§ 2.2.29 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 77.
Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:22/12/1989
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Realizzazione di campi di sosta o di transito.
Art. 4.  Accesso ai servizi socio-sanitari.
Art. 5.  Iniziative nel campo scolastico e professionale.
Art. 6.  Condizione di assistibilità.
Art. 7.  Tutela dei minori.
Art. 8.  Contributi regionali.
Art. 9.  Soggetti.
Art. 10.  Consulta regionale per il nomadismo.
Art. 11.  Comitato tecnico.
Art. 12.  Procedure e piano triennale.
Art. 13.  Strutture regionali.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Clausola d'urgenza.


§ 2.2.29 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 77. [1]

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

FINALITA' ED OBIETTIVI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle «etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi»; favorisce l'utilizzo da parte dei nomadi e dei semi-nomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l'autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.

     2. La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente Legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi- nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.

     3. Ai fini della presente Legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi».

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Le finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguite mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

     a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socio-culturale lombarda;

     b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;

     c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;

     d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;

     e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;

     f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;

     g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.

 

 

Titolo II

POLITICHE DI INTERVENTO

 

     Art. 3. Realizzazione di campi di sosta o di transito. [2]

     1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.

     2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata previo parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.

     3. I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

     4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.

     5. L'ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

 

     Art. 4. Accesso ai servizi socio-sanitari.

     1. Ai fini dell'accesso ai servizi socio-sanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona socio-sanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 19 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

     2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona», 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali» e 6 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia».

     3. Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relative ai cittadini stranieri ed agli apolidi.

     4. I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 «Regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39» per dette funzioni specifiche.

 

     Art. 5. Iniziative nel campo scolastico e professionale.

     1. Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo art. 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la consulta per il nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo, al fine di realizzare iniziative congiunte.

     2. Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

 

     Art. 6. Condizione di assistibilità.

     1. I benefici e le provvidenze contemplati nella presente Legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.

     2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

 

     Art. 7. Tutela dei minori.

     1. I soggetti di cui al successivo art. 9, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo contenuto alla lett. e) del precedente art. 2, devono:

     a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;

     b) collaborare con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;

     c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quella prevista dalle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona», 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali», e 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia» ed in generale delle reti di offerta socio-sanitarie rivolte alle persone.

 

 

Titolo III

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 8. Contributi regionali.

     1. La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

     2. Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da Leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

 

 

Titolo IV

SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

 

     Art. 9. Soggetti.

     1. Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente Legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:

     a) la Regione Lombardia;

     b) le province;

     c) i comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E.R.S.Z.), di cui all'art. 7 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona»;

     d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.

     2. Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente Legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

 

     Art. 10. Consulta regionale per il nomadismo.

     1. E' istituita, presso la sede della Giunta regionale - settore Coordinamento per i servizi sociali, la consulta regionale per il nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.

     2. La consulta regionale è composta:

     a) dall'assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;

     b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

     c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;

     d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;

     e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;

     f) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;

     g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;

     h) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

     i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.

     3. I componenti della consulta regionale per il nomadismo sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale e durano in carica 5 anni.

     4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore Coordinamento per i servizi sociali.

     5. Ai componenti la consulta regionale per il nomadismo si applica il disposto dell'art. 43 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. Comitato tecnico.

     1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente Legge, si avvale di un comitato tecnico.

     2. Detto comitato tecnico è istituito presso la Giunta regionale, settore Coordinamento per i servizi sociali ed è composto:

     a) dall'assessore al Coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) da 3 esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.

     3. Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio Programmazione per l'area dei servizi sociali del settore Coordinamento per i servizi sociali.

     5. Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori Assistenza e sicurezza sociale, Sanità ed igiene, Istruzione e formazione professionale, Industria ed artigianato, Cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri esperti di problematiche sul nomadismo.

     6. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

     a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;

     b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente Legge;

     c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.

     7. Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell'art. 43 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Titolo V

STRUMENTI PROGRAMMATICI

 

     Art. 12. Procedure e piano triennale.

     1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:

     a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;

     b) la territorializzazione degli interventi;

     c) i criteri e le priorità;

     d) le risorse umane e finanziarie necessarie;

     e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunità dei nomadi;

     f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;

     g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;

     h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.

     2. In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.

     3. La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall'approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l'aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.

 

 

Titolo VI

RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA

 

     Art. 13. Strutture regionali.

     1. Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio Programmazione per l'area dei servizi sociali del settore Coordinamento per i servizi sociali.

     2. Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche, nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:

     a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;

     b) la mobilità settoriale e compartimentale;

     c) la stipula di contratti a termine.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     1. La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente Legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.

     2. Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:

     a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;

     b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;

     c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettato della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 concernente «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia ed iniziative sperimentali», secondo il dettato della presente Legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;

     d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente art. 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente art. 14.

     2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al cap. 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 della presente Legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L.

     4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente art. 10 e del comitato tecnico di cui al precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al cap. 1.2.7.1.322 «Spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di rimborsi spese».

     5. All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti artt. 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di Legge.

     6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle spese di parte I

     All'ambito 2, settore 1, obiettivo 9, sono istituiti i seguenti capitoli:

     A1) 2.1.9.1.2947 «Spese dirette a favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi nonché l'alfabetizzazione degli adulti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

     A2) 2.1.9.1.2948 «Spese per la realizzazione di ricerche sulle etnie nomadi ed organizzazione di convegni e conferenze» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

     A3) 2.1.9.1.2949 «Spese per iniziative di carattere sperimentale di natura socio-assistenziale rivolte alle popolazioni nomadi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150.000.000;

     A4) 2.1.9.1.2950 «Contributi a comuni ed enti pubblici e privati per la diffusione della conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150.000.000.

B. Stato di previsione delle spese di parte II

     All'ambito 2, settore 1, obiettivo 9, è istituito il capitolo:

     B1) 2.1.9.2.2951 «Contributi in conto capitale a comuni singoli ed associati per la realizzazione di campi di sosta o di transito destinati alle popolazioni nomadi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 16. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.