§ 86.11.36 - D.L. 30 giugno 1982, n. 390 .
Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/06/1982
Numero:390


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 15 [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del [...]
Art. 4. bis  [15]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.36 - D.L. 30 giugno 1982, n. 390 [1] .

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

(G.U. 1 luglio 1982, n. 179)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 15 luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato. [3]

     Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

     (Omissis) [4].

     Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. [5]

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

 

          Art. 3.

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9].

     Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI. [10]

 

          Art. 4.

     L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

     I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma. [11]

     (Omissis) [12]I

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

 

          Art. 4. bis [15]

     I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 12 agosto 1982, n. 597.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[7]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[9]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[12]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[13]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[14]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

[15]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.