§ 3.1.61 - L.R. 17 marzo 2000, n. 19.
Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:17/03/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli interventi).
Art. 3.  (Iniziative ammesse).
Art. 4.  (Soggetti destinatari e misure del contributo).
Art. 5.  (Iniziative ammesse).
Art. 6.  (Soggetti destinatari e misura del contributo).
Art. 7.  (Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse).
Art. 8.  (Limiti della garanzia fidejussoria).
Art. 9.  (Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria).
Art. 10.  (Istruttoria).
Art. 11.  (Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria).
Art. 12.  (Recupero delle passività).
Art. 13.  (Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria).
Art. 14.  (Divieto di cumulo).
Art. 15.  (Modalità operative).
Art. 16.  (Criteri di concessione dei contributi).
Art. 17.  (Vincolo di destinazione).
Art. 18.  (Revoca o riduzione del contributo).
Art. 19.  (Rapporti con gli Istituti di Credito).
Art. 20.  (Quota di riserva per calamità naturali).
Art. 21.  (Delega alle Province).
Art. 22.  (Disposizioni per l'esercizio della delega).
Art. 23.  (Modalità di applicazione degli aiuti).
Art. 24.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.61 - L.R. 17 marzo 2000, n. 19. [1]

Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

(B.U. 5 aprile 2000, n. 6).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e sviluppare l'offerta turistica ligure, con l'obiettivo di:

     a) promuovere gli investimenti delle piccole e medie imprese operanti nel turismo;

     b) attivare processi di partecipazione delle imprese all'attività dell'Agenzia Regionale "In Liguria" e delle Aziende di Promozione Turistica della Liguria;

     c) qualificare i servizi di accoglienza e di informazione turistica;

     d) potenziare le azioni degli enti locali e promuovere quelle delle imprese realizzate in forma cooperativa;

     e) sostenere, per situazioni di calamità naturale o di grave danno ambientale, il pronto recupero delle attività imprenditoriali interessate.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi).

     1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 mediante:

     a) la concessione di incentivi a favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel turismo;

     b) il riconoscimento di contributi agli Enti locali, all'Agenzia Regionale e alle Aziende di Promozione Turistica.

 

TITOLO II

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

 

     Art. 3. (Iniziative ammesse).

     1. Sono ammessi a contributo:

     a) l'acquisto ed il miglioramento, in strutture ricettive esistenti e classificate albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere che fornisca in proprio la prima colazione, rifugi alpini o escursionistici nonché case e appartamenti per le vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore, di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili;

     b) l'allestimento ed il miglioramento di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, servizi di spiaggia;

     c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;

     d) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica, la realizzazione di materiale pubblicitario, effettuate dall'Agenzia Regionale e dalle Aziende di Promozione turistica in compartecipazione finanziaria con le imprese turistiche, singole o associate, presenti nell'ambito di competenza;

     e) l'acquisto e l'allestimento di attrezzature e reti informatiche.

 

     Art. 4. (Soggetti destinatari e misure del contributo).

     1. I contributi sono concessi:

     a) per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere a) e b), alle piccole e medie imprese titolari delle attività ivi indicate, che posseggano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

     b) per le iniziative di cui all'articolo 3, lettera c), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche;

     c) per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere d) ed e), all'Agenzia Regionale e alle Aziende di Promozione Turistica.

     2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 60 per cento per i consorzi e le cooperative ed all'80 per cento per l'Agenzia Regionale e le Aziende di Promozione Turistica, con un massimo di spesa ammissibile, di lire 200.000.000 [2].

 

TITOLO III

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

 

Capo I

Interventi contributivi

 

     Art. 5. (Iniziative ammesse).

     1. Sono ammessi a contributo:

     a) la realizzazione di nuovi alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, stabilimenti balneari;

     b) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b);

     c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui egli esercita da almeno tre anni attività di albergo, locanda, residenza turistico-alberghiera, campeggio, villaggio turistico, purché non vi siano col proprietario rapporti di parentela, di affinità fino al quarto grado o di matrimonio. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva proposti da soggetti che da almeno tre anni gestiscono attività alberghiere o all'aria aperta;

     d) la creazione e la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

 

     Art. 6. (Soggetti destinatari e misura del contributo).

     1. I contributi che prevedono la riduzione del tasso di interesse da applicare a mutui di durata decennale contratti da Istituti di credito convenzionati con la Regione sono concessi:

     a) per le iniziative di cui all'articolo 5, lettere a), b) e c), alle piccole e medie imprese titolari, o realizzatrici, delle attività ivi indicate, in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997;

     b) per le iniziative di cui all'articolo 5, lettera d), agli enti locali che realizzano gli interventi ivi descritti.

     2. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un limite minimo di spesa di 80 milioni e massimo di 2,5 miliardi.

     3. La misura del contributo regionale è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento allo specifico tasso di riferimento effettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di credito, periodicamente fissato dal Ministero del Tesoro, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto del 40 per cento.

     4. Il contributo decorre dalla data di stipulazione del relativo contratto definitivo di finanziamento e viene corrisposto in rate semestrali costanti posticipate direttamente all'Istituto finanziatore. A tal fine l'Istituto di credito trasmette alla Regione copia dei contratti condizionato e definitivo di mutuo, con il piano di ammortamento calcolato secondo quanto stabilito al comma 3.

     4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in forma attualizzata [3].

     4 ter. I criteri e le modalità per l’attuazione del comma 4 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [4].

 

Capo II

Garanzie Fidejussorie

 

     Art. 7. (Finalità, soggetti destinatari e opere ammesse).

     1. La Regione può assistere con propria garanzia fidejussoria, di natura sussidiaria, da concedersi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Capo, gli operatori ammessi ai finanziamenti indicati all'articolo 5, lettere a), b) e c), a richiesta degli stessi.

 

     Art. 8. (Limiti della garanzia fidejussoria).

     1. Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di lire 12.000.000.000.

     2. Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte di finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'Istituto finanziatore, essi non possono coprire con garanzie proprie e comunque per non oltre il 70 per cento della somma mutuata ed entro il limite massimo di lire 400.000.000.

     3. Nel caso di garanzia prestata per i finanziamenti di cui alla lettera c) dell'articolo 5, la fidejussione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto di vendita o del valore di perizia se quest'ultimo risulta inferiore a quello contrattuale.

     4. La garanzia si estende per la parte di finanziamento garantita fino alla totalità delle passività che gli Istituti di Credito convenzionati dimostrano di aver subito per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coattivo nei confronti del soggetto finanziato.

     5. La garanzia regionale si estingue con il rientro delle prime quote di capitale fino alla concorrenza con la somma garantita.

     6. La determinazione delle perdite viene riferita al giorno in cui il relativo provvedimento, per il quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvato dalla Regione.

 

     Art. 9. (Modalità per la richiesta della garanzia fidejussoria).

     1. La richiesta di garanzia fidejussoria, se non contestuale con la domanda di contributo in conto interessi, deve essere inoltrata, contemporaneamente, in originale alla Regione ed in copia all'Istituto di Credito mutuante.

 

     Art. 10. (Istruttoria).

     1. Qualora la richiesta di garanzia fidejussoria sia presentata contestualmente alla domanda di contributo, per l'istruttoria e per la concessione della garanzia si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 16.

     2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia successiva alla domanda di contributo, l'Istituto di Credito provvede alla relativa istruttoria e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria copia dell'istanza.

     3. La Regione, qualora giudichi insufficiente o incompleta l'istruttoria dell'Istituto di Credito, può richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'Istituto stesso a rivedere, se del caso, le proprie decisioni.

 

     Art. 11. (Disposizioni relative alla garanzia fidejussoria).

     1. La Regione comunica all'Istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia.

     2. Gli Istituti di Credito convenzionati comunicano alla Regione per ogni singolo contratto di mutuo:

     a) la data di stipulazione e l'importo totale del mutuo, nonché l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del mutuo garantita;

     b) le rinunce ai mutui già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate.

     3. Nel contratto stipulato con l'Istituto di Credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovrà dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte.

     4. Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata l'esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'Istituto di Credito può dar corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della garanzia regionale.

 

     Art. 12. (Recupero delle passività).

     1. Qualora il beneficiario non provveda al pagamento delle rate di mutuo gli Istituti di Credito, trascorsi non più di cinque mesi dalla seconda rata consecutiva non pagata, salvo proroghe espressamente autorizzate dalla Regione, procedono all'azione giudiziaria volta al recupero del credito.

     2. Gli Istituti di Credito prima di procedere all'esperimento di eventuali procedure concorsuali devono richiedere il nulla osta della Regione che decide in merito.

     3. Alla chiusura delle procedure concorsuali gli Istituti di Credito chiedono alla Regione, che provvede, il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

     4. Qualora dopo la liquidazione delle passività la situazione patrimoniale del debitore risulti tale da permettere nuove possibilità di recupero, gli Istituti di Credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione ed a procedere alle ulteriori azioni esecutive.

 

     Art. 13. (Inefficacia o revoca della garanzia fidejussoria).

     1. La garanzia è inefficace e la Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'Istituto di Credito mutuante quando l'Istituto stesso:

     a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui è subordinata la garanzia regionale;

     b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;

     c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui si sia reso responsabile il mutuatario.

     2. La Regione, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa, previa contestazione all'Istituto di Credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

     3. La garanzia è revocata dalla Regione quando ricorrono le condizioni per la revoca dei contributi di cui al Titolo IV.

     4. In tale caso gli Istituti di Credito, pena la decadenza dal beneficio della garanzia, devono iniziare entro i successivi novanta giorni l'azione per il recupero del credito assistito dalla fidejussione revocata, secondo le modalità di cui all'articolo 12, dandone inoltre formale comunicazione, nel medesimo termine, alla Regione.

 

TITOLO IV

NORME COMUNI, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 14. (Divieto di cumulo).

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione e da altri enti pubblici.

     2. Nell'ambito della presente legge, e con riferimento allo stesso esercizio turistico o ricettivo, è consentito, per interventi diversi da quelli incentivati, presentare successive istanze purché il contributo relativo all'istanza precedente sia stato già concesso.

 

     Art. 15. (Modalità operative).

     1. Le domande di contributo devono riferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

     a) relazione illustrativa dell'intervento;

     b) computo metrico estimativo comprendente l'intero investimento;

     c) preventivi di spesa per le opere non murarie.

     2. Il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda di contributo ed i relativi allegati.

     3. Le domande di contributo sono ogni quattro mesi inserite, nel corso dell'anno di presentazione, in graduatorie distinte per azione, con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa [5].

 

     Art. 16. (Criteri di concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, ripartisce annualmente tra le varie azioni i distinti stanziamenti di bilancio e individua i criteri per la concessione dei contributi, assegnando priorità agli investimenti realizzati in aree non comprese tra quelle eligibili agli interventi comunitari Obiettivo 2 approvate dalla Commissione UE con Decisione C [2000] 2327 del 27 luglio 2000 e non comprese tra quelle ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'Obiettivo 2 e le opere che risultino cantierabili al momento dell'approvazione delle graduatorie e garantendo in ogni caso a favore delle piccole e medie imprese turistiche una quota delle risorse disponibili non inferiore al sessanta per cento [6].

 

     Art. 17. (Vincolo di destinazione).

     1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.

     2. Negli altri casi è richiesta la presentazione di un formale atto di impegno a destinare e mantenere, per lo stesso periodo, le opere ed i beni oggetto del contributo per le stesse finalità per cui questo è stato concesso.

     3. La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile o la liberazione dell'atto formale di impegno quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 18. (Revoca o riduzione del contributo).

     1. Il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:

     a) vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa o dimostrativa della immediata cantierabilità;

     b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato dal Comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione;

     c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;

     d) non vengano rispettati il vincolo o l'impegno di cui all'articolo 17;

     e) sia cessata, o mai iniziata, l'attività turistica o ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.

     2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) può essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purché la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

     3. Le somme comunque recuperate sono iscritte, per le stesse finalità, in appositi capitoli dell'entrata e della spesa.

 

     Art. 19. (Rapporti con gli Istituti di Credito).

     1. I rapporti tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti relativi alle operazioni di cui al Titolo III sono disciplinati con apposite convenzioni approvate dalla Regione.

 

     Art. 20. (Quota di riserva per calamità naturali).

     1. Nell'ambito dei distinti stanziamenti di bilancio la Regione provvede ad accantonare una quota non inferiore al 10 per cento del loro ammontare da utilizzare, nel corso dell'anno, a sostegno degli eventuali programmi di recupero predisposti dalle aziende ricettive indicate dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni nonché dalle locande, dagli stabilimenti balneari, dalle case per ferie, dagli ostelli per la gioventù, dai rifugi alpini o escursionistici colpiti da calamità naturali o da situazioni di grave danno ambientale, riconosciute dalla Giunta regionale.

     2. Le procedure per la definizione delle opere ammissibili, l'individuazione dei soggetti destinatari e la concessione ed erogazione dei contributi, nei limiti di quanto indicato rispettivamente agli articoli 4 e 6, sono fissate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. (Delega alle Province).

     1. Le funzioni amministrative indicate agli articoli 4 comma 1 lettere a) e b), 6 comma 1 lettera a), sono delegate alle Province.

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e successive modificazioni.

     3. La Regione ripartisce annualmente le risorse disponibili sulla base del numero degli esercizi alberghieri ed all'aria aperta e degli stabilimenti balneari operanti nei singoli territori provinciali e provvede alle opportune modifiche in relazione alle effettive esigenze di spesa rilevate.

 

     Art. 22. (Disposizioni per l'esercizio della delega).

     1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

     4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

     5. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 la Giunta regionale, annualmente, dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 23. (Modalità di applicazione degli aiuti).

     1. I contributi sono concessi nell'ambito del regime "de minimis" secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla decisione 96/C 68/06 della Commissione Europea del 6 marzo 1996.

 

     Art. 24. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio nonché con altri fondi pubblici destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2008, n. 15 con decorrenza 1° luglio 2008.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 7 maggio 2002, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 7 maggio 2002, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.