§ 4.6.32 - L.R. 31 ottobre 2006, n. 30.
Disposizioni urgenti in materia ambientale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:31/10/2006
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di bonifiche)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di rifiuti)
Art. 3.  (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura)
Art. 4.  (Rinnovo di concessioni scadute)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero)
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 4.6.32 - L.R. 31 ottobre 2006, n. 30.

Disposizioni urgenti in materia ambientale

(B.U. 2 novembre 2006, n. 16)

 

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di bonifiche)

     1. Le procedure operative ed amministrative di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai Comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle Province in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in territori sovracomunali.

     2. La Giunta regionale, nelle more dell’adeguamento normativo previsto dall’articolo 265 del d.lgs. 152/2006, definisce i criteri, le metodologie e le attività relative alla certificazione di cui all’articolo 242, comma 13 e all’articolo 248, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di rifiuti)

     1. Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, già attribuite dalla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente), in materia di gestione dei rifiuti sono confermate in capo agli Enti come nella stessa stabilito, salvo quanto previsto al comma 2.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di recupero dei rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

     3. I procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui all’articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) avviate con comunicazioni inoltrate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti di adeguamento ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 (regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»), sono conclusi dagli Enti e con le procedure previste dalla l.r.18/1999.

     4. Le iscrizioni nei registri tenuti dalle Province effettuate sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 216 del d.lgs. 152/2006, con riguardo anche a quanto previsto nel comma 15, restano valide ed efficaci fino alla rispettiva scadenza.

     5. Le iscrizioni effettuate dalle Province dal 29 aprile 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviate dalle stesse alla competente sezione regionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, nonché ad ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure).

 

     Art. 3. (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura)

     1. L’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel caso in cui abbia provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge ad affidare la gestione del servizio idrico integrato.

     2. Nel caso in cui l’Autorità d’Ambito non abbia ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato, e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, la competenza al rilascio di tale autorizzazione spetta al Comune.

     3. Ai fini dell’esercizio della competenza di cui al comma 1, l’Autorità d’ambito si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato, fatte salve le competenze dell’ARPAL in materia.

 

     Art. 4. (Rinnovo di concessioni scadute)

     1. Le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate dall’Ufficio regionale competente sentito l’Ambito Territoriale Ottimale con decorrenza dalla data di scadenza delle stesse, a condizione che i titolari della concessione scaduta risultino in regola con i pagamenti del canone di concessione e abbiano presentato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, istanza di rinnovo oltre la data di scadenza della concessione o presentino apposita istanza entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L’Ufficio regionale competente in materia di grandi derivazioni, sentito l’ATO, ai fini del rilascio della concessione, verifica che sussistano i requisiti occorrenti per il rinnovo della concessione, eventualmente richiedendo l’integrazione di documentazione necessaria per l’istruzione della pratica di rinnovo.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero)

     1. Le funzioni relative all’autorizzazione all’immersione in mare di materiale e all’attività di posa in mare di cavi e condotte, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, sono confermate in capo alla medesima e con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

     2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche attraverso la definizione di indirizzi e procedure.

 

          Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

     (Omissis)