§ 5.8.40 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 40.
Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:20/12/2001
Numero:40

§ 5.8.40 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche - disposizioni transitorie in materia di invalidi civili.

(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche). [1]

     1. Alla l.r. 38/1996 e successive modifiche:

     a) all’articolo 11, comma 1, la lettera d) è abrogata;

     b) all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, le parole da “esercitano” fino a “convenzione” sono soppresse.

 

Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche).

     1. All’articolo 151, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole “ai minori illegittimi” sono soppresse.

     2. All’articolo 191 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 192 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Art. 3. (Disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili).

     1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 151, comma 1, lettera h), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, ai fini dell’esercizio, in via transitoria, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, la Regione stipula un apposito accordo con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”.

     2. I comuni destinatari delle risorse derivanti dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, relative all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, previa stipula di un protocollo d’intesa con la Regione e con l’INPS, assegnano tali risorse all’INPS per il periodo di vigenza dell’accordo di cui al comma 1.

     3. La Regione può destinare una quota del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite massimo di un miliardo, al miglioramento del servizio inerente all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.

     4. Fino alla data di assegnazione all’INPS delle risorse ai sensi del comma 2, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 continuano ad essere esercitati dai comuni secondo quanto disposto dalla l.r. 14/1999 e successive modifiche e dai relativi provvedimenti di attuazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.