§ 1.6.4 - Legge Regionale 11 agosto 1994, n. 27.
Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 controllo sugli atti degli enti locali
Data:11/08/1994
Numero:27


Sommario
Art. 6.  Competenze.
Art. 6 bis.  Servizio di consulenza.
Art. 7.  Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo.
Art. 8.  Atti degli enti diversi da comuni e province.
Art. 9.  Invio degli atti soggetti a controllo.
Art. 10.  Modalità di controllo.
Art. 11.  Controllo sui bilanci.
Art. 12.  Potere sostitutivo.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Abrogazioni e sostituzioni.


§ 1.6.4 - Legge Regionale 11 agosto 1994, n. 27. [1]

Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali.

(B.U. 22 agosto 1994, n. 82).

 

CAPO I

Costituzione del comitato regionale di controllo [2]

 

     Artt. 1. - 5. [3]

 

CAPO II

Competenze del comitato regionale di controllo

 

Art. 6. Competenze. [4]

 

     Art. 6 bis. Servizio di consulenza. [5]

 

     Art. 7. Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo. [6]

     1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, nonché sulle deliberazioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

     2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

     3. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

     a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

     b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

     4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

     5. Le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma 3 sono inviate all'organo di controllo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, restando sospesa la loro esecutività. L'invio avviene con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 3.

     6. Nei casi previsti dal comma 3, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquisisce efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

 

     Art. 8. Atti degli enti diversi da comuni e province. [7]

     1. [8].

     2. [9].

     3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nell'articolo 6, comma 2:

     a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;

     b) statuti, regolamenti e dotazioni organiche del personale;

     c) quelli che l'organo esecutivo dell'ente intende di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

     4. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6.

 

CAPO III

Esercizio del controllo

 

     Art. 9. Invio degli atti soggetti a controllo. [10]

     1. Gli atti soggetti a controllo, pubblicati secondo le vigenti norme di legge, sono trasmessi al comitato regionale di controllo in duplice copia autenticata, allegati ad un elenco descrittivo, entro cinque giorni non festivi dalla loro adozione, a pena di decadenza.

     2. Copia degli atti soggetti a controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, deve essere contestualmente trasmessa, per conoscenza, alla giunta regionale.

     3. I termini previsti dagli articoli 10 e 11 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, contestualmente alla consegna, dal servizio del comitato regionale di controllo sulla copia dell'atto da restituire all'ente o sull'elenco descrittivo.

 

     Art. 10. Modalità di controllo. [11]

     1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     2. Per gli atti degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6 il controllo di legittimità comporta la verifica dell'inesistenza dei vizi di legittimità di cui all'articolo 26 del t.u. delle leggi sul consiglio di stato approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

     3. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato che indichi le norme violate o, per gli enti di cui al comma 2, il vizio accertato.

     4. La deliberazione di annullamento deve essere comunicata, anche telegraficamente o con mezzi telematici, all'ente interessato con contestuale indicazione della motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

     5. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente. Questi ultimi hanno facoltà di farsi assistere, durante le audizioni, da funzionari dell'ente o da esperti.

     6. Gli enti debbono trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro novanta giorni dalla richiesta motivata.

     7. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto. Non sono ammesse altre forme di sospensione dei termini diverse da quelle previste dal presente comma e dal comma 5.

     8. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi anche prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità ai sensi dei commi 1 e 2.

     9. L'organo di controllo non può adottare provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo. Sono ammessi annullamenti di singole parti dell'atto aventi effetti limitati al loro specifico oggetto.

     10. Gli amministratori e i componenti dell'organo assembleare devono essere sentiti dal comitato regionale di controllo se lo richiedono.

 

     Art. 11. Controllo sui bilanci. [12]

     1. Il controllo di legittimità del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

     2. Per il controllo del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione si adottano le modalità fissate dall'articolo 10, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.

     3. Nell'esame del rendiconto della gestione il comitato regionale può altresì indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto stesso, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

     4. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 3 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto, il comitato di controllo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del rendiconto stesso, scelti tra i dipendenti della Regione o tra i dipendenti comunali o provinciali con la qualifica di dirigente, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, previa intesa con il sindaco o il presidente della provincia di appartenenza. Non possono essere nominati i dipendenti o i segretari comunali e provinciali degli enti inadempienti. L'atto di nomina ne stabilisce il relativo compenso, posto a carico dell'ente inadempiente.

     5. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 53 e 111 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Potere sostitutivo. [13]

     1. Qualora i comuni, le province o gli altri enti indicati dall'articolo 6, comma 1, ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il difensore civico regionale invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.

     2. L'amministrazione interessata fornisce eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.

     3. Scaduto il termine, il difensore civico regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'articolo 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato che non può comunque essere superiore a sessanta giorni. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni previste nei precedenti commi il difensore civico regionale può richiedere la collaborazione del comitato regionale di controllo, che è tenuto a fornirla tempestivamente.

     5. Le funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal comitato regionale di controllo:

     a) nei confronti degli enti di cui al comma 1 allorquando risulti vacante l'ufficio di difensore civico regionale;

     b) nei confronti degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni stesse non sia regolamentato da leggi.

 

CAPO IV

Funzionamento del comitato regionale di controllo [14]

 

     Artt. 13. – 14. [15]

 

CAPO V

Pubblicità dell'attività del comitato regionale di controllo [16]

 

     Artt. 15. – 16. [17]

 

CAPO VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 17. Norme transitorie.

     1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 6 sono esercitate dal comitato regionale di controllo a partire dalla costituzione del comitato medesimo in seguito al rinnovo del consiglio regionale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; dalla stessa data è abrogata la L.R. 28 giugno 1991, n. 15. Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal comitato regionale, dalle sezioni territoriali istituite presso ciascun capoluogo di provincia ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 28 giugno 1991 n. 15. Con decorrenza dal 1° ottobre 1994 le competenze della sezione provinciale di Ancona sono devolute al comitato regionale di controllo. A partire dalla stessa data il comitato regionale esercita il controllo sugli atti degli altri enti individuati al precedente articolo 6. I procedimenti pendenti presso le sezioni sono trasferiti al comitato regionale con decorrenza dalle date medesime.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 1994 è soppresso il servizio della sezione autonoma di Ancona e con decorrenza dalla abrogazione della L.R. 28 giugno 1991, n. 15 sono soppressi i servizi delle sezioni autonome di controllo di Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno previsti dagli allegati "D" ed "E" alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30.

     3. La nomina del comitato regionale di controllo di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui all'articolo 2 della presente legge.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1994 con lo stanziamento previsto nel capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

     2. Per gli anni successivi i predetti oneri fanno carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 19. Abrogazioni e sostituzioni.

     1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 15 della L.R. 22 agosto 1988, n. 35 sono abrogati.

     2. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 sono abrogati.

     3. I commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della L.R. 2 maggio 1989, n. 7 sono abrogati.

     4. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2 è abrogato.

     5. Il comma secondo dell'articolo 7 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Il comma terzo dell'articolo 7 della L.R. 13/1985 è abrogato.

     7. Il comma quarto dell'articolo 7 della L.R. 13/1985 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. I commi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 21 della L.R. 13/1985 sono abrogati.

     9. I commi secondo e terzo dell'articolo 17 dello statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona, approvato con L.R. 29 novembre 1982, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     10. I commi secondo e terzo dell'articolo 17 della L.R. 30 novembre 1982, n. 40 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     11. Il comma quinto dell'articolo 6 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12. I commi sesto e settimo dell'articolo 6 della L.R. 16/1979 sono abrogati.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[2] Capo I e artt. 1 – 5 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[3] Capo I e artt. 1 – 5 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28 e abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[8] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[9] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 luglio 1998, n. 28.

[14] Capo IV e artt. 13 e 14 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[15] Capo IV e artt. 13 e 14 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[16] Capo V e artt. 15 e 16 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

[17] Capo V e artt. 15 e 16 abrogati dall’art. 5 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.