§ 3.1.45 - L.R. 15 novembre 1996, n. 49.
Istituzione e disciplina delle locande.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:15/11/1996
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Locande).
Art. 2.  (Requisiti).
Art. 3.  (Autorizzazione).
Art. 4.  (Norma transitoria).


§ 3.1.45 - L.R. 15 novembre 1996, n. 49. [1]

Istituzione e disciplina delle locande.

(B.U. 11 dicembre 1996, n. 22).

 

     Art. 1. (Locande).

     1. Sono denominate locande le aziende ricettive alberghiere, così definite dall'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e integrazioni, che non raggiungono il numero minimo di sette camere ivi prescritto, pur possedendone almeno tre.

     2. Le locande sono equiparate, a tutti gli effetti, agli alberghi a 1 stella e alle stesse si applicano le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti.

     3. Le locande adottano come segno distintivo quello previsto per gli alberghi, con la dicitura locanda e senza l'indicazione delle stelle.

 

     Art. 2. (Requisiti).

     1. Le locande devono possedere i requisiti indicati come obbligatori per gli alberghi a 1 stella dalla tabella B allegata alla legge regionale 11/1982, senza ricorso all'attribuzione del punteggio di cui alla tabella A allegata alla stessa legge.

     2. L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, mediante apposita certificazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

     3. Le locande possono svolgere la propria attività, oltre che nella "casa madre", anche in dipendenze, purché ubicate non oltre i 100 metri di distanza. Nelle dipendenze è consentito sistemare l'intera dotazione di camere.

 

     Art. 3. (Autorizzazione).

     1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle locande è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal comune entro novanta giorni dalla richiesta, con l'indicazione del numero dei posti letto e del periodo di apertura.

     2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

     3. I titolari o i gestori della suddetta attività ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.