§ 4.7.59 - L.R. 1 giugno 1985, n. 70.
Istituzione del parco del Serio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:01/06/1985
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Statuto del consorzio.
Art. 5.  Direttore.
Art. 5 bis.  Personale.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale.
Art. 7.  Riserva naturale «Palata Menasciutto».
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Norma transitoria.


§ 4.7.59 - L.R. 1 giugno 1985, n. 70. [1]

Istituzione del parco del Serio.

(B.U. 5 giugno 1985, n. 23, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del parco.

     1. E' istituito il parco naturale del Serio, ai sensi del titolo II della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco del Serio», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di Bergamo e di Cremona.

     2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.

     3. I comuni diversi da quelli di cui al 1° comma interessati all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 4. Statuto del consorzio.

     1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

          Art. 5 bis. Personale.

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia [2].

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal consiglio regionale secondo le modalità previste dall'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

     Art. 7. Riserva naturale «Palata Menasciutto».

     1. Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale «Palata Menasciutto», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dalle delibere istitutive delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi.

     2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, alla acquacoltura-itticoltura e alla silvicoltura;

     - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli e cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta q.li di peso vivo di bestiame;

     - imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni venti q.li di peso vivo di bestiame.

     Gli allevamenti di suini con carico superiore a 20 q.li per ettaro sono soggetti all'autorizzazione del consorzio del parco.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione di prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione dei terreni aziendali compresi nel parco o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente comma. Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole deve essere considerato anche quello già esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

     4. All'esterno dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali, quali stallatico, terricciati, foraggio, legname ed altri prodotti aziendali, connessi con la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco, quella viaria e turistica e per la vendita dei prodotti agricoli locali.

     5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

     a) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     e) la navigazione di natanti da diporto con motore di potenza superiore a 20 Hp;

     f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatte salve le normali rotazioni agricole e gli avvicendamenti colturali, ivi compresa la coltura del pioppo.

     7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, fatti salvi gli interventi di normale potatura, scalvatura e manutenzione.

     8. E' vietata l'apertura di nuove cave. Per l'ampliamento delle cave esistenti dev'essere acquisito il parere del consorzio del parco.

     9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

     10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici, di cui alla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

     11. Nei terreni demaniali vigono i divieti dell'articolo 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ed è quindi vietata ogni opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, e la convenienza all'uso delle acque pubbliche, degli alvei, delle sponde e delle opere di difesa. L'amministrazione competente potrà, sentito il consorzio del parco ed esclusivamente per motivate regioni connesse con il buon regime dei corsi d'acqua, consentire scavi, protezioni di sponda e le altre opere precisate dagli artt. 97 e 98 del T.U. sopraindicato.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dai commi 6 e 7 del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

 

 

Allegato A [Modificato dalla L.R. 10 maggio 1986, n. 11]

 

Planimetria in scala 1:25.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B

 

Istituzione del parco naturale del Serio

 

Descrizione dei confini

 

     Deliberazione della giunta regionale n. 39638 del 14 giugno 1984.

     La descrizione procede da nord a sud lungo la sponda destra del fiume e da sud a nord lungo la sponda sinistra.

 

A) Descrizione sponda destra

     Seriate - Dal ponte stradale sul fiume Serio, il confine del parco piega a sud per via Francesco Nullo e prosegue lungo la medesima direzione percorrendo la campereccia che porta a «Cascina Bendoni». Prosegue a sud per 200 m, fino ad incrociare il tracciato stradale che si segue in direzione nord-ovest fino alla roggia vecchia; segue poi tale roggia in direzione sud fino ad incrociare la nuova strada per Grassobbio, disponendosi infine parallelamente alla stessa direzione sud-est fino al confine comunale con Grassobbio.

     Grassobbio - All'altezza della ENOCOM, il confine del parco abbandona la strada provinciale 117 per Seriate per appoggiarsi all'argine destro del fiume, sottopassa il ponte dell'autostrada A-4 (Milano-Venezia) e prosegue sempre lungo l'argine fino alla località Fornacette rimanendo ad est della proprietà Pozzoli.

     Prosegue quindi lungo una linea retta che collega lo spigolo sud-est della recinzione proprietà Pozzoli con lo spigolo nord-est dello stabilimento Minali, corre quindi in adiacenza al lato meridionale della recinzione di quest'ultimo sino a raggiungere la via Lungo Serio, da cui prosegue verso sud sino all'incrocio di detta via con via dei Pascoli, abbandona la via Lungo Serio proseguendo verso est, per escludere l'insediamento esistente della ditta Gusmini, costeggiando tutto il suo perimetro ritorna sulla via Lungo Serio, da qui, prima verso sud poi verso ovest, costeggia la recinzione dello stabilimento chimico «APITAL»; a m 80,00 prima di giungere sulla strada provinciale 117 prosegue in linea retta verso sud in adiacenza del confine est della nuova zona artigianale e dell'agglomerato residenziale (località cascina Gamba) sino al confine comunale con Zanica.

     Zanica - il confine del parco prosegue in direzione ovest fino alla località «Capanelle» dove si immette, in direzione sud, sulla strada per località «Basella», superando «Cascina Bettolino» e raggiungendo, circa 100 m a sud della stessa, il confine con il comune di Urgnano.

     Urgnano - Proseguendo sulla strada proveniente dalla località «Capanelle» il confine del parco giunge alla località «Basella»; per escludere quest'ultima, devia prima ad est e poi a sud fino a via Colleoni, che segue verso ovest fino a via Padre Pio. Percorre il prolungamento della via Padre Pio, costeggiando la «cascina Casino», fino ad incrociare la strada che collega «cascina Bizzera» con «cascina Cavagna», segue quest'ultima strada verso ovest per 200 m circa poi piega a sud lungo la strada per località Muratella, fino al confine comunale.

     Cologno al Serio - Circa 75 m a sud del confine comunale, il confine del parco si immette in direzione sud-ovest e poi sud lungo i limiti di mappale e la successiva campereccia denominata «Strada comunale dei prati di Maria» fino alla S.P. n. 122 denominata «Francesca». Il confine del parco segue quindi verso est per circa 400 m la suddetta strada, devia verso sud sulla strada comunale detta «del Cassinello» indi successivamente verso sud sulla strada comunale detta «dei livelli vecchi» fino all'altezza della «Cascina Ubiali». Il confine del parco si immette poi in direzione sud-ovest sulla «Roggia Goggi» seguendola fino alla cascina San Gregorio, ripercorre per un breve tratto la strada comunale detta «dei livelli», indi verso ovest sulla strada che porta alla «cascina Adobati» escludendo i capannoni dell'allevamento zootecnico. Si traguarda verso ovest il filare di alberi posti a nord della «Cappella dei morti del Campino» fino alla «roggia», si segue la stessa fino alla sua immissione della roggia «Campagna». Il confine del parco prosegue lungo una campereccia in direzione sud-ovest fino a reincontrare la roggia «Campagna», che segue fino all'altezza di «cascina Telamonte» per continuare sulla campereccia fino all'incrocio con la «strada Telamonte».

     Il confine del parco prosegue verso sud lungo la sopracitata strada fino all'incrocio con la strada consorziale della Linaje che segue fino alla cabina elettrica, devia quindi verso est per circa 200 m, poi a sud fino al confine comunale con Morengo.

     Morengo - Il confine del parco fiancheggia sul lato ovest la campereccia che dal confine comunale con Cologno al Serio costeggia «cascina Isolana» (inclusa) il sedime dell'ex «cascina Carpeneto» (escluso) quindi attraverso i limiti nord dei mappali n. 605 e n. 609 raggiunge il canale del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca e seguendolo verso sud raggiunge la strada comunale che mette a Martinengo, che percorre sul lato nord fino alla nuova strada di P.R.G.

     Percorsa questa sul lato est, coincidente con la dividente dei mappali n. 185 e n. 186, raggiunge la strada comunale che mette a Romano di Lombardia e la percorre sul lato est fino alla «cascina Serianina».

     Il confine del parco continua verso sud lungo rogge e limiti di mappale per circa 400 m per giungere al confine comunale con Bariano all'altezza degli insediamenti zootecnici prossimi a «cascina Pilastrello».

     Bariano - Il confine del parco, escludendo gli insediamenti in prossimità di «cascina Pilastrello», prosegue in direzione sud per 350 m, poi devia a ovest per una campereccia che porta alla cascina sopracitata, la segue per 150 m quindi nuovamente piega verso sud lungo linee di mappali. Interseca la strada per «cascina Corsa», attraversa la ferrovia Milano-Venezia e, raggiunta la strada che collega Bariano con Romano di Lombardia, devia seguendola in direzione ovest. Esclude le abitazioni poste a nord della strada quindi piega verso sud e, attraverso limiti di mappali, raggiunge dopo 750 m via Alessandro Manzoni.

     Il confine del parco segue la sopracitata via in direzione est per circa 350 m quindi piega in direzione sud lungo linee di mappali, e lungo la «roggia Fada» fino a «cascina Provesi» esclusa. Devia ad est per 100 m quindi verso sud per linee di mappali fino ad incrociare nuovamente la «roggia Fada» circa 1.100 m a sud e la segue per un breve tratto, quindi prosegue verso sud fino al confine comunale con Fornovo S. Giovanni.

     Fornovo S. Giovanni - Il confine del parco prosegue in adiacenza alla roggia «Fada» fino al confine con il comune di Mozzanica.

     Mozzanica - Il confine del parco abbandona la roggia «Fada» per seguire verso ovest il confine con il comune di Fornovo S. Giovanni, per un tratto lungo circa 500 m; quindi piega a sud per circa 350 m lungo linee di mappali in direzione della ditta «ROHM-HAAS Italia», ed infine si appoggia alla recinzione della ditta stessa prima in direzione est, poi in direzione sud fino ad immettersi sulla S.S. n. 11, in prossimità della «Trattoria Roma».

     Prosegue in direzione ovest, fino all'entrata di Mozzanica, che esclude staccandosi dalla strada per attestarsi sulla roggia «Frascatella», quindi all'altezza del campo sportivo si attesta prima su delle camperecce, poi su linee di mappali in direzione ovest escludendo gli impianti sportivi. Il confine del parco incrocia poi la «Roggia degli Orti» e sempre in direzione ovest prosegue per una campereccia fino ad immettersi sulla S.S. n. 591 circa 300 m a nord del cimitero, segue la S.S. verso sud in direzione di località Trezzolasco fino al confine con il comune di Sergnano.

     Sergnano - Il confine del parco prosegue lungo la S.S. 591 in direzione sud verso la località «Trezzolasco» che esclude, aggirandola per riprendere la strada statale fino alla località «Mortini della Peste». Ivi abbandona la S.S. 591 per appoggiarsi a strade campestri e linee di mappali ed escludere la fabbrica «Fondinox», i terreni alti retrostanti e le abitazioni di Sergnano in prossimità di via al Serio e di via Indipendenza, fino ad incrociare la strada Sergnano-Casale.

     A sud della detta strada si attesta al limite delle abitazioni, piegando in direzione ovest immediatamente a nord del cimitero (incluso), piega poi ancora a sud al termine del rispetto cimiteriale escludendo un'area attualmente in fase di urbanizzazione e di espansione futura dell'abitato di Sergnano per immettersi sulla strada per Pianengo S.S. 591, che segue fino al confine con Pianengo, in prossimità della località Gavazzoli.

     Pianengo - Il confine del parco prosegue in direzione sud lungo la S.S. 591 fino all'altezza di «cascine Torre di Sopra», dove si stacca dalla strada statale lungo i limiti di mappali per escludere l'abitato fino alla strada che collega la «Tenuta Agricola Boschetto» con Pianengo; segue quest'ultima strada verso est fino alla roggia «Schiava» e lungo la roggia, fino ad incrociare la strada per la località «Casotto delle Sabbie»; quindi piega ad ovest escludendo le abitazioni, fino a raggiungere la strada per il cimitero, che viene percorsa verso sud. Dal cimitero prosegue lungo una strada campereccia in direzione sud fino alle abitazioni di località «Torre de' Zurli», dove piega ad ovest in via «Strada della Sabbia», per reimmettersi sulla S.S. n. 591, che percorre in direzione sud per un centinaio di metri fino al confine comunale.

     Crema - Si prosegue sulla S.S. n. 591 fino all'altezza di «Villa Carioni» si devia verso est sul viale di accesso alla stessa, dopo circa 200 m si piega a sud scontornando le edificazioni presenti e includendo le aree libere.

     Il confine del parco arriva alla ferrovia 200 m a est dell'incrocio della stessa con la S.S. 591 (viale S. Maria), segue quindi la ferrovia verso ovest fino a raggiungere la S.S. 591 e la percorre verso sud per circa 250 m quindi piega a est e nuovamente a sud per 800 m scontornando le edificazioni. Il confine segue per un tratto via Viviani fino al ponte sul «Colatore Cresmiero» esclude l'edificazioni poste sulla sinistra e raggiunge la S.S. 415. Il confine del parco prosegue in direzione sud fino alla località «S. Bartolomeo dei Morti», la supera a sud e piega ad ovest per raggiungere la S.S. 591 che si segue per circa 350 m fino al confine comunale.

     Ripalta Cremasca - Si prosegue in direzione est e poi sud lungo il confine comunale, escludendo la località «Marchessa», quindi a sud lungo limiti di mappali in adiacenza agli edifici di località «Trampolino» (esclusa).

     Si piega poi a sud e ci si immette sulla S.S. 591 Crema-Montodine fino a Ripalta Nuova, dove ci si stacca dalla S.S. 591 escludendo gli insediamenti esistenti e seguendo la perimetrazione del centro edificato ad est dalla strada e quindi in direzione sud fino alla strada vicinale del fiume Serio.

     Si prosegue lungo i confini orientali dei mappali del foglio catastale n. 9 fino al tratto di via Molino, avente direzione nord-sud, da questo punto si scende verso sud fino alla «Strada vicinale del Guazzatoio» in corrispondenza del mappale 129 del foglio catastale n. 10.

     Si ritorna sulla S.S. 591 lungo la «Strada vicinale del Guazzatoio» e ci si dirige verso sud fino al confine del territorio comunale.

     Ripalta Guerina - Al km 5.200 della S.S. 591, corrispondente all'ingresso del territorio comunale da nord, il limite occidentale del Parco si dirige a est seguendo il confine con il comune di Ripalta Cremasca fino alla strada vicinale della Peschiera, quindi prosegue, lungo la stessa strada vicinale della Peschiera, in direzione sud fino all'incrocio con la strada vicinale della Fornace.

     Si continua lungo la strada vicinale della Fornace fino all'imbocco della strada vicinale dei Barbetti e da qui si scende, in direzione sud, fino alla strada vicinale del Chiosotto Fornasetto per poi proseguire verso ovest, lungo la stessa strada in direzione della strada vicinale dello Stradonetto o via Strandoncello fino all'imbocco della strada vicinale del Paiasent. Si scende verso sud lungo la strada vicinale del Paiasent per circa 220 m per poi dirigersi verso ovest fino a raggiungere la S.S. 591 e da qui si prosegue verso sud fino al confine con il comune di Montodine.

     Montodine - Si prosegue lungo la S.S. 591 fino al ponte sul fiume Serio. Superato il ponte, si piega ad est lungo la strada Montodine- Castelleone, che si percorre per circa 600 m, quindi si piega a sud lungo limiti di mappali fino a raggiungere la strada per la località Saragozza (inclusa). Da questo punto il parco del Serio si pone in adiacenza al confine con il parco dell'Adda Sud lungo un tratto in direzione est, fino al confine comunale con Ripalta Arpina.

     Ripalta Arpina - Si prosegue in direzione est in adiacenza al parco dell'Adda Sud, fino al confine con il comune di Castelleone, corrispondente alla roggia Pallavicina.

 

B) Descrizione sponda sinistra sud-nord

     Ripalta Arpina - Si abbandona il confine con il parco dell'Adda Sud, percorrendo in direzione nord la roggia «Pallavicina» fino al centro abitato di Ripalta Arpina, dove si prosegue verso nord per circa 700 m, in adiacenza alla roggia Pallavicina, quindi si piega verso est lungo una campereccia fino ad incontrare la roggia Oriolo che viene seguita in direzione nord fino al confine comunale con Madignano.

     Madignano - Dalla roggia «Oriolo» ci si attesta sul «Serio Morto», verso nord, fino ad incrociare la S.S. 415, si percorre quindi quest'ultima in direzione nord-ovest fino al confine comunale con Crema.

     Crema - Si prosegue a nord-ovest sulla S.S. 415 ad incrociare la strada Crema-Ripalta Vecchia e si continua sulla stessa in direzione nord per 450 m quindi si prosegue, prima a ovest per 150 m ca., poi a nord escludendo le edificazioni e includendo le aree libere fino ad arrivare al ponte della ferrovia.

     Dal ponte si prosegue in adiacenza alle edificazioni prospicenti al fiume e si attraversa la linea ferroviaria fino ad incrociare il canale «Vacchelli». Dopo un percorso di 200 m parallelo al canale verso est, si segue la strada per Offanengo, in direzione nord-est per 1,5 km ca., fino ad incrociare il canale «Serio Morto», che si segue in direzione nord per circa 2,2 km fino al confine comunale con Ricengo.

     Ricengo - Si prosegue in direzione nord in adiacenza al canale «Serio Morto», sino ad incontrare la strada che collega Ricengo a Offanengo, che si percorre in direzione nord-ovest per 250 m circa fino all'altezza dei nuovi insediamenti urbani. Ivi si piega ad ovest in adiacenza alle abitazioni (escluse), fino ad immettersi sulla strada che da località «Castello» porta a Ricengo, che si percorre per 400 m circa fino alla roggia «Maicontenta». Si segue quest'ultima per circa 1,50 km fino al cimitero, in prossimità del quale si devia lungo la roggia «Babbiona» fino al confine comunale Casale Cremasco-Vidolasco.

     Casale Cremasco-Vidolasco - Si continua a seguire la roggia Babbiona, attraversando la strada Casale Cremasco-Sergnano, fino all'altezza della «cascina Palata», dove si piega in direzione nord per escludere il caseificio Galbani ed immettersi sulla strada Casale Cremasco Vidolasco, all'altezza delle ultime abitazioni di Casale Cremasco, escludendo le stesse comprese fra il fiume Serio e la strada.

     Si prosegue lungo la detta strada in direzione di Vidolasco fino al centro abitato, che viene escluso piegando a sud-ovest per circa 300 m lungo la strada campereccia e quindi a nord attraverso limiti di mappali e lungo l'orlo del terrazzo fluviale verso la frazione Montecchio, e lungo la roggia Gabbiana, per rientrare infine sulla strada per Castel Gabbiano, all'altezza del confine comunale.

     Castel Gabbiano - Il confine del parco prosegue sulla strada da Vidolasco, arriva al centro abitato, continua in direzione nord scontornandolo per appoggiarsi sulla strada che porta al cimitero, prosegue in direzione nord sulla stessa strada e per camperecce per circa 1.300 m fino ad arrivare sulla S.S. 11,250 m ad ovest del bivio di «cascina Bettola».

     Fara Olivana con Sola - Il confine del parco segue la S.S. 11 verso est per circa 400 m fino alla frazione «Sola» (esclusa) e immettersi sulla strada per «cascina Olivana», che percorre fino al cimitero, e prosegue a nord lungo strade campestri fino al confine comunale.

     Romano di Lombardia - Il confine del parco prosegue lungo la roggia «Navarezza» verso nord-est per 700 m circa e quindi verso nord, lungo la strada che porta a Romano attraverso «cascina Graffignane». Prosegue poi verso nord attraverso camperecce e limiti di mappale, interseca la «strada del Guado» e arriva all'altezza di località «I Morti del Roccolo». Dalla sopracitata località sempre in direzione nord, passa in prossimità di cascina Rampata (inclusa) escludendo una porzione di territorio in via di edificazione lungo la strada Bariano-Romano in località «cascina Marinoni».

     Attraversata la ferrovia Milano-Venezia prosegue parallelo alla strada per la località «Pascolo» (inclusa).

     Poche decine di metri a nord del traguardo del muro settentrionale dello stabilimento «Marelli» prende direzione nord-est e, seguendo la roggia alimentata dalla «sorgente Rossa Inferiore», passa in prossimità della cascina delle Monache (esclusa), interseca la strada che porta a «cascina Daria» per arrivare al confine comunale 300 m a nord di «cascina Muda».

     Martinengo - Il confine del parco prosegue lungo strade camperecce verso cascina «Barboglia» e, superatala, fino al bivio per cascina «Caglioni».

     Da questo punto continua verso nord sulla strada asfaltata che porta a Martinengo fino all'altezza della strada vicinale dei «Livelli Gavazzoli», segue la sopracitata via in direzione nord per 300 m, devia quindi a est seguendo una canaletta di irrigazione per 150 m per piegare nuovamente verso nord seguendo la roggia che porta a cascina Gerra. Arrivato alla cascina, prosegue lungo canali d'irrigazione fino ad incrociare la strada vicinale del Cornello, quindi in direzione nord, lungo limiti di mappali passando tra «cascina Bottazzoli» (inclusa) e «cascina Cromaglione» (esclusa) fino al confine comunale.

     Ghisalba - Il confine del parco prosegue verso nord lungo la strada campereccia appoggiandosi ai limiti di salvaguardia nell'ambito del P.R.G. e lungo il lato ovest della «strada comunale della Ciurlina» includendo la «cascina Don Bosco», e si immette verso ovest sulla strada provinciale n. 97 (esclusa); all'altezza della «cascina Tolotti» piega a sud ad escludere le aree industriali esistenti e di espansione indi riattraversa la S.P. n. 97 per attestarsi sul confine tra i mappali 1238 e 1622, piega poi ad est lungo il confine nord dei mappali 1622 e 1237 devia a nord lungo i limiti dell'area artigianale, sino ad innestarsi sulla strada comunale e quindi a nord per immettersi su via Ghidini.

     Prosegue verso nord sul lato ovest di detta strada sino al raggiungimento del nucleo abitato, esclude quest'ultimo e prosegue ancora verso nord escludendo le aree residenziali interessate dal P.L.U. n. 6/7 e successivamente per mezzo di una linea spezzata si attesta sui confini ovest dei mappali 1244a. 1118b, 1118c, 1244g, sui confini nord dei mappali 1244g, 1244b, quindi attraverso il mappale 1242, sul confine nord del mappale 1161d, aggira i confini ovest, nord ed est del mappale n. 1204 proseguendo successivamente lungo i confini nord dei mappali 190a, 190b, 190c, 190d e 1607 attestandosi lungo la «strada consortile degli Alberelli».

     Prosegue verso nord lungo la strada consorziale anzidetta e si allontana dalla stessa piegando verso est in corrispondenza del confine nord del mappale n. 2299 sino al raggiungimento della strada consorziale degli Albarotti, piega poi verso nord lambendo il limite ovest di detta strada per una lunghezza di 200 m indi piega bruscamente ad est sino al raggiungimento del km 4,875 della S.P. n. 96.

     Prosegue infine verso nord in lato alla predetta strada provinciale sino al raggiungimento del confine comunale.

     Cavernago - Proseguendo sulla strada provinciale da Ghisalba, si arriva al centro edificato di Malpaga, che viene totalmente incluso. A tal fine si abbandona la strada provinciale, deviando ad est per la strada che conduce alla S.S. 498; sul retro della chiesa si devia a nord lungo una strada campereccia per 350 m circa e quindi ad ovest riprendendo la strada provinciale, fino al confine comunale, poco prima dell'incrocio con la S.S. 573.

     Seriate - Il confine del parco prosegue sulla S.S. 573 fino alla zona «Cassinone» dove il parco esclude l'area destinata dallo strumento urbanistico alla realizzazione di alloggi per l'edilizia economica popolare. Prosegue verso nord sull'orlo del terrazzo, supera l'autostrada Milano-Venezia, in adiacenza alla stessa, prosegue fino al limite occidentale della ditta CHEBAU in modo da escludere la maggioranza degli insediamenti industriali e continua lungo via Grignetta, si immette su via Bassa sino alla cascina omonima inclusa, segue poi il limite nord del muro di cinta di «cascina Bassa» e, traguardando verso ovest, raggiunge l'argine sinistro del fiume che percorre verso nord fino al ponte stradale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo aggiunto dalla L.R. 16 aprile 1988, n. 17.