§ 2.2.6 - Legge Regionale del 29 novembre 1982 n. 39.
Approvazione dello Statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:29/11/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.      E' approvato lo Statuto dell'"Ente autonomo fiera di Ancona" con sede in Ancona già "Fiera di Ancona mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini", allegato [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Marche.


§ 2.2.6 - Legge Regionale del 29 novembre 1982 n. 39. [1]

     Approvazione dello Statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona [2].

 

Art. 1.

     E' approvato lo Statuto dell'"Ente autonomo fiera di Ancona" con sede in Ancona già "Fiera di Ancona mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini", allegato alla presente legge.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Marche.

 

 

ALLEGATO

Statuto dell'"Ente autonomo fiera di Ancona" con sede in Ancona

 

     1. Definizione e scopo.

     L'"Ente Autonomo Fiera di Ancona", con sede in Ancona, già "Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini", costituito con R.D. 30 novembre 1936, n. 2497 ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, ha per scopo di:

     a) provvedere all'attuazione della fiera internazionale della pesca di Ancona e delle attività connesse e comunque complementari alla pesca;

     b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria per l'incremento della pesca e delle attività connesse;

     c) promuovere ed incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attività e diffondere i prodotti della pesca e delle industrie affini complementari;

     d) organizzare riunioni e convegni, gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attività sopra enunciate, nonché per tutto quanto connesso alla difesa e tutela dell'ambiente naturale;

     e) promuovere ed organizzare, anche con la partecipazione di altri enti od organismi, mostre, mostre-mercato, fiere, fiere-mercato, fiere- campionarie, esposizioni ed altre manifestazioni o iniziative al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei settori marittimo, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, dei trasporti e del commercio.

     L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni poste in essere all'ente sono disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

 

     2.

     L'ente autonomo fiera di Ancona, quale ente pubblico non economico, non esplica attività commerciale e non persegue fini di lucro.

 

     3.

     La sede legale dell'ente è in Ancona. Possono essere istituite in altri comuni della regione Marche sedi temporanee e secondarie nonché agenzie e rappresentanze in ogni altro luogo.

 

     4. Fondatori e aderenti all'ente.

     Sono "soci fondatori" i seguenti enti:

     - il comune di Ancona;

     - la provincia di Ancona;

     - la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona;

     - l'associazione degli industriali della provincia di Ancona;

     - la cassa di risparmio di Ancona.

     A tali enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, previa deliberazione del consiglio e a titolo di "socio aderente", enti, associazioni o persone che ne facciano richiesta e assumano l'impegno di corrispondere un contributo minimo annuo determinato annualmente dal consiglio dell'ente.

     I soci fondatori determinano annualmente il proprio contributo da conferire all'ente per la gestione.

     I soci aderenti possono recedere previo preavviso di sei mesi rispetto al primo gennaio successivo.

 

     5. Patrimonio.

     Il patrimonio dell'ente è costituito:

     a) dall'attivo risultante dall'inventario, quale è alla data di approvazione del presente statuto;

     b) dalle risultanze attive di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio;

     c) dalle quote conferite al capitale dai soci;

     d) da donazioni, legati e contributi di qualsiasi genere che possano pervenire all'ente a qualsiasi titolo.

 

     6. Responsabilità.

     La responsabilità patrimoniale dei soci fondatori ed aderenti si intende limitata, a tutti gli effetti di legge, alla quota di ciascuno di essi versata con esclusione di ogni vincolo di solidarietà.

 

     7. Mezzi finanziari di esercizio.

     Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede con:

     a) le rendite del patrimonio ed eventuali contributi;

     b) gli introiti derivanti dalle varie manifestazioni;

     c) il ricavato di ogni iniziativa anche per concessioni a terzi di servizi e per permessi d'uso di locali e spazi del quartiere fieristico;

     d) qualsiasi contribuzione versata all'ente per fronteggiare spese di esercizio.

 

     8. Organi dell'ente.

     Sono organi dell'ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio;

     c) la giunta esecutiva;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     9. Il presidente.

     Il presidente è nominato dalla Regione Marche, ai sensi della vigente legge regionale, resta in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni; sottoscrive gli atti e le deliberazioni assunti dagli organi dell'ente.

     Il presidente è coadiuvato da un vice presidente che può sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

     Il vice presidente è eletto dal consiglio nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori. Alla sua elezione si procede con scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio: dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

     Il vice presidente dura in carica cinque anni e comunque fino alla sua sostituzione.

 

     10.

     Il consiglio, costituito mediante decreto del presidente della Regione, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

     - tre rappresentanti del comune di Ancona;

     - tre rappresentanti della provincia di Ancona;

     - tre rappresentanti della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Ancona;

     - tre rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Ancona;

     - tre rappresentanti della cassa di risparmio di Ancona;

     - un rappresentante per ogni aderente;

     - un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     - un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     - un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;

     - un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     - il provveditore alle opere pubbliche di Ancona;

     - il direttore compartimentale di Ancona del Ministero dei trasporti;

     - un rappresentante del comando del compartimento marittimo di Ancona (Capitaneria di porto di Ancona);

     - un rappresentante del Dipartimento marittimo alto Adriatico;

     - due rappresentanti, uno della confederazione generale italiana del commercio e del turismo, uno della confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, della provincia di Ancona;

     - due rappresentanti, uno della confederazione nazionale dell'artigianato ed uno della confederazione generale italiana dell'artigianato designati dalle rispettive federazioni regionali;

     - tre rappresentanti delle cooperative della pesca, designati dalle tre principali organizzazioni;

     - tre rappresentanti della federazione unitaria sindacale regionale dei lavoratori della pesca, uno per la Cgil, uno per la Cisl ed uno per la Uil;

     - un rappresentante della Food and Agricolture Organization of the United Nations (F.A.O.);

     - un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr);

     - un rappresentante per ciascuno dei comuni di Ancona, S. Benedetto del Tronto, Fano, Civitanova Marche, sedi di mercati ittici;

     - tre rappresentanti degli armatori della pesca.

     I componenti del consiglio restano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo del consiglio stesso. Nel caso si debba procedere alla sostituzione per qualunque causa di un componente del consiglio, gli enti interessati provvedono alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.

 

     11.

     Il consiglio ha poteri generali di indirizzo e controllo per il raggiungimento degli scopi dell'ente; adotta lo statuto e le sue eventuali modifiche; elegge la giunta esecutiva e il vice presidente; delibera sui bilanci preventivi e conti consuntivi; approva i programmi, i regolamenti ed il contingente del personale da assegnare agli uffici; adotta gli atti di straordinaria amministrazione ed esercita tutte le attribuzioni non di competenza di altri organi dell'ente.

     Il consiglio può delegare alla giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, funzioni di straordinaria amministrazione.

 

     12.

     Il consiglio è convocato due volte l'anno, in via ordinaria, dal presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto, a mezzo raccomandata, alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; quando lo richieda, ai sensi del sesto comma del successivo art. 15, il collegio dei revisori dei conti.

     Il consiglio è convocato con almeno dieci giorni di preavviso; in caso di urgenza può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

     Gli avvisi di convocazione debbono prevedere la prima e la seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

     Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un quarto dei suoi componenti.

     Il presidente o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute, verifica la validità delle adunanze del consiglio.

     Ogni consigliere può farsi rappresentare, nell'espressione del voto, mediante formale delega scritta, da altri consiglieri i quali non possono comunque essere portatori singolarmente di più di una delega.

     L'assenza ingiustificata e consecutiva a tre riunioni di un componente del consiglio comporta la decadenza dalla qualifica di membro del consiglio stesso.

     Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

     Le deliberazioni del consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario generale.

 

     13.

     Il consiglio stabilisce l'indennità di carica del presidente dell'ente e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti.

     Il consiglio stabilisce altresì il gettone di presenza per ogni seduta e il trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi dell'ente.

 

     14.

     La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da sette membri eletti dal consiglio nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori e aderenti.

     Ad ogni socio fondatore deve essere garantita una rappresentanza nella giunta esecutiva.

     I membri della giunta esecutiva restano in carica quanto il consiglio che li ha nominati e comunque fino alla rielezione della nuova giunta.

     La giunta esecutiva provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio, alla esecuzione delle sue deliberazioni, alla gestione del personale, alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal consiglio, alla straordinaria amministrazione. In caso di urgenza la giunta esecutiva può adottare gli atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima successiva seduta.

     La giunta esecutiva si riunisce, con preavviso di almeno cinque giorni, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri.

     Le deliberazioni della giunta esecutiva sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri e siano prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

     Il presidente dell'ente presiede, di norma, la giunta esecutiva. In assenza del presidente, la presidenza è assunta dal vice presidente o, in sua mancanza, dal componente della giunta esecutiva più anziano di età.

     La giunta esecutiva può delegare, in tutto o in parte, ai singoli componenti determinate funzioni.

     Le deliberazioni della giunta esecutiva debbono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunioni e dal segretario generale.

 

     15. Il collegio dei revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi dei quali:

     - due, tra cui il presidente, nominati dalla Regione;

     - uno in rappresentanza del comune di Ancona e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona, designato di concerto tra i due enti.

     Sono inoltre nominati due revisori supplenti su designazione uno dell'amministrazione provinciale di Ancona e l'altro della cassa di risparmio di Ancona.

     I revisori durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

     Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

     I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio e della giunta esecutiva, senza voto deliberativo.

     Il collegio dei revisori dei conti può, inoltre, chiedere la convocazione del consiglio, ove eccezionali circostanze lo esigano.

     Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui e le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei rendiconti generali e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

     Delle riunioni ed accertamenti i revisori dei conti redigono verbali da trascriversi in apposito libro ai sensi di legge.

 

     16. Segretario generale.

     L'incarico di segretario generale è attribuito, su proposta del presidente e previo parere favorevole della giunta esecutiva, con deliberazione del consiglio.

     Egli è responsabile di tutti i servizi e del personale e, quale segretario del consiglio della giunta esecutiva, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi; cura, altresì, la trasmissione, per iscritto, degli inviti alle riunioni e la compilazione degli ordini del giorno da trattare nelle singole sedute.

     Il segretario generale è responsabile della regolare tenuta ai sensi di legge, dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e della giunta esecutiva.

 

     17. Gestione amministrativa e bilancio.

     L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio di previsione, predisposto dalla giunta esecutiva e deliberato dal consiglio, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce [3].

     Il rendiconto generale, predisposto dalla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio e corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce [4].

     Il rendiconto generale è posto a disposizione del collegio dei revisori dei conti, nella sede dell'ente, almeno dieci giorni prima della sua approvazione da parte del consiglio.

     Oltre ai libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti, l'ente deve tenere i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge.

 

     18.

     Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute:

     - il 50 per cento in aumento del patrimonio;

     - il 50 per cento per la costituzione e l'incremento della riserva.

 

     19.

     La vigilanza sugli organi e il controllo sugli atti sono disciplinati dalla legge regionale.

 

     20.

     L'ente può sciogliersi per deliberazione del consiglio, presa con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti e comunque con il voto unanime dei rappresentanti dei fondatori.

     Lo scioglimento può altresì aver luogo per determinazione della giunta regionale qualora risulti che l'ente non disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento.

     In ogni caso compete alla giunta regionale, ai sensi della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, la nomina del commissario liquidatore.

     Il patrimonio netto disponibile successivamente al pagamento di tutti i debiti dell'ente è devoluto al comune di Ancona.

 

     21.

     Per quanto non previsto e stabilito dal presente statuto si applica la L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     22.

     Un regolamento, che contenga le norme attuazione del presente statuto, predisposto alla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio, è inviato entro sei mesi dall'adozione del nuovo statuto, della giunta regionale per l'approvazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.R. 24 novembre 2004, n. 24.

[2] Modificata dalla L.R. 30 agosto 1984 n. 28. Pubblicata nel B.U. n. 121 del 2 dicembre 1982 e nella G.U. n. 34 del 1983.

[3] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.