§ 4.4.64 - L.R. 27 maggio 1985, n. 62.
Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/05/1985
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Classificazione degli scarichi.
Art. 2.  Scarichi in zone servite da pubbliche fognature.
Art. 3.  Divieti di scarico in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 4.  Scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 5.  Scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 6.  Scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 7.  Scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 8.  Adeguamento alla normativa tecnica regionale degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Art. 9.  Autorizzazioni allo scarico.
Art. 10.  Scarichi in corpi d'acqua superficiali.
Art. 11.  Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Art. 12.  Scaricatori di piena.
Art. 13.  Autorizzazioni allo scarico.
Art. 14.  Ambito di applicazione.
Art. 15.  Recapito dei nuovi scarichi.
Art. 16.  Scarichi in zone servite da pubbliche fognature.
Art. 17.  Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature.
Art. 18.  Obblighi dei titolari degli scarichi da disattivare.
Art. 19.  Smaltimento delle acque meteoriche.
Art. 20.  Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
Art. 21.  Bonifica dei terreni e delle opere.
Art. 22.  Divieti di smaltimento di particolari tipi di rifiuti.
Art. 23.  Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi.
Art. 24.  Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti.
Art. 25.  Autorizzazioni agli scarichi.
Art. 26.  Programmi di attuazione delle reti fognarie.
Art. 27.  Interventi di risanamento delle falde.
Art. 28.  Deleghe.
Art. 29.  Procedure di assegnazione dei contributi.
Art. 30.  Accertamenti analitici.
Art. 31.  Provvedimenti delle autorità sanitarie.
Art. 32.  Approvvigionamento idrico di emergenza.
Art. 33.  Accollo delle spese.
Art. 34.  Chiusura dei pozzi di emungimento.
Art. 35.  Controlli dei pozzi.
Art. 36.  Disposizioni urbanistiche.
Art. 37.  Compiti della regione.
Art. 38.  Ambito di efficacia della normativa.
Art. 39.  Sanzioni.
Art. 40.  Modificazioni e integrazioni dell'art. 9 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32.
Art. 41.  Revoca e riassegnazione di contributi.
Art. 42.  Abrogazione di norme.
Art. 43.  Norma finanziaria.
Art. 44.  Entrata in vigore.


§ 4.4.64 - L.R. 27 maggio 1985, n. 62. [1]

Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento.

(B.U. 31 maggio 1985, n. 22, 3° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

 

Art. 1. Classificazione degli scarichi.

     1. Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

     categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

     categoria B: scarichi provenienti da:

     B1 insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

     B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati ai sensi del successivo secondo comma a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

     categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi del successivo art. 37;

     categoria D:

     D1 scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

     D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

     2. Ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui all'allegata tabella 1 e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

 

     Art. 2. Scarichi in zone servite da pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi di cui al precedente art. 1 sono ammessi nelle pubbliche fognature purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

     2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri a cui debbono conformarsi tali regolamenti.

     3. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nelle zone servite da pubbliche fognature nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime.

     4. Il comune competente per territorio, sentito l'ente gestore del pubblico servizio di depurazione e di collettamento, deve individuarne con specifica deliberazione le zone servite da pubbliche fognature entro 4 mesi, aggiornandole ogni qualvolta vi sia un ampliamento della rete fognaria.

     5. Nelle zone individuate, gli scarichi aventi recapiti diversi devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine perentorio di due anni; un termine inferiore può esser stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato almeno 6 mesi prima della data fissata per l'allacciamento.

 

     Art. 3. Divieti di scarico in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nuovi scarichi aventi recapito:

     - se di categoria A, in corpi d'acqua superficiali - compresi laghi ed i loro immissari - e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi, delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa;

     - se di categoria B e D, nei laghi e nei loro immissari e sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa, nonché nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, determinate ai sensi del successivo comma;

     - se di categoria C, nei laghi e nei loro immissari nonché, ai sensi del successivo art. 15, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

     2. Il comune competente per territorio determina, entro sei mesi, le zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari; tale determinazione ha efficacia anche per l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli.

     3. Gli scarichi in atto nei recapiti ammessi sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 4. Scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi della categoria A in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

     1) se nuovi, fermi restano i divieti di cui al precedente art. 3 sono ammessi esclusivamente con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

     2) se in atto:

     a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere disattivati entro il termine perentorio di cinque anni e convogliati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle norme tecniche di cui alla predetta deliberazione del comitato interministeriale;

     b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, debbono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni alle norme tecniche della medesima deliberazione del comitato interministeriale.

 

     Art. 5. Scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi della categoria B in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

     1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente:

     a) in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità dell'allegata tab. 2, nonché, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria, previo trattamento di disinfezione;

     b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, fin dalla loro attivazione, delle norme tecniche stabilite con deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

     2) se in atto:

     a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, entro il termine perentorio di cinque anni devono essere adeguati ai limiti di accettabilità dell'allegata tab. 2, nonché, qualora si tratti di scarichi, provenienti da insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitarie, essere muniti di trattamento di disinfezione;

     b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

     - nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere recapitati negli stessi entro il termine perentorio di due anni e entro il termine perentorio dei successivi tre anni, adeguarsi alle disposizioni previste dalla lett. a) del presente punto; termini più brevi possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;

     - nelle zone non ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni alle norme tecniche stabilite dalla predetta deliberazione del comitato interministeriale.

 

     Art. 6. Scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi della categoria C in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

     1) se nuovi, sono ammessi esclusivamente con recapito in corpi di acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3;

     2) se in atto:

     a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il termine perentorio di tre anni, ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3;

     b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati, unitamente agli insediamenti da cui derivano le acque di rifiuto, dalle norme di cui al successivo titolo III.

 

     Art. 7. Scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. Gli scarichi della categoria D in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

     1) se nuovi, fermi restando i divieti di cui al precedente art. 3, sono ammessi esclusivamente:

     a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3;

     b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto, sin dalla loro attivazione, dei limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3, nonché delle norme tecniche della deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

     2) se in atto:

     a) nel caso in cui abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati, entro il termine perentorio di tre anni, ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3;

     b) nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

     - nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere recapitati negli stessi entro il termine perentorio di due anni, adeguandosi ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3 nel termine perentorio di un ulteriore anno; termini più brevi possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimenti da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento;

     - nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, devono essere adeguati entro il termine perentorio di tre anni ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

 

     Art. 8. Adeguamento alla normativa tecnica regionale degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

     1. Gli scarichi di categoria A, B e D che abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere altresì adeguati alla specifica normativa di cui al successivo art. 37, emanata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32.

 

     Art. 9. Autorizzazioni allo scarico.

     1. Tutti gli scarichi di cui al precedente art. 1 devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     2. Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

     3. Negli altri casi l'autorizzazione è rilasciata:

     a) dal sindaco del comune, se gli scarichi hanno recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

     b) dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.S.L., se gli scarichi hanno recapito in corpi d'acqua superficiali.

     4. Per gli scarichi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono recapitati in corpi d'acqua superficiali, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, l'autorità competente rilascia, entro un anno, un'autorizzazione provvisoria allo scarico sulla base delle denunce di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319; trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

     5. Per i nuovi scarichi con recapito in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione provvisoria allo scarico contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità ovvero all'agibilità, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi depurativi eventualmente necessari per il rispetto dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di cui alla presente legge.

     6. A domanda dei titolari dei nuovi scarichi, l'autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria, può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

     7. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dall'autorità competente con l'autorizzazione provvisoria, in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale.

     8. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui alla presente legge.

 

 

Titolo II [2]

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

 

     Art. 10. Scarichi in corpi d'acqua superficiali.

     1. Gli scarichi delle pubbliche fognature in corpi d'acqua superficiali devono essere adeguati ai limiti di accettabilità fissati dal piano regionale di risanamento delle acque, secondo i criteri di priorità dallo stesso stabiliti.

 

     Art. 11. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

     1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammessi nuovi terminali di pubbliche fognature aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quelli delle fognature il cui progetto esecutivo abbia già acquisito le prescritte autorizzazioni regionali e sempre che i relativi lavori abbiano inizio entro tre mesi.

     2. Tutti gli scarichi di pubbliche fognature recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere adeguati ai limiti di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 entro il termine perentorio di tre anni ed entro il termine perentorio dei successivi sette anni devono essere disattivati e recapitati in corpi d'acqua superficiali, in conformità alle previsioni ed ai limiti di accettabilità del piano regionale di risanamento delle acque.

     3. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, gli enti interessati devono predisporre e sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, i progetti esecutivi delle opere necessarie entro il termine perentorio di diciotto mesi: il termine è elevato a ventiquattro mesi qualora il piano regionale di risanamento delle acque preveda l'eliminazione dello scarico mediante opere da realizzare in concorso tra più enti.

     4. L'approvazione di tali progetti comporta priorità della concessione di contributi regionali previsti nei piani di intervento nel settore del disinquinamento.

     5. E' sempre consentito recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo scarichi di fognatura convoglianti esclusivamente acque bianche.

 

     Art. 12. Scaricatori di piena.

     1. Gli scaricatori di piena attivati a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere dimensionati in modo che:

- lo sfioro abbia inizio alla portata corrispondente ad una dotazione

idrica di 750 litri per abitante equivalente al giorno immaginata scaricata

uniformemente nelle 24 ore, nel caso di recapito in corpi d'acqua

superficiali, ad esclusione dei laghi e dei loro immissari;

     - lo sfioro abbia inizio alla portata corrispondente ad una dotazione idrica di 1.000 litri per abitante equivalente al giorno, immaginata scaricata uniformemente nelle 24 ore, nel caso di recapito nei laghi e nei loro immissari, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

     2. Entro diciotto mesi, gli enti gestori dei pubblici servizi di fognatura, collettamento e depurazione trasmettono alla giunta regionale i dati relativi agli scaricatori di piena esistenti, alla data stessa, nelle reti di rispettiva competenza.

     3. Ai sensi del successivo articolo 37, il consiglio regionale approva le direttive per l'adeguamento degli scaricatori di piena di cui al comma precedente.

 

     Art. 13. Autorizzazioni allo scarico.

     1. L'autorizzazione degli scarichi di cui al presente titolo è rilasciata, su richiesta presentata, entro il termine perentorio di un mese dalla data di ultimazione dei lavori, dal legale rappresentante dell'ente che gestisce la fognatura o il collettore intercomunale:

     - dall'ente responsabile dei servizi di zona, qualora, in relazione all'attuazione delle previsioni di piano, le acque di rifiuto scaricate provengano dal solo territorio di competenza;

     - dall'ente responsabile dei servizi di zona competente per il territorio su cui è attivato lo scarico, negli altri casi.

     2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al controllo degli scarichi suddetti provvedono le stesse autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

     3. Le domande di autorizzazione allo scarico, relative ad opere già ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro il termine perentorio di sei mesi.

     4. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che risultano adeguati alle disposizioni del presente titolo, e sempreché le opere di fognatura, collettamento e depurazione siano conformi alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque; prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, contenente le prescrizioni cui è soggetto lo scarico ai sensi della presente legge e delle previsioni del piano stesso.

     5. Per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi ai fini dell'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni del piano si applicano le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art. 9.

     6. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni di legge o di rilasciarla in forma espressa.

 

 

Titolo III

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

 

     Art. 14. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli insediamenti produttivi e agli insediamenti civili con scarichi di categoria C.

     2. Restano soggetti alla disciplina di cui al precedente primo titolo:

     a) gli scarichi assimilati a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi ai sensi del precedente art. 1, secondo comma;

     b) gli scarichi di acque di rifiuto provenienti dai servizi igienico- sanitari, dalle mense, dalle cucine e dalle abitazioni di servizio degli insediamenti di cui al precedente comma, purché vengano convogliati e recapitati con opere di smaltimento indipendenti.

 

     Art. 15. Recapito dei nuovi scarichi.

     1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere attivati nuovi scarichi provenienti dagli insediamenti, anche già esistenti, di cui al precedente art. 14, con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; è fatto obbligo di recapitare tali scarichi nelle pubbliche fognature, nelle zone che ne sono servite - individuate ai sensi del presente art. 2, quarto comma - o, in mancanza, nei corpi d'acqua superficiali, nel rispetto della legislazione vigente.

     2. Resta fermo il divieto di attivare nuovi scarichi di categoria C nei laghi e nei loro immissari.

 

     Art. 16. Scarichi in zone servite da pubbliche fognature.

     1. Le zone servite da pubbliche fognature sono individuate ai sensi del quarto comma del precedente art. 2; il medesimo articolo disciplina gli scarichi civili di categoria C, che recapitano o che devono essere recapitati nelle pubbliche fognature.

     2. Nelle zone medesime gli scarichi di insediamenti produttivi che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano già recapitati nelle pubbliche fognature devono essere disattivati ed allacciati alle stesse entro il termine perentorio di due anni, rispettando, sin dalla data di allacciamento, i limiti di accettabilità stabiliti dal gestore della pubblica fognatura o, in difetto, quelli di cui alla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

     3. L'ente gestore deve, entro due mesi dal ricevimento della domanda di allacciamento presentata dagli interessati, dichiarare l'idoneità della fognatura a ricevere lo scarico.

     4. Qualora l'allacciamento alla fognatura non venga eseguito nei termini di cui al quinto comma del precedente art. 2 ovvero al secondo comma del presente articolo, il sindaco provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

 

     Art. 17. Scarichi in atto in zone non servite da pubbliche fognature.

     1. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 14 e dai successivi artt. 19 e 20, gli scarichi degli insediamenti di cui al presente titolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

     a) se recapitano nelle zone in prossimità di corpi d'acqua superficiali, delimitate ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, devono essere disattivati entro il termine perentorio di due anni e recapitati nei corpi idrici stessi, nel rispetto, se trattasi di scarichi da insediamenti produttivi, dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, ovvero, se trattasi di scarichi di categoria C, dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella 3;

     b) se recapitano in zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali devono essere disattivati entro il termine perentorio di quattro anni.

     2. Termini inferiori possono essere stabiliti dal sindaco con provvedimenti da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

 

     Art. 18. Obblighi dei titolari degli scarichi da disattivare.

     1. Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare ai sensi dei precedenti artt. 16 e 17, di rispettare, sino alla disattivazione, le disposizioni di cui al punto 3) dell'art. 12 ed al punto 3) dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, tale obbligo si applica anche agli scarichi di categoria C.

     2. Il sindaco, qualora venga accertata la non conformità degli scarichi a tali disposizioni, entro quindici giorni dal ricevimento dei risultati dell'accertamento, ne dispone la chiusura entro il termine perentorio di un mese e, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

     3. La riattivazione degli scarichi potrà avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura, una volta accertata l'avvenuta realizzazione degli interventi idonei a regolarizzarli.

 

     Art. 19. Smaltimento delle acque meteoriche.

     1. I nuovi insediamenti di cui al precedente art. 14 possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche, previa separazione delle acque di prima pioggia, individuate ai sensi del successivo art. 20, purché esse vengano convogliate e recapitate con opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelevamento di campioni ai fini di quanto disposto dal successivo art. 23.

     2. Negli insediamenti già esistenti, le opere indipendenti di convogliamento e smaltimento di cui al precedente comma devono essere realizzate entro il termine perentorio di due anni; un termine inferiore può essere stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

 

     Art. 20. Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

     1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna degli insediamenti di cui al precedente art. 14 possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, nonché di quelle emanate dal consiglio regionale di cui al successivo terzo comma e di quelle del successivo art. 23.

     2. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od

impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

     3. Il consiglio regionale individua ai sensi del successivo art. 37 quelli, tra gli insediamenti di cui al precedente art. 14, i cui scarichi siano recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, che, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, debbono assoggettare a trattamento le acque di prima pioggia, stabilendo gli obiettivi del trattamento e le modalità dello smaltimento, nonchè i termini di adeguamento per gli insediamenti esistenti.

     4. Il sindaco può fissare termini di adeguamento più brevi con provvedimenti da notificarsi agli interessati, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

 

     Art. 21. Bonifica dei terreni e delle opere.

     1. I titolari degli insediamenti di cui al precedente art. 14 aventi scarichi su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.

     2. La bonifica deve essere operata con frequenza almeno annuale e deve comprendere l'aspirazione dei liquami non percolati, l'asportazione dei fanghi e delle melme ed il rinnovo del materiale drenante; la prima bonifica deve essere operata entro il termine perentorio di sei mesi.

     3. In caso di cessazione o disattivazione dello scarico, per qualsiasi causa, entro il termine perentorio di due mesi dalla data della cessazione stessa, i titolari debbono ripristinare anche i luoghi interessati dalle opere utilizzate per la dispersione, secondo modalità che il sindaco prescrive anche per impedire l'ulteriore utilizzazione delle opere stesse; a tal fine essi sono tenuti a comunicare al sindaco, almeno un mese prima la data dei lavori di bonifica.

     4. I materiali residuati dalle operazioni di bonifica devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 94 e del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

     Art. 22. Divieti di smaltimento di particolari tipi di rifiuti.

     1. Non possono essere scaricati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, neppure previo trattamento, bagni esausti, soluzioni concentrate, acque di spurgo e di eluizione, acque di rifiuto che vengano riutilizzate più volte nei processi di lavorazione o che comunque, in relazione ai processi in atto, non debbano essere scaricate con continuità dopo l'impiego; tali rifiuti devono essere ricevuti nelle pubbliche fognature e negli impianti di depurazione esistenti, purché rispettino, indipendentemente dall'insediamento da cui provengono, i limiti di accettabilità e la normativa emanata dagli enti gestori dei predetti pubblici servizi o, in mancanza, i limiti di cui alla tabella C) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, nonché le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 4 della L.R. 30 maggio 1981, n. 25.

     2. Nei casi in cui non vengano recapitati nelle pubbliche fognature o negli impianti di depurazione, i rifiuti di cui al precedente comma devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 94 e del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     3. I rifiuti che si producono separatamente, o che possano essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non preveda l'impiego di acqua non possono essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti.

     4. All'adeguamento degli insediamenti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo, deve provvedersi entro il termine perentorio di quattro mesi.

 

     Art. 23. Controlli diretti sui terreni e sulle opere utilizzate per la dispersione degli scarichi.

     1. Adottando metodi di campionamento e di analisi stabiliti ai sensi del successivo art. 37, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono assoggettati a controlli integrativi, rispetto a quelli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, concernenti le acque di scarico in corso di spandimento o dispersione, i fanghi e le melme eventualmente depositatisi sulle superfici drenanti, la relativa eventuale vegetazione, i terreni interessati dal drenaggio nonché le opere utilizzate per la dispersione.

     2. I comuni chiedono agli enti responsabili dei servizi di zona di effettuare tali controlli, anche avvalendosi dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

     3. Qualora gli accertamenti analitici evidenzino la presenza di sostanze che possano, per tipo o quantità, risultare dannose o pericolose per le acque sotterranee, anche su proposta del responsabile del competente servizio dell'U.S.S.L., il sindaco, previa diffida, prescrive la disattivazione dello scarico fissandone i relativi termini.

     4. In caso di mancata disattivazione, il sindaco stesso provvede di ufficio, con esecuzione in danno dell'inadempiente.

 

     Art. 24. Prescrizioni tecniche per la movimentazione, lo stoccaggio ed il deposito di materie prime, prodotti intermedi e rifiuti.

     1. Il consiglio regionale emana il regolamento di cui al successivo art. 37 contenente le prescrizioni tecniche che debbono essere osservate dagli insediamenti di cui al precedente art. 14, nelle operazioni di carico, scarico, accumulo, trasporto, impiego, trattamento e smaltimento di materie prime di prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti e rifiuti, al fine di evitare danni o pericoli per le acque sotterranee.

     2. Per gli insediamenti esistenti, nel medesimo regolamento vengono dettate analoghe prescrizioni e i tempi di adeguamento; è fatta salva la facoltà del sindaco di fissare termini più brevi di adeguamento qualora l'autorità competente al controllo accerti l'esistenza di guasti o situazioni di pericolo.

     3. Se i soggetti interessati non provvedono nei tempi stabiliti, il sindaco provvede d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

 

     Art. 25. Autorizzazioni agli scarichi.

     1. Il sindaco provvede entro sei mesi, ad integrare con le prescrizioni del presente titolo le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le autorizzazioni ottenute per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 15, decimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nonché ai sensi del quarto comma del precedente art. 9 comportano l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel presente titolo per gli effetti dell'art. 22 della medesima legge.

 

     Art. 26. Programmi di attuazione delle reti fognarie.

     1. Entro sei mesi i comuni individuano, nell'ambito dei programmi di attuazione delle reti fognarie di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 le zone sprovviste di fognatura nelle quali siano in atto scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo da parte degli insediamenti di cui al precedente art. 14.

     2. A tal fine entro il termine perentorio di tre mesi i titolari degli insediamenti stessi devono comunicare al comune l'esistenza degli scarichi, fornendo altresì gli eventuali dati ed elementi di variazione intervenuti dopo le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     3. Per gli insediamenti con scarichi di categoria C, la comunicazione di cui al precedente comma costituisce adempimento alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 15 della citata legge 319 del 1979.

     4. Entro trenta giorni, i comuni devono dare pubblico avviso dell'obbligo di cui al secondo comma mediante affissione negli albi pretori ed adeguata diffusione con i mezzi ritenuti più idonei.

     5. Ai sensi del successivo art. 37, la giunta regionale provvede con propria deliberazione a classificare gli scarichi in relazione alla loro pericolosità per le falde acquifere.

     6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione suddetta i comuni previa suddivisione delle zone di cui al primo comma in aree delimitate in base alle classi di scarichi in atto, presentano alla giunta regionale progetti-stralcio dei piani di attuazione delle reti fognarie, indicando le priorità delle opere da realizzare al fine di ottimizzare, sotto il profilo della difesa delle acque sotterranee destinate ad usi potabili, i benefici derivanti dalla costruzione delle fognature.

     7. Alle opere di cui ai progetti-stralcio intese a fronteggiare situazioni di emergenza è concessa priorità nell'assegnazione dei contributi regionali nel settore del disinquinamento.

 

 

Titolo IV

BONIFICA DELLE FALDE IDRICHE AD USO POTABILE

 

     Art. 27. Interventi di risanamento delle falde.

     1. Per risanare le acque sotterranee destinate all'uso potabile che risultino inquinate oltre i limiti stabiliti dell'autorità sanitaria allo scopo di consentire tale utilizzazione, la regione interviene con le modalità e nei limiti di cui al presente titolo.

 

     Art. 28. Deleghe.

     1. Qualora si accertino inquinamenti di acque sotterranee utilizzate ai fini potabili, le province e i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi promuovono - per delega della regione e in collaborazione con i comuni, con gli enti gestori di pubblici acquedotti e con gli enti responsabili dei servizi di zona, fatte salve le rispettive competenze - gli studi, le indagini e gli interventi finalizzati al risanamento delle falde; in particolare promuovono:

     1) il censimento dei pozzi e delle sorgenti, pubblici e privati;

     2) la delimitazione delle falde contaminate;

     3) la caratterizzazione dell'idrogeologia delle zone interessate;

     4) l'individuazione di quelle, tra le possibili fonti di inquinamento, cui sia ascrivibile la contaminazione;

     5) la definizione degli interventi da attuare per la bonifica di pozzi o sorgenti e di zone dalle quali si è originato l'inquinamento;

     6) la realizzazione degli interventi per l'eliminazione e la bonifica dei focolai di inquinamento;

     7) la realizzazione delle opere occorrenti a bonificare le falde idrogeologicamente a valle dei focolai di inquinamento;

     8) la definizione degli interventi da attuare per la potabilizzazione delle acque distribuite dai pubblici acquedotti.

     2. I risultati degli studi e delle indagini sono comunicati agli enti competenti unitamente agli elementi di valutazione acquisiti ed alle indicazioni in ordine agli interventi da attuare e ai tempi di esecuzione.

     3. Per l'esercizio della delega, i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi si avvalgono temporaneamente delle strutture delle rispettive province, sulla base di specifiche intese.

     4. Per tutte le attività di cui al primo comma del presente articolo le province, previe intese con i comuni che ne facciano richiesta, sono tenute a mettere a loro disposizione le proprie strutture tecniche.

     5. Qualora la contaminazione delle falde interessi più province o anche altre regioni, il coordinamento delle iniziative è riservato alla giunta regionale.

     6. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate fanno carico alla regione ai sensi dell'art. 69 dello statuto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali.

 

     Art. 29. Procedure di assegnazione dei contributi.

     1. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 28, la regione può concedere contributi a favore degli enti che ne presentino domanda allegando alla stessa:

     - la dichiarazione rilasciata dall'autorità sanitaria attestante la sussistenza dell'inquinamento nei termini di cui al precedente art. 27;

     - i programmi di studio e di indagine;

     - i progetti di intervento;

     - analitici preventivi di spesa inerenti l'esecuzione degli studi e l'attuazione degli interventi suddetti;

     - i provvedimenti di natura sanitaria e di carattere amministrativo assunti ai fini dell'attuazione della bonifica.

     2. Le domande di cui al precedente comma sono presentate direttamente dagli enti delegati o per il tramite degli stessi; in tal caso gli enti delegati corredano le domande con il proprio parere.

     3. I contributi sono concessi subordinatamente all'impegno degli enti richiedenti di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso ad inquinare le falde sotterranee, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario e chiunque abbia avuto la disponibilità delle aree dalle quali si è originato l'inquinamento all'epoca in cui sono avvenuti lo scarico, l'immissione o il deposito dei materiali che lo hanno provocato, nonché i proprietari dei materiali stessi.

     4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, i programmi e i progetti sono approvati con deliberazioni della giunta regionale; con le stesse deliberazioni, in relazione alla gravità delle situazioni e alle disponibilità di bilancio, vengono concessi i contributi, nel limite massimo del 100% delle spese ritenute ammissibili, e sono determinate le modalità di erogazione e di restituzione.

     5. Gli enti beneficiari restituiscono alla regione i contributi, senza interessi, quando abbiano provveduto al recupero delle spese nei confronti dei soggetti a cui carico esse sono poste e comunque entro un termine massimo di cinque anni dall'erogazione, salvo che la giunta regionale all'atto della concessione, o successivamente alla stessa, abbia deliberato di assumere l'onere in tutto o in parte a definitivo carico della regione.

 

     Art. 30. Accertamenti analitici.

     1. Per gli accertamenti analitici necessari all'attuazione delle finalità di cui al presente titolo, gli enti interessati si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione d'intesa con i competenti enti responsabili dei servizi di zona.

     2. Con deliberazione della giunta regionale da emanarsi ai sensi del successivo art. 37 sono individuati i lavoratori ai quali gli enti interessati possono richiedere l'esecuzione degli accertamenti che, sentiti gli enti responsabili dei servizi di zona gestori dei presidi multizonali di igiene e prevenzione, non possono essere effettuati dai presidi medesimi.

     3. Le spese occorrenti ai sensi del precedente comma, sono indicate nei preventivi relativi ai progetti di indagine e di intervento e vengono rimborsate nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 29.

 

     Art. 31. Provvedimenti delle autorità sanitarie.

     1. Le autorità sanitarie, per le rispettive competenze, provvedono ad assumere, ove richieste, i provvedimenti necessari a consentire la regolare attuazione delle attività di cui al precedente art. 28.

 

     Art. 32. Approvvigionamento idrico di emergenza.

     1. Gli enti gestori di acquedotti, in presenza di inquinamento della falda provvedono a garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante iniziative ed interventi di emergenza, quali forniture di acqua con autobotti, isolamento ed utilizzazione di falde non inquinate sfruttabili mediante i pozzi esistenti o sorgenti già captate, installazione di impianti provvisori per la potabilizzazione delle acque, collegamenti provvisori di pozzi o sorgenti in concessione a privati alle reti del pubblico acquedotto.

     2. Alle spese derivanti dalle attività di cui al precedente comma la regione concorre mediante concessione di contributi agli enti gestori di acquedotti che ne facciano richiesta, documentando le spese sostenute.

     3. L'ammontare dei contributi è determinato con deliberazione della giunta regionale e non può comunque superare il sessanta per cento delle spese sostenute, salvo il caso di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per i quali il contributo può raggiungere il cento per cento.

 

     Art. 33. Accollo delle spese.

     1. Le spese sostenute dagli enti pubblici per gli interventi di cui al presente titolo, conseguenti ad attività di terzi non consentite o che abbiano comunque recato danno alla falda sono a carico dei responsabili.

 

     Art. 34. Chiusura dei pozzi di emungimento.

     1. I pozzi privati di emungimento di acque sotterranee devono essere chiusi entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione del loro utilizzo.

     2. Entro il termine perentorio di sei mesi da tale data, i titolari devono comunicare l'avvenuta cessazione ai servizi provinciali del genio civile che determinano i criteri e le modalità tecniche per lo smantellamento e la messa in sicurezza.

     3. Per i pozzi esistenti che non erano più utilizzati alla data del 27 settembre 1984 i termini di cui ai precedenti commi decorrono da quest'ultima data.

     4. Qualora sussistano pericoli di inquinamento della falda il sindaco può prescrivere con ordinanza l'abbreviazione dei termini di chiusura.

     5. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi il sindaco prescrive un nuovo termine di esecuzione non superiore a due mesi, decorso il quale dispone con ordinanza l'esecuzione delle opere necessarie in danno dell'interessato.

 

     Art. 35. Controlli dei pozzi.

     1. Con la deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 37 vengono individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla falda sotterranea le cui acque devono essere assoggettate a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari.

     2. Gli accertamenti di cui al precedente primo comma devono essere richiesti ai presidi multizonali di igiene e prevenzione e, in caso di loro impossibilità ad accogliere la richiesta - dichiarata dai rispettivi enti responsabili dei servizi di zona - possono essere effettuati presso i laboratori di cui al secondo comma del precedente art. 30.

     3. In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il sindaco prescrive un nuovo termine, non superiore a due mesi, per l'esecuzione dei controlli, decorso il quale ne dispone con ordinanza l'esecuzione in danno dell'interessato.

 

 

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 36. Disposizioni urbanistiche.

     1. Le opere necessarie ad adeguare gli scarichi di cui ai precedenti titoli I e III alle disposizioni ivi contenute sono soggette all'autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Tali opere sono compatibili con tutte le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni, ad eccezione di quelle relative a pubblici servizi.

     2. Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti possono essere rilasciate purché i relativi progetti indichino le opere e le modalità dirette a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni della presente legge.

     3. L'esame delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge rimane sospeso fino a quando gli interessati, ai quali il sindaco dà specifico avviso, non abbiano provveduto agli adeguamenti necessari.

     4. Nel caso in cui i lavori non siano iniziati, e sospesa l'efficacia delle concessioni o delle autorizzazioni già assentite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, le quali comportino l'attivazione di scarichi non conformi alle disposizioni della legge stessa.

     5. Qualora entro il termine perentorio di sei mesi gli interessati non presentino i progetti di adeguamento, le concessioni o le autorizzazioni perdono definitivamente efficacia e si devono intendere come mai accordate.

     6. Entro due mesi dalla presentazione dei progetti di adeguamento il sindaco, verificata la loro conformità alle disposizioni della presente legge, integra le concessioni o le autorizzazioni.

     7. Qualora il sindaco non si pronunci entro il termine suddetto le concessioni o autorizzazioni riacquistano efficacia, intendendosi integrate con i progetti di adeguamento presentati.

     8. Salvo fissazione di nuovi termini in sede di rilascio delle nuove concessioni o autorizzazioni, i termini per l'inizio e per l'esecuzione dei lavori previsti dai provvedimenti sospesi si intendono differiti per un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella in cui i provvedimenti sospesi, integrati con i progetti di adeguamento presentati, riacquistano efficacia.

     9. I provvedimenti di approvazione dei piani degli insediamenti produttivi, delle lottizzazioni e dei programmi pluriennali di attuazione devono dare atto della conformità degli scarichi dei realizzandi insediamenti alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 37. Compiti della regione.

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta:

     - entro un anno individua le categorie di insediamenti con scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, da assoggettare alla disciplina di cui al terzo comma del precedente art. 20, per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici;

     - entro il 31 dicembre 1986 emana la specifica normativa per l'adeguamento degli scarichi di categoria A, B e D che abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al precedente art. 8;

     - entro due anni emana il regolamento di cui al precedente art. 24;

     - entro tre anni delibera le direttive per l'adeguamento degli scaricatori di piena delle pubbliche fognature, ai sensi del precedente art. 12, ultimo comma.

     2. Spetta alla giunta regionale individuare entro sei mesi, ai sensi del quinto comma del precedente art. 26, le classi di scarichi, in base alle quali i comuni devono suddividere le zone del proprio territorio sprovviste di fognatura, per consentire ai comuni stessi la presentazione degli stralci dei piani attuativi delle reti fognarie.

     3. La giunta regionale, con provvedimenti da approvarsi entro un anno:

     - individua, sentita la competente commissione consiliare, gli scarichi di categoria C di cui al precedente art. 1;

     - stabilisce i criteri a cui devono conformarsi i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura, di cui al secondo comma dell'art. 2;

     - stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per l'effettuazione di controlli integrativi degli scarichi produttivi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi del precedente art. 23;

     - individua i laboratori cui richiedere l'esecuzione degli accertamenti che non possono essere effettuati dai presidi multizonali di igiene e prevenzione, di cui al secondo comma del precedente art. 30;

     - individua le categorie di pozzi privati per uso non potabile che devono essere assoggettati a controllo annuale, ai sensi del precedente art. 35, primo comma.

 

     Art. 38. Ambito di efficacia della normativa.

     1. Per quanto attiene alla tutela delle falde acquifere dall'inquinamento, le disposizioni previste dalla presente legge costituiscono attuazione ed integrazione dell'art. 4, primo comma lett. e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legislazione regionale vigente in materia.

     2. Restano salve:

     a) le disposizioni più restrittive delle norme igieniche stabilite dalle autorità locali ai sensi dell'art. 12 n. 3) e dall'art. 13 n. 3) della legge 10 maggio 1976, n. 319;

     b) gli specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi assunti dalle autorità sanitarie competenti, di cui al quinto comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;

     c) le disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 94 e al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in materia di smaltimento dei rifiuti.

     3. Restano ferme le disposizioni di cui all'allegato n. 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, in materia di scarichi nel sottosuolo, ammessi limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde.

 

     Art. 39. Sanzioni.

     1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato e in particolare l'applicazione degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni delle disposizioni della presente legge:

     1) a carico dei titolari degli scarichi della categoria A il pagamento di una somma:

     a) da L. 250.000 a L. 500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

     b) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

     c) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

     d) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al primo alinea del primo comma dell'art. 3;

     e) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi alle norme tecniche di cui al punto 1) dell'art. 4;

     f) da L. 2.000.000 a L. 5.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivazione o di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero di rispetto nelle norme tecniche di cui al punto 2), lett. a), dell'art. 4;

     g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui al punto 2), lett. b), dell'art. 4;

     h) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

     2) a carico dei titolari degli scarichi della categoria B il pagamento di una somma:

     a) da L. 500.000 a L. 1.500.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

     b) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

     c) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

     d) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 3;

     e) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti e alle modalità, ovvero alle norme tecniche di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 5;

     f) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti e con le modalità di cui al primo comma, punto 2), lett. a) dell'art. 5;

     g) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in corpi d'acqua superficiali nei tempi e con le modalità stabilite dal primo alinea, lett. b), punto 2, dell'art. 5, ovvero del termine di adeguamento alle norme tecniche di cui al secondo alinea, lett. b), punto 2), dello stesso articolo;

     h) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

     i) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

     3) a carico dei titolari degli scarichi della categoria C il pagamento di una somma:

     a) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

     b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi con recapito diverso dalla pubblica fognatura, di cui al terzo comma dell'art. 2 e all'art. 15;

     c) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2 al primo comma dell'art. 16;

     d) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al terzo alinea, primo comma, dell'art. 3 e all'articolo 15;

     e) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 6;

     f) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di cui al primo comma, punto 2), lett. a) dell'art. 6;

     g) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

     h) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di disattivazione e recapito degli scarichi nei tempi e con le modalità di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 17;

     i) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivazione degli scarichi di cui al primo comma, lett. b) dell'art. 17;

     l) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 18;

     m) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi di acque meteoriche con modalità difformi da quanto previsto dal primo comma dell'art. 19;

     n) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di mancato adeguamento delle opere di smaltimento degli scarichi di acque meteoriche in atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 19;

     o) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio con modalità e limiti diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 20;

     p) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica di cui al secondo comma dell'art. 21;

     q) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino di cui al terzo comma dell'art. 21;

     r) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di cui all'art. 22;

     s) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di accertata presenza di sostanze dannose o pericolose, ai sensi dell'art. 23;

     t) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle norme regolamentari e dei tempi di adeguamento di cui all'art. 24;

     u) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancata presentazione nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26 della denuncia degli scarichi di cui al primo comma dello stesso articolo;

     4) a carico dei titolari degli scarichi della categoria D il pagamento di una somma:

     a) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di inosservanza dei regolamenti di cui al primo comma dell'art. 2;

     b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al terzo comma dell'art. 2;

     c) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi di pubbliche fognature di cui al quinto comma dell'art. 2;

     d) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di attivare nuovi scarichi di cui al secondo alinea, primo comma dell'art. 3;

     e) da L 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi non conformi ai limiti, alle modalità, ovvero alle norme tecniche di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 7;

     f) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di cui al primo comma, punto 2), lett. a), dell'art. 7;

     g) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in corpi d'acqua superficiali nei tempi e con le modalità stabilite dal primo alinea, lett. b), punto 2), dell'art. 7, ovvero dal termine stabilito per l'adeguamento ai limiti e alle norme tecniche di cui al secondo alinea, lett. b), punto 2 dello stesso articolo;

     h) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento degli scarichi alle norme tecniche di cui all'art. 8;

     i) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi che non rispettino la disciplina provvisoria di cui al settimo comma dell'art. 9;

     5) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti civili, il pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per l'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al quarto comma dell'art. 9;

     6) a carico dei titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, il pagamento di una somma:

     a) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza del divieto di attivare nuovi scarichi di cui al primo comma dell'art. 15;

     b) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di recapitare gli scarichi in pubbliche fognature, di cui al secondo comma dell'art. 16;

     c) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di disattivazione e recapito degli scarichi nei tempi e con le modalità di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 17;

     d) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza dell'obbligo di disattivare gli scarichi ai sensi del primo comma, lett. d), dell'art. 17;

     e) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di attivazione di nuovi scarichi di acque meteoriche con modalità difformi da quanto previsto dal primo comma dell'art. 19;

     f) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, in caso di mancato adeguamento delle opere di smaltimento degli scarichi di acque meteoriche in atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 19;

     g) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio con modalità e limiti diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 20;

     h) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica di cui al secondo comma dell'art. 21;

     i) da L. 3.000.000 a L. 9.000.000, in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino di cui al terzo comma dell'art. 21;

     l) da L. 10.000.000 a L. 20.000.000, in caso di inosservanza dei divieti di cui all'art. 22;

     m) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di accertata presenza di sostanze dannose o pericolose, ai sensi dell'art. 23;

     n) da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in caso di inosservanza delle norme regolamentari e dei tempi di adeguamento di cui all'art. 24;

     o) da L. 2.000.000 a L. 6.000.000, in caso di mancata presentazione nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26 della denuncia degli scarichi di cui al primo comma dello stesso articolo;

     7) a carico dei titolari dei pozzi privati di emungimento di acque sotterranee, il pagamento di una somma, irrogata dal sindaco:

     a) da L. 250.000 a L. 750.000, qualora non osservino i termini di presentazione della denuncia, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 34;

     b) da L. 500.000 a L. 2.000.000, qualora non osservino i termini di chiusura dei pozzi, di cui al primo e terzo comma dell'art. 34;

     c) da L. 250.000 a L. 750.000, qualora non provvedano ad eseguire gli accertamenti analitici di cui all'art. 35.

     2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto disposto dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27, attuativa della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative, al netto delle spese di accertamento e irrogazione, ancorché applicate dagli enti responsabili dei servizi di zona, spettano al comune competente per territorio.

 

     Art. 40. Modificazioni e integrazioni dell'art. 9 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 41. Revoca e riassegnazione di contributi.

     1. In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della. L.R. 20 marzo 1980, n. 32, a far tempo dalla data di entrata in vigore del piano di settore funzionale concernente il collettamento e la depurazione delle acque di scarico sono revocati i contributi regionali concessi per la realizzazione di opere che non siano conformi alle previsioni del piano stesso, salvo quelli relativi alle opere per le quali siano state già perfezionate le procedure di appalto.

     2. Gli stessi contributi possono essere riassegnati agli enti beneficiari, qualora le opere vengano adeguate mediante progetti integrativi.

     3. I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì riassegnati agli stessi beneficiari per la realizzazione di opere di fognatura e depurazione conformi alle previsioni del piano stralcio funzionale.

 

     Art. 42. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53.

     2. Le somme impegnate dalla regione in applicazione delle norme come sopra abrogate sui fondi stanziati al cap. 1.4.4.3.1.1927 «Rimborso agli enti delegati delle spese sostenute per la bonifica delle falde acquifere» sono impiegate dagli enti assegnatari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 28, secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

 

     Art. 43. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dai precedenti artt. 29 e 30 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 2.550 milioni.

     2. Per le finalità previste dal precedente art. 32 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 150 milioni.

     3. Per gli oneri derivanti dalle deleghe di cui ai precedenti artt. 28 e 40 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 300 milioni.

     4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui ai precedenti commi si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 34/78.

     5. Al finanziamento complessivo dell'onere di L. 3.000 milioni previsto per l'anno 1985 dai precedenti commi si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo e dal quinto comma del precedente art. 29, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

 

     A. Stato di previsione delle entrate

     1) al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.2082 «Recupero dei contributi concessi per la realizzazione degli interventi di bonifica delle falde acquifere».

 

     B. Stato di previsione delle spese

     Alla parte 1, ambito 4, settore 4, finalità 3, attività 1:

     1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.3.1.1927, la cui denominazione è così modificata «Contributi agli enti che realizzano gli studi e gli interventi di bonifica delle falde acquifere», è incrementata di L. 2.550 milioni;

     2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.3.1.1928 «Contributi a enti gestori di acquedotti per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» è incrementata di L. 150 milioni;

     3) è istituito il capitolo 1.4.4.3.1.2084 «Rimborso agli enti delegati delle spese per la promozione di studi, indagini ed interventi per il risanamento delle falde acquifere, nonché per la promozione di iniziative di conoscenza ed approfondimento delle previsioni e prescrizioni del piano di risanamento» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

 

     Art. 44. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore:

     - quanto ai titoli I, II e III, nonché agli artt. 36 e 37 e relativi adempimenti e sanzioni, il primo settembre 1985;

     - quanto al titolo IV e ai conseguenti adempimenti e sanzioni, nonché agli artt. 40, 41, 42 e 43, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, essendo tali norme dichiarate urgenti.

     2. I termini e le scadenze contenuti nella presente legge decorrono dalle predette date, salvo quelli espressamente previsti con decorrenza dall'emanazione di provvedimenti amministrativi successivi.

 

 

 

Tabella 1

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

Parametri                                           Concentrazioni

------------------------------------------------------------------

pH                                                        6,5-8,5

Temperatura °C                                                 30

Colore

     Non percettibile dopo diluizione 1:40 su

     uno spessore di 10 centimetri                              --

Odore

     Non deve essere causa di inconvenienti e

     molestie di qualsiasi genere                               --

Materiali sedimentabili (ml/1)                                 10

Materiali in sospensione totali (mg/1)                        200

BOD5 (mg/1)                                                   250

COD (mg/1)                                                     50

Cloruri (mg/1 come CI)                                        100

Fosforo totale (mg/1 come P)                                   10

Azoto ammoniacale (mg/1 come NH4)                              30

Azoto nitroso (mg/1 come N)                                   0,6

Azoto totale (mg/1 come N)                                     50

Grassi e oli animali e vegetali (mg/1)                        100

Tensioattivi (mg/1)                                            10

__________________________________________________________________

     Per i  restanti parametri  di cui  alle tabelle  A e  C della

legge 10  maggio 1976,  n. 319,  come modificata  dalla  legge  24

dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a

quelle dell'acqua approvvigionata.

 

 

Tabella 2

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

Parametri                                           Concentrazioni

------------------------------------------------------------------

Materiali sedimentabili (mg/1)                                 0,5

BOD5 (mg/1)                                                     80

COD (mg/1)                                                     200

__________________________________________________________________

     Per tutti  gli altri  parametri contemplati  dalla tabella  A

allegata alla  legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla

legge 24  dicembre 1979,  n. 650,  valgono limiti ed i criteri ivi

stabiliti.

 

 

 

Tabella 3

 

     a) Per il fosforo (come P) sono da osservarsi i seguenti limiti:

     - 0,5 mg/1 per scarichi recapitati nei laghi e nei loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo. In zone appartenenti al bacino idrologico dei laghi, entro la fascia di 1 km dalla linea di costa degli stessi;

     - 10 mg/1 per scarichi recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, ovvero sul suolo e negli strati superficiali del suolo in zone esterne alle parti delle fasce di 1 km della linea di costa dei laghi ricomprese nel bacino idrologico degli stessi.

     b) Per tutti gli altri parametri contemplati dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Vedi L.R. 2 settembre 1996, n. 20.

[3] Modifica la L.R. 20 marzo 1980, n. 32.