§ 2.1.41 - L.R. 6 settembre 1984, n. 46.
Tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/09/1984
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge e specificazione degli interventi).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 3 bis.  (Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni).
Art. 4.  (Compiti delle Unità sanitarie locali).
Art. 5.  (Presidi privati di medicina dello sport).
Art. 6.  (Educazione sanitaria).
Art. 7.  (Tutela delle attività fisico-sportive che si svolgono nell'ambito scolastico e nelle fasi locali dei giochi della gioventù e delle attività motorio-formative e sportive non agonistiche in genere). [...]
Art. 8.  (Tutela delle attività sportivo-agonistiche).
Art. 9.  (Controlli antidoping).
Art. 10.  (Commissione regionale di appello).
Art. 11.  (Comitato di controllo per la medicina dello sport).
Art. 12.  (Compensi).
Art. 13.  (Adempimenti degli organizzatori).
Art. 14.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 15.  (Gratuità delle prestazioni).
Art. 16.  (Copertura finanziaria).


§ 2.1.41 - L.R. 6 settembre 1984, n. 46. [1]

Tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. 3 ottobre 1984, n. 40).

 

Art. 1. (Finalità della legge e specificazione degli interventi).

La presente legge regionale disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite dall' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle Unità sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela sanitaria delle attività sportive intese quali strumenti per un efficace sviluppo psicofisico, per il mantenimento della salute e per la prevenzione ed il recupero di stati patologici.

Tali funzioni comprendono:

a) la promozione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie (ludiche o formative) e sportive;

b) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per le attività sportive che si svolgono nell'ambito scolastico;

c) l'accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per la partecipazione alle fasi locali dei giochi della gioventù;

d) l'accertamento e l'eventuale certificazione di buona salute per coloro che praticano o intendono praticare attività motorio-formativa o attività sportiva non agonistica;

e) l'accertamento di idoneità per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano;

f) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell'accertamento dell'idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistica, ivi compresi i partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventù;

g) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti;

h) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano l'attività sportivo-agonistica;

i) gli accertamenti diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;

l) i controlli antidoping;

m) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento permanente del personale sanitario.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi).

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a coloro i quali:

a) praticano o intendono praticare, individualmente o in forma organizzata, attività motorio-formative o attività sportive non agonistiche ivi comprese quelle inserite in programmi terapeutici o riabilitativi;

b) svolgono attività fisico-sportiva in ambito scolastico;

c) praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistica ad ogni livello prevista dalle federazioni sportive nazionali o da enti sportivi riconosciuti.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

La Regione nella materia oggetto della presente legge:

a) esercita le funzioni programmatorie e di indirizzo e coordinamento previste dal titolo III della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993);

b) promuove l'aggiornamento professionale del personale delle aziende sanitarie in collaborazione con l'Università, la Federazione regionale degli Ordini dei Medici e la Federazione medico sportiva italiana;

c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità a seguito di ricorso avverso i giudizi di non idoneità per la pratica di attività sportivo-agonistiche di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera f) della presente legge;

d) istituisce un osservatorio epidemiologico regionale delle condizioni fisiopatologiche che attengono alla pratica sportiva con particolare riferimento alle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questa conseguono.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma nonché per l'esame di problemi di carattere scientifico, educativo, tecnico- organizzativo connessi all'attività motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attività sportive, la Regione può avvalersi dell'apporto dell'Università degli Studi di Genova sulla base di specifici protocolli di intesa.

 

     Art. 3 bis. (Soggetti competenti agli accertamenti e alle certificazioni).

Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti, di norma:

a) nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unità Sanitarie Locali;

b) presso centri privati autorizzati e accreditati dalle Unità Sanitarie Locali;

c) da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione.

 

     Art. 4. (Compiti delle Unità sanitarie locali).

Le Unità Sanitarie Locali provvedono agli interventi indicati all'articolo 1 mediante i propri servizi.

Agli accertamenti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), h), i), l), provvedono i medici dipendenti o convenzionati, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con l'Unità Sanitaria Locale, specialisti nella specifica branca relativa all'accertamento richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, per i prelievi di sostanze biologiche.

La certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale in cui l'atleta risiede ovvero quella in cui l'atleta è domiciliato per motivate ragioni di tesseramento sportivo. In questo secondo caso l'Unità Sanitaria Locale è tenuta a trasmettere copia del certificato alla Unità Sanitaria Locale di residenza dell'atleta.

Sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, altresì, le strutture pubbliche e private accreditate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino del Servizio Sanitario Nazionale) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 5. (Presidi privati di medicina dello sport).

Possono essere autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso presidi sanitari non accreditati o ambulatori medici privati, autorizzati ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private.

L’accertamento di idoneità all’attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all’interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei medici autorizzati a svolgere l'attività certificatoria, precisando le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare e il codice identificativo dello specialista. La Giunta regionale determina, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) le modalità di rilascio all'interessato della certificazione di idoneità nonché le modalità con le quali la certificazione è comunicata e tenuta a disposizione delle Unità Sanitarie Locali al fine di integrare l'attività specialistica privata con le funzioni proprie del Servizio Sanitario Nazionale.

Il venir meno dei requisiti di cui al primo comma ovvero l'inosservanza di quanto disposto ai sensi dei commi secondo e quarto comporta, previa diffida, la cancellazione dello specialista dall'elenco dei medici autorizzati a svolgere l'attività certificatoria.

Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei Medici, determina le tariffe per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

 

     Art. 6. (Educazione sanitaria).

Gli interventi di educazione sanitaria relativi alla pratica dell'attività motorio-sportiva previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera a) della presente legge sono correlati armonicamente con gli interventi di educazione alimentare ed ecologica e tendono in particolare:

a) a promuovere gli interessi per quelle attività motorie e sportive che agevolino lo sviluppo psicofisico o che meglio contribuiscano al mantenimento dello stato di benessere fisico e che corrispondano alle attitudini somato-psichiche dell'individuo;

b) a prevenire alterazioni e danni psico-fisici connessi allo svolgimento di attività sportive.

 

     Art. 7. (Tutela delle attività fisico-sportive che si svolgono nell'ambito scolastico e nelle fasi locali dei giochi della gioventù e delle attività motorio-formative e sportive non agonistiche in genere).

Gli accertamenti e le certificazioni previste all'articolo 1, secondo comma, lettere b), c) e d) della presente legge sono effettuati secondo le rispettive competenze dai medici addetti alla medicina scolastica, dai medici pediatri e dai medici generici dipendenti o convenzionati con le Unità sanitarie locali ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, con esclusione di quelli che praticano individualmente attività motorio formative e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , devono sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.

 

     Art. 8. (Tutela delle attività sportivo-agonistiche).

La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti, a norma dell'articolo 1, secondo comma, del d.M. Sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile).

L'età ed il sesso per accedere alle singole attività sportivo- agonistiche nonché gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del d.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica è demandato esclusivamente al medico specialista in medicina dello sport ovvero al medico in possesso dell'attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (tutela sanitaria delle attività sportive).

Per quanto riguarda la scheda di valutazione medico-sportiva, il certificato di idoneità, la sua validità ed efficacia, la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del d.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati, risulti la non idoneità alla attività agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed alla competente Unità Sanitaria Locale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato, può proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all'articolo 10.

Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere, a giudizio del medico curante, l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportivo-agonistica, l'interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell'attività interrotta agli specifici accertamenti sanitari. A tal fine l'interessato è tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualità di atleta ed a comunicare alla società sportiva di appartenenza l'eventuale richiesta di accertamenti sanitari.

La Giunta regionale definisce le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo, strettamente personale, ad uso medico sportivo, sul quale il medico certificante l'idoneità all'attività sportiva agonistica annota:

a) le generalità dell'atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società sportiva di appartenenza;

d) la data della visita di idoneità;

e) l'esito finale della visita;

f) altre indicazioni ritenute utili.

 

     Art. 9. (Controlli antidoping).

I prelievi di sostanze biologiche possono essere effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico sportiva italiana, dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall'Unità Sanitaria Locale e, in mancanza, da altro personale medico appartenente all'area dipartimentale "Prevenzione", in sostituzione delle figure mediche indicate all'articolo 5 primo comma della legge 1099/1971.

Gli esami e le analisi dei campioni sono effettuati con le procedure di cui all' articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 dai laboratori di igiene e profilassi dell'Unità sanitaria locale nonché dai laboratori della federazione medico sportiva italiana.

Fino all'entrata in vigore della legge prevista dall' art. 22 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della citata legge n. 1099/1971 .

Il medico provinciale indicato al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge 1099 del 1971 è sostituito dal responsabile del Servizio di igiene pubblica, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell'Unità sanitaria locale competente.

Qualora gli accertamenti di cui al presente articolo siano richiesti alle strutture delle Unità sanitarie locali dalle federazioni sportive nazionali o da altri enti sportivi riconosciuti i relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo in caso di esito negativo.

 

     Art. 10. (Commissione regionale di appello).

Gli accertamenti e le certificazioni avverso i giudizi di non idoneità per la pratica di attività sportivo agonistiche previsti all'articolo 3, lettera c) della presente legge sono effettuati da apposita commissione regionale di appello nominata dalla Giunta regionale e composta da:

a) un dipendente medico della Regione di livello dirigenziale con funzioni di Presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina dello sport;

c) un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti;

d) un medico specialista o docente in cardiologia;

e) un medico specialista o docente in ortopedia;

f) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Per l'accertamento davanti alla commissione l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), sono scelti fra il personale medico dipendente dalle Unità sanitarie locali o dall'Università degli studi di Genova.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componete effettivo.

E' causa di impedimento l'aver formulato o l'aver partecipato alla formulazione del giudizio contro il quale l'interessato ha presentato ricorso alla commissione regionale d'appello.

La commissione dura in carica cinque anni.

Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti e sono definitive.

I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della Regione o da un dipendente di Unità sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

 

     Art. 11. (Comitato di controllo per la medicina dello sport).

E' istituito il Comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:

a) un dirigente regionale che lo presiede e un funzionario regionale o del S.S.R. competenti in materia di medicina dello sport;

b) un rappresentante designato dall'ordine dei medici del capoluogo regionale;

c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla F.M.S.I.;

d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I..

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Il Comitato, in aderenza alle direttive regionali, svolge compiti di verifica, vigilanza e controllo di qualità sulle prestazioni e sulle attività effettuate dai medici specialisti in medicina dello sport ai fini del rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. Il Comitato verifica, altresì, annualmente la corretta applicazione della presente legge, formulando osservazioni per eventuali modifiche.

Il Comitato dura in carica tre anni e le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20).

 

     Art. 12. (Compensi).

     [Abrogato]

 

     Art. 13. (Adempimenti degli organizzatori).

Chiunque organizza attività motorio-formative, sportive agonistiche o sportive non agonistiche è tenuto a subordinarne la partecipazione alle certificazioni di idoneità previste dalla presente legge o ad altra adeguata documentazione.

Detta certificazione deve essere conservata:

a) presso le società sportive di appartenenza, per l'attività sportivo-agonistica e presso le Unità sanitarie locali;

b) presso gli organizzatori per le attività motorio-formative o sportive non agonistiche.

Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Chiunque organizza manifestazioni a partecipazione libera concernenti attività motorio-sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di pronto soccorso.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma;

b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell’articolo 5, settimo comma.

02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00.

I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 13 sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni previste al primo e secondo comma;

b) da lire 300.000 a lire 3.000.000 per le violazioni previste al terzo e quarto comma.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio sanitarie liguri individuato dal Direttore generale.

2 bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

 

     Art. 15. (Gratuità delle prestazioni).

     [Abrogato]

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 luglio 2018, n. 9.