§ 1.10.31 - L.R. 18 aprile 1992, n. 10.
Attuazione del terzo coma dell'art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23concernente «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:18/04/1992
Numero:10


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Le delibere di adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti, delle varianti ai programmi di fabbricazione, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dei piani [...]
Art. 3.      1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al precedente art. 2 il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può formulare osservazioni ai [...]
Art. 4.      1. Le predette osservazioni comunicate nel termine prescritto hanno valore vincolante per il comune che, con la deliberazione di controdeduzioni, deve introdurre, ai sensi dell'art. 27 della [...]
Art. 5.      1. Il comune, decorso il termine di cui al precedente art. 4, provvede, nei successivi trenta giorni, a trasmettere tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed [...]
Art. 6.      1. Le delibere del consorzio del lodigiano rese esecutive dall'organo di controllo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia a cura dell'ente delegato, ai sensi della l.r. [...]


§ 1.10.31 - L.R. 18 aprile 1992, n. 10. [1]

Attuazione del terzo coma dell'art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23concernente «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali». Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano.

(B.U. 23 aprile 1992, n. 17, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La delega conferita in materia urbanistica al consorzio del lodigiano dal terzo comma dell'art. 3 e dall'allegata tabella della l.r. 4 maggio 1981, n. 23, a seguito dell'approvazione, con delibera di consiglio regionale n. IV/1158 del 28 luglio 1988, del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, è operativa dalla data di entrata in vigore della presente legge con le prescrizioni di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 2.

     1. Le delibere di adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti, delle varianti ai programmi di fabbricazione, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dei piani per insediamenti produttivi e dei piani attuativi devono essere trasmesse, nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, alla giunta regionale unitamente ai relativi allegati, compresa la scheda di controlla di cui all'art. 6 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14, concernente «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi».

 

     Art. 3.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al precedente art. 2 il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può formulare osservazioni ai piani in relazione:

     a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

     b) alla compatibilità delle previsioni dei piani con la presenza nel territorio comunale di opere e di impianti di interesse dello Stato e della regione, nonché alla compatibilità delle previsioni dei piani interessanti zone specificamente individuate e dichiarate di interesse regionale nel programma regionale di sviluppo o in piani territoriali della regione.

 

     Art. 4.

     1. Le predette osservazioni comunicate nel termine prescritto hanno valore vincolante per il comune che, con la deliberazione di controdeduzioni, deve introdurre, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico», le modifiche richieste.

 

     Art. 5.

     1. Il comune, decorso il termine di cui al precedente art. 4, provvede, nei successivi trenta giorni, a trasmettere tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate dagli interessati, al consorzio del lodigiano per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 6.

     1. Le delibere del consorzio del lodigiano rese esecutive dall'organo di controllo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia a cura dell'ente delegato, ai sensi della l.r. 23 aprile 1985, n. 33, e trasmesse alla regione unitamente a copia degli atti ed elaborati relativi per l'aggiornamento degli archivi.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici, già in corso presso la giunta regionale.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.