§ 3.1.81 - L.R. 6 giugno 2008, n. 15.
Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:06/06/2008
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Iniziative regionali)
Art. 3.  (Tipologia dei contributi)
Art. 4.  (Iniziative ammesse)
Art. 5.  (Soggetti destinatari e misura del contributo)
Art. 6.  (Iniziative ammesse)
Art. 7.  (Soggetti destinatari e misure del contributo)
Art. 8.  (Bando annuale)
Art. 9.  (Funzioni amministrative)
Art. 10.  (Fondo di rotazione)
Art. 11.  (Vincolo di destinazione)
Art. 12.  (Revoca o riduzione del contributo)
Art. 13.  (Modalità di applicazione degli aiuti)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Norma transitoria)
Art. 16.  (Abrogazioni)


§ 3.1.81 - L.R. 6 giugno 2008, n. 15.

Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

(B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e a sviluppare l'offerta turistica ligure, promuovendo gli investimenti delle piccole e medie imprese, di seguito denominate P.M.I., singole o associate, rientranti nella definizione comunitaria prevista dal decreto del Ministro per le Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che operino nel turismo.

 

     Art. 2. (Iniziative regionali)

     1. La Regione promuove iniziative di carattere finanziario attraverso appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, che agevolino l’accesso al credito da parte delle P.M.I. operanti nel settore turistico mediante la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.

 

     Art. 3. (Tipologia dei contributi)

     1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e la promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, concede:

     a) contributi in conto interessi in forma attualizzata;

     b) aiuti rimborsabili;

     c) contributi in conto capitale.

 

TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E AIUTI RIMBORSABILI

 

     Art. 4. (Iniziative ammesse)

     1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) le seguenti iniziative:

     a) la realizzazione ex novo, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione anche con ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, residenze d’epoca, locande, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, case per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari);

     b) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui alla lettera a) nonché di parchi per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, di stabilimenti balneari e di case e appartamenti per vacanze, limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;

     c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui esercita l'attività di albergo, albergo diffuso, residenza d’epoca, locanda, residenza turistico alberghiera, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, limitatamente agli esercizi per i quali venga avviato il processo di trasformazione in campeggio o villaggio turistico, ostello per la gioventù, rifugio alpino o escursionistico, casa per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della l.r. 2/2008. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti già gestori di attività ricettive;

     d) la creazione e la qualificazione, da parte di consorzi o cooperative, di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

 

     Art. 5. (Soggetti destinatari e misura del contributo)

     1. Il Piano di programmazione turistica triennale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), individua le priorità nell'ambito delle iniziative ammesse ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, degli ambiti territoriali da privilegiare nonché dei soggetti beneficiari individuati tra le P.M.I. operanti nel settore turistico.

     2. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici e dei criteri inseriti nel Piano di cui al comma 1, emana annualmente bandi per selezionare le iniziative ammesse ad agevolazione, nei quali sono indicati lo stanziamento complessivo, le tipologie di intervento nonché la tipologia e la misura dell’agevolazione stessa.

     3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.

     4. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo in conto interessi di cui all’articolo 3, lettera a) non può essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a euro 1.000.000,00. I contributi sono concessi in forma attualizzata e sono liquidati direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima rata di ammortamento.

     5. Gli aiuti rimborsabili di cui all’articolo 3, lettera b) sono concessi a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo di ammortamento e una percentuale massima sull’investimento da definirsi nel relativo bando. Gli aiuti rimborsabili non possono essere inferiori a euro 50.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00 [1].

 

TITOLO III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

 

     Art. 6. (Iniziative ammesse)

     1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) le iniziative concernenti:

     a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili per le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e classificate albergo, albergo diffuso, residenza d’epoca, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della l.r. 2/2008, rifugi alpini o escursionistici nonché case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;

     b) la riqualificazione ed il miglioramento di stabilimenti balneari e l’allestimento di spiagge libere attrezzate;

     c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;

     d) la realizzazione, la riqualificazione e il miglioramento di parchi tematici.

 

     Art. 7. (Soggetti destinatari e misure del contributo)

     1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono concessi:

     a) alle P.M.I. titolari delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);

     b) ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche, titolari delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).

     1 bis. Nel caso di P.M.I. che svolgono attività ricettiva, i contributi sono accessibili solo se il ricavato o fatturato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva in misura prevalente dall’attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate attività conseguenti a calamità naturali, altri eventi determinati da calamità naturali, incidenti di particolare rilevanza o l’esecuzione di specifici provvedimenti coattivi [2].

     2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a euro 150.000,00.

 

          Art. 8. (Bando annuale)

     1. La Regione sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2006, emana annualmente, entro il termine di cui all'articolo 5 comma 3, un bando per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 6, determinando lo stanziamento annuale complessivo.

     1 bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande [3].

 

TITOLO IV

NORME COMUNI, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 9. (Funzioni amministrative)

     1. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui all’articolo 3, la Regione può avvalersi di FI.L.S.E. S.p.A. o delle Province.

     2. Con apposita relazione, comprensiva dei relativi dati statistici, la Giunta regionale viene annualmente informata sull’andamento dell’attività.

 

     Art. 10. (Fondo di rotazione)

     1. Ai fini della concessione degli aiuti rimborsabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo di rotazione. Nel bando di cui all'articolo 5 comma 2 relativo agli aiuti di cui al comma 1, sono individuati il periodo di ammortamento, la percentuale massima di finanziamento sull'investimento nonché le modalità di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003).

 

     Art. 11. (Vincolo di destinazione)

     1. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competente Agenzia del territorio. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.

     2. Fatto salvo quanto previsto per le strutture ricettive ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), la Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 12. (Revoca o riduzione del contributo)

     1. Il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:

     a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

     b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato dal Comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione;

     c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;

     d) non venga rispettato il vincolo di cui all'articolo 11;

     e) sia cessata, o mai iniziata, l'attività ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b) può essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purché la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

 

     Art. 13. (Modalità di applicazione degli aiuti)

     1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del regime "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

     1. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000), alla legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde), e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica).

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) l'articolo 14 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002);

     b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale in Liguria);

     c) legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000);

     d) legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde);

     2. Le leggi regionali 17 marzo 2000, n. 19 e 11 maggio 2001, n. 11 sono abrogate con decorrenza 1° luglio 2008 onde portare a conclusione la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della predetta e le relative istruttorie.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2019, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.