§ 4.1.37 - L.R. 10 giugno 1985, n. 77.
Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: "Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/06/1985
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio di concessione od autorizzazione in sanatoria comporta il versamento all'erario di una somma a titolo di oblazione.
Art. 2.      1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo 1 sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.
Art. 3.      1. In attesa di un'organica definizione, da parte della regione, dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli [...]
Art. 4.      1. Agli effetti di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento della regione, di cui all'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, [...]


§ 4.1.37 - L.R. 10 giugno 1985, n. 77. [1]

Disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: "Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive".

(B.U. 13 giugno 1985, n. 24, 3 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio di concessione od autorizzazione in sanatoria comporta il versamento all'erario di una somma a titolo di oblazione.

     2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al versamento di un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quella determinata dai comuni in applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. In tal caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo di tali opere, definito in base ai prezzi unitari risultanti dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia, ovvero, in mancanza, dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Milano, vigenti alla data di assunzione della deliberazione comunale di attuazione della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60.

     3. La misura del contributo di cui al precedente secondo comma è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:

     a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non si tratti di abitazioni superiori a 120 mq di superficie utile netta di calpestio nè siano qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché classificate catastalmente nella categoria A/1;

     b) destinate ad attività commerciale o artigianale con superficie utile netta di calpestio inferiore a 50 mq o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge;

     c) destinate ad attività culturali o sindacali.

     4. Per le opere realizzate dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, il rilascio di concessione in sanatoria comporta, oltre al versamento dell'oblazione, la corresponsione del contributo di concessione in misura pari a quanto previsto, per il costo di costruzione, dall'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal sesto comma dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché per gli oneri di urbanizzazione, dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 60.

     5. Per gli edifici abusivi destinati ad abitazione ed ubicati in zone non aventi destinazione residenziale secondo lo strumento urbanistico generale del comune si applicano gli oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita, per gli edifici residenziali, dalle deliberazioni comunali di attuazione della citata legge regionale n. 60/1977, in vigore all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano qualora si tratti delle opere di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 2.

     1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo 1 sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.

     2. A richiesta dell'interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due uguali rate semestrali.

     3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% in ragione di anno.

     4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

     Art. 3.

     1. In attesa di un'organica definizione, da parte della regione, dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la giunta regionale approva le varianti deliberate dai comuni, eventualmente proponendone le modifiche per il raggiungimento dei fini di cui allo stesso art. 29.

     2. Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della regione di tali varianti, senza che la giunta abbia proposto le modifiche di cui al precedente comma, le varianti medesime si intendono approvate.

     3. Qualora i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, tali varianti sono assunte in deroga alle limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 4.

     1. Agli effetti di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento della regione, di cui all'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, continuano a trovare applicazione, per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, le norme contenute nella L.R. 12 marzo 1984, n. 14.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all’esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio.