possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.

 

     Art. 6. Comitato tecnico.

     In ciascun S.M.S.P. è costituito un comitato tecnico, formato dai responsabili delle aree di attività e dai referenti dei gruppi.

     Il comitato è presieduto dal responsabile del S.M.S.P. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responabile di area con maggiore anzianità di servizio.

     I responsabili delle aree di attività sono chiamati a intervenire ai lavori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il S.M.S.P. per le questioni concernenti le attività dell'area di competenza.

     Alle sedute del comitato possono partecipare, con voto consultivo, rappresentanti del personale chiamati sulla base della specificità dei problemi in discussione.

     Al comitato tecnico spettano:

     a) la predisposizione del piano annuale di lavoro di cui all'art. 3 e la elaborazione di qualsiasi altro parere o proposta concernenti la strumentazione e il funzionamento del laboratorio;

     b) l'organizzazione del lavoro e la ripartizione dello stesso tra i gruppi di lavoro;

     c) la gestione dei collegamenti e dei rapporti tra i gruppi di lavoro.

 

     Art. 7. Collegamenti organizzativi e operativi.

     Ai fini del collegamento funzionale e del coordinamento di cui all'art. 1, quarto comma, il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale sede del presidio convoca, con periodicità almeno trimestrale la conferenza dei responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica e di quelli veterinari delle unità sanitarie locali interessate e dei componenti del comitato tecnico dei S.M.S.P. per assicurare il collegamento operativo del servizio multizonale con tali servizi.

     La giunta regionale indice almeno due riunioni annuali allo scopo di assicurare l'ordinario espletamento dei servizi in tutta la regione secondo gli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.

     A tali riunioni partecipano i presidenti dei comitati di gestione delle singole unità sanitarie locali della Regione e i coordinatori di turno dei comitati tecnici dei S.M.S.P.

     Compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, gli operatori dei servizi zonali devono compiere periodi bimestrali di tirocinio pratico presso i S.M.S.P. territorialmente competenti secondo un calendario di turno predisposto dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali d'intesa con i comitati tecnici degli stessi.

 

     Art. 8. Pronta reperibilità.

     Su proposta dei rispettivi comitati tecnici le unità sanitarie locali, sedi di S.M.S.P., costituiscono presso ciascuno di questi un sistema di pronta reperibilità, per interventi intesi a fronteggiare situazioni di grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene e l'ambiente.

 

     Art. 9. Personale.

     Le assemblee delle unità sanitarie locali sedi di S.M.S.P. determinano, previo parere delle unità sanitarie locali interessate, l'organico del personale di ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 5 novembre 1982 n. 37, e, per quanto riferito al primo Piano socio-sanitario regionale, sulla base delle previsioni di cui alla tab. 4.1.0 nello stesso contenuta.

     Nei S.M.S.P. operano, nell'ambito delle rispettive aree di attività, le seguenti figure professionali: medici, chimici, biologi, fisici, di personale tecnico sanitario, personale vigilanza e ispezione, ingegneri, geologi e personale tecnico.

     Il personale proveniente dall'Enpi, dall'Ancc, dall'ispettorato del lavoro e dagli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi è inserito negli organici di cui al primo comma secondo i criteri fissati dalla giunta regionale successivamente al definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, il prefetto nomina, su proposta del presidente della giunta regionale, gli operatori del S.M.S.P. che assumono, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al suddetto personale sono altresì attribuiti i poteri di accesso e di diffida previsti dall'art. 21, quarto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 10. Beni e attrezzature.

     I comuni nei quali sono ubicati i S.M.S.P. acquisiscono i beni e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'Enpi e dell'Ancc a norma degli art. 65, 66 e 72 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e della L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.

 

     Art. 11. Finanziamento.

     Il finanziamento relativo all'attività dei S.M.S.P. è assegnato all'unità sanitaria locale competente per territorio in relazione all'obbligo stabilito, per la medesima, dall'art. 18, ultimo comma, della L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.

 

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 12. Attività ispettive e di vigilanza.

     Per provvedere alle necessità operative dei S.M.S.P. dovrà essere garantita, previo accordo con il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, la disponibilità del personale di vigilanza e di ispezione, attualmente a disposizione delle unità sanitarie locali n. 3, n. 12, n. 15 e n. 24, in proporzione tale da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali in tutte le aree di attività.

 

     Art. 13. Piano di lavoro per il 1985.

     (p.m.)

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 25 della L.R. 2 settembre 1997, n. 60.