§ 4.8.6 - L.R. 16 agosto 1994, n. 45.
Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:16/08/1994
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rischio idrogeologico ed ambientale).
Art. 3.  (Interventi per la sicurezza urbana da eventi meteorologici).
Artt. 4. - 5.      (Omissis)
Art. 6.  (Priorità).
Art. 7.  (Interventi di rinaturalizzazione).
Art. 8.  (Programma degli interventi).
Art. 9.  (Modalità di concessione e pagamento dei contributi regionali).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.8.6 - L.R. 16 agosto 1994, n. 45.

Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina interventi straordinari in materia di difesa del suolo soprattutto orientati alla difesa dalle calamità naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente.

     2. Tali attività sono volte al fine di prevenire o ridurre situazioni di pericolo o danno alla saluta pubblica e all'ambiente.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 sono utilizzati i criteri applicativi della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 sulla organizzazione della difesa del suolo.

 

     Art. 2. (Rischio idrogeologico ed ambientale).

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 comprendono la definizione di un uso compatibile del territorio in rapporto ai rischi derivanti da intensi fenomeni meteorologici, il risanamento, la tutela e il ripristino della struttura ambientale, tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

     2. Gli interventi a tutela del territorio e a difesa del suolo consistono nella realizzazione delle opere di consolidamento nelle zone che hanno subito dissesti idrogeologici e delle opere di riassetto idraulico della rete idrografica superficiale nelle aree colpite dall'alluvione del 1993 ai sensi del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

 

     Art. 3. (Interventi per la sicurezza urbana da eventi meteorologici).

     1. Nel contesto dell'organizzazione della difesa del suolo di cui alla legge regionale n. 9/1993, con particolare riferimento al problema della sicurezza urbana, sono individuate le seguenti attività strutturate su:

     a) [1];

     b) manutenzioni di ecosistemi fluviali;

     c) interventi strutturali.

     2. [2].

     3. Le manutenzioni degli ecosistemi fluviali di cui alla lettera b) del comma 1 sono volte a ricondurre le condizioni di deflusso a situazioni di corretto governo della rete idrografica e dei versanti ad essa connessi, anche attraverso il recupero dell'officiosità degli alvei. Le tipologie di manutenzione, ove possibile e comunque in via prioritaria, devono essere conformi a quanto definito all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 contenente l'"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulico-forestale". I materiali lapidei eventualmente asportati dai corsi d'acqua devono essere preferibilmente impiegati per azioni di ripascimento dei litorali attigui alle foci dei corsi d'acqua interessati.

     4. Gli interventi strutturali di cui alla lettera c) del comma 1 devono comportare la riduzione delle condizioni di rischio idrogeologico, ove necessario, anche con manufatti e opere volti a tutelare la sicurezza degli insediamenti urbani, nonché garantire un più qualificato uso delle risorse territoriali mediante l'utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione volte al recupero degli ambienti fluviali degradati ed alla conservazione degli habitat incontaminati.

 

          Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [3]

 

     Art. 6. (Priorità).

     1. L'indicazione della priorità degli interventi da finanziare è effettuata sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

     a) situazione a rischio di evento dannoso a causa:

     1) della carenza dimensionale delle sezioni idrauliche;

     2) delle condizioni delle arginature;

     3) delle condizioni delle opere d'arte interessanti il corso d'acqua;

     4) delle particolari condizioni di instabilità dei versanti;

     b) situazioni a rischio ambientale a causa:

     1) della mancata conservazione degli habitat naturali;

     2) della potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei.

 

     Art. 7. (Interventi di rinaturalizzazione).

     1. Rientrano nell'ambito degli interventi strutturali di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) le opere di rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonché la ricostituzione idraulico-agraria ed idraulico-forestale dei bacini, in conformità ai disposti della legge regionale n. 9/1993 e dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     2. In via sperimentale gli interventi dovranno preferibilmente essere effettuati, laddove le condizioni ambientali ne consentano un'azione efficace, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

 

     Art. 8. (Programma degli interventi).

     1. Le risorse disponibili per lire 39,5 miliardi sono orientate al finanziamento di:

     a) Azioni informative e previsionali:

     1) (Omissis) [4];

     2) redazione da parte delle Province di piani di bacino di pertinenza per un importo complessivo di lire 3,4 miliardi;

     3) (Omissis) [4].

     b) Manutenzione di ecosistemi fluviali per un importo di lire 10,7 miliardi per il perseguimento delle finalità individuate dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, applicando i criteri e le procedure attuative delle medesime disposizioni.

     c) Interventi strutturali da realizzarsi nel biennio 1994-95:

     1) interventi sul torrente Leira per un importo di lire 7,1 miliardi;

     2) interventi nell'alto bacino del torrente Polcevera per un importo di lire 2 miliardi:

     3) interventi sul fiume Scrivia per un importo di lire 1,5 miliardi;

     4) interventi sul fiume Bormida di Mallare in comune di Altare per un importo di lire 2,2 miliardi;

     5) interventi sul torrente Quiliano per un importo di lire 1 miliardo;

     6) interventi sul torrente S. Pietro per un importo di lire 1,5 miliardi;

     7) interventi sul torrente Varenna per un importo di lire 4,5 miliardi;

     8) sistemazioni di sicurezza della discarica di inerti sul torrente Poggio per un importo di lire 0,7 miliardi;

     9) interventi sul torrente Sansobbia per un importo di lire 0,3 miliardi.

     2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera a) sono rispettivamente la Regione, le Provincie e i Comuni.

     I soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera b) sono le Comunità Montane nei territori compresi nei comprensori di bonifica montana e le Provincie nei rimanenti territori.

     I soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera c) sono individuati come segue:

     - interventi di cui al n. 7 la Provincia di Genova;

     - intervento di cui ai numeri 2) e 7) la Comunità Montana Alta Val Polcevera;

     - intervento di cui al numero 3) la Comunità Montana Alta Valle Scrivia;

     - intervento di cui ai numeri 4), 5), 9) la Provincia di Savona;

     - intervento di cui al numero 6) il Comune di Genova;

     - intervento di cui al numero 8) il Comune di Bogliasco.

     3. L'individuazione degli interventi di cui al numero 1 della lettera c) è a carico della Provincia di Genova. Tali interventi devono garantire un miglior livello di sicurezza urbana sull'abitato di Voltri, e tenere motivatamente conto delle esperienze connesse ai recenti eventi alluvionali e dei programmi già approvati dalla Regione. Le opere dei programmi regionali non ancora appaltate possono essere riprogrammate senza ulteriori approvazioni da parte della Regione.

     4. La Provincia di Genova è autorizzata ad utilizzare per le opere di cui al comma 3 i fondi già trasferiti per la attuazione degli interventi sul Bacino del Leira.

 

     Art. 9. (Modalità di concessione e pagamento dei contributi regionali).

     1. La Giunta regionale, sulla base degli interventi programmati di cui all'articolo 8, concede il finanziamento fissando contestualmente i termini per la realizzazione delle opere tenendo conto dei caratteri di urgenza che esse rivestono nonché le modalità per l'erogazione dei relativi fondi.

     2. Il Presidente della Giunta regionale liquida il contributo nella misura del 50 per cento a seguito di presentazione della relativa domanda corredata dall'atto di aggiudicazione lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio lavori in caso di esecuzione in economia nonché da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari. Una seconda quota pari al 40 per cento del contributo è liquidata sulla base dell'istanza dell'Ente locale contenente l'attestazione che l'avanzamento dei lavori è superiore al 30 per cento del programma. Il 10 per cento a saldo è liquidato in seguito a presentazione degli atti di collaudo finali o del certificato di regolare esecuzione nonché di rendiconto finale delle spese.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis)

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.

[3] Articoli abrogati dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.

[4] Numero abrogato dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.

[4] Numero abrogato dall'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45.