§ 4.4.94 - L.R. 20 giugno 1996, n. 22.
Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia- Montecelio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/06/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Istituzione e Classificazione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Perimetrazione.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Regolamento di attuazione.
Art. 6.  Piano dell'area.
Art. 7.  Divieti.
Art. 8.  Deroghe.
Art. 9.  Boschi cedui ed indennizzi.
Art. 10.  Gestione dei servizi.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Finanziamenti.
Art. 13.  Disposizione transitoria.


§ 4.4.94 - L.R. 20 giugno 1996, n. 22.

Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia- Montecelio.

(B.U. 1 luglio 1996, n. 18 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Istituzione e Classificazione.

     1. E' istituito il parco naturale-archeologico regionale dell'Inviolata, di seguito denominato «Parco dell'Inviolata» ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. Il parco dell'Inviolata è classificato di interesse regionale ed è inserito nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, nonché nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 394 del 1991.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il parco dell'Inviolata è istituito al fine di tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali del comprensorio. In particolare gli obiettivi dell'azione di tutela e valorizzazione sono:

     a) la preservazione e la ricostituzione dell'ambiente naturale e la valorizzazione degli aspetti botanici, faunistici e paesaggistici dell'area, a scopi culturali, didattici, scientifici e ricreativi;

     b) la valorizzazione delle presenze archeologiche e monumentali e dei complessi storico-artistico, d'intesa con le autorità dello Stato preposte alla tutela di tali beni;

     c) la programmazione e la vigilanza dell'assetto territoriale;

     d) la promozione dell'occupazione anche attraverso la valorizzazione delle forme associative del volontariato culturale e ambientale che da anni è impegnato nel territorio.

 

     Art. 3. Perimetrazione.

     1. Il parco dell'Inviolata è delimitato dai confini provvisori riprodotti nella cartografia 1:25.000 contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

     2. L'area del parco è ricompresa nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio.

     3. Entro il termine di novanta giorni dalla data del suo insediamento, l'ente parco provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali con la scritta: «Regione Lazio - sistema delle aree protette - parco naturale-archeologico dell'Inviolata» ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. La gestione del parco dell'Inviolata è affidata al Comune di Guidonia-Montecelio.

     2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e il servizio affidato, la Regione stipula con il Comune di Guidonia-Montecelio apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

     3. Il Comune di Guidonia-Montecelio provvede alla gestione del parco o a mezzo di azienda speciale, o attraverso le altre forme di gestione previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Devono comunque essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni archeologici, culturali e ambientali.

     4. Lo statuto dell'azienda definisce e disciplina il personale necessario calcolato in ragione del direttore e di un massimo di sei addetti tecnici e amministrativi. Il personale necessario alla vigilanza viene nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

     5. Il personale è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami da bandirsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'espletamento dei concorsi l'ente gestore si avvale di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

     6. In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza, un commissario ad acta.

 

     Art. 5. Regolamento di attuazione.

     1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto dell'articolo 22, comma 6, della stessa legge.

     2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, è elaborato in collaborazione con il comitato tecnico- scientifico per l'ambiente, istituito dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.

     3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.

     4. Il regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, stabilisce:

     a) la disciplina dell'organizzazione di appropriate misure e servizi per promuovere la fruizione del parco da parte di soggetti disabili;

     b) i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque in cui permettere l'accesso del pubblico ai «sentieri natura».

 

     Art. 6. Piano dell'area.

     1. Il piano dell'area è adottato dall'ente gestore ai sensi dell'articolo 25 della legge 394 del 1991. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il piano dell'area è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.

     2. Il piano dell'area, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e tenendo conto delle particolarità dell'ambiente e della finalità del parco dell'Inviolata indica:

     a) la perimetrazione definitiva;

     b) le aree da destinare a riserva generale orientata, in cui attuare i programmi di rimboschimento e di ripristino delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

     c) la definizione di precisi vincoli d'uso tali da garantire la conservazione dei valori delle preesistenze archeologiche e l'indicazione delle aree da sottoporre prioritariamente ad esproprio;

     d) gli interventi per la manutenzione ed il restauro dei monumenti già oggi parzialmente visibili, quali la Torraccia ed il Mausoleo di Monte dell'Incastro, nonché quelli per la graduale estensione degli scavi con la valorizzazione anche dei resti medioevali;

     e) la realizzazione del museo storico-didattico per la diffusione delle conoscenze del parco nel suo duplice aspetto naturale e archeologico;

     f) la ristrutturazione dei casali dell'Inviolata per la creazione di infrastrutture del parco;

     g) la creazione di sentieri pedonali e ciclabili che colleghino la zona dei casali e fra loro i siti e i punti panoramici di maggiore interesse del parco, quali Monte dell'Incastro, Monte del Sorbo, Quarto del Campanile, Marco Simone Vecchio, Laghetto di Torma Storta;

     h) gli interventi necessari alla bonifica della discarica regionale dei rifiuti, denominata dell'Inviolata, secondo le modalità fissate dall'articolo 34 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38;

     i) le aree e le strutture da destinare alla fruizione pubblica per fini di turismo sociale (maneggi, pesca sportiva nel laghetto di Torma Storta ed altro).

     3. Il Comune può per particolari motivi e sentito l'Assessorato regionale all'Ambiente disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

     4. Il Comune può stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma il cui ammontare è stabilito di concerto con l'Assessorato regionale all'Ambiente, al fine di concorrere al finanziamento della gestione del parco stesso.

     5. Sono previste particolari esenzioni e facilitazioni per le visite a scopo didattico e di ricerca scientifica.

 

     Art. 7. Divieti.

     1. Nel territorio del parco dell'Inviolata sono vietati:

     a) la caccia e l'uccellagione;

     b) la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

     c) l'abbandono dei cani ed altri animali;

     d) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitarie non connesse all'attività del parco stesso;

     e) i cambiamenti di coltura e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo modalità da stabilire sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente;

     f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;

     g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività silvocolturali, muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;

     h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

     i) i campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tali scopi. E' fatta eccezione per i fuochi connessi ad attività produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;

     l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per opere di interesse pubblico riguardanti impianti di adduzione idrica, igienico-sanitari, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per manufatti di comprovata necessità per le attività agricole, compatibili con la tutela ambientale e paesistica. E' fatta altresì eccezione per la realizzazione di un eventuale svincolo autostradale sulla bretella A24 per il miglioramento della mobilità nell'area Guidonia-Mentana previo parere favorevole delle competenti strutture regionali.

 

     Art. 8. Deroghe.

     1. Nel territorio del parco dell'Inviolata è consentito:

     a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica, nonché per ricomporre squilibri ecologici secondo le modalità e da parte degli enti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente e l'Assessorato regionale all'Ambiente;

     c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che sono indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

     d) esercitare le attività silvocolturali secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione;

     e) svolgere attività di turismo sociale nelle aree individuate dal piano dell'area;

     f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.

 

     Art. 9. Boschi cedui ed indennizzi.

     1. L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.

     2. Parte dei fondi destinati alla gestione del parco dell'Inviolata è utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo del parco stesso, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonché per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale.

     3. L'ente gestore indica annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:

     a) piano di assestamento forestale;

     b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;

     c) stime effettuate in base a sopralluoghi e compiute dall'Assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore.

     4. All'erogazione degli indennizzi può provvedere la Giunta regionale secondo la procedura di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.

 

     Art. 10. Gestione dei servizi.

     1. L'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni, sentito l'Assessorato regionale all'Ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari o utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale, esclusa la vigilanza.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco dell'Inviolata, si osservano le disposizioni contenute nella legge del 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale del 5 luglio 1994, n. 30.

     2. La sanzione minima amministrativa applicabile è stabilita nella misura di lire 50.000 (cinquantamila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

     3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente del parco dell'Inviolata, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici e ambientali.

 

     Art. 12. Finanziamenti.

     1. Per la realizzazione del parco dell'Inviolata è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa complessiva di lire 100.000.000 (centomilioni).

     2. La copertura finanziaria dell'onere, di cui al comma 1 è assicurata dalla legge di bilancio per il 1996 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 52205.

     3. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno nei limiti degli stanziamenti del capitolo n. 52207 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario successivo.

     4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono sostitutive di altri finanziamenti da parte del Ministero per i Beni culturali, del Comune di Guidonia-Montecelio e di altri enti pubblici e privati.

 

     Art. 13. Disposizione transitoria.

     1. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale e consentire l'individuazione, nell'ambito dei Piani provinciali, redatti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1995, di un idoneo sito alternativo in cui far confluire i rifiuti, la discarica regionale denominata dell'Inviolata può rimanere in esercizio fino all'esaurimento degli invasi e dei relativi volumi già autorizzati.

 

 

ALLEGATO A [1]

Cartografia

(Omissis)


[1] Allegato sostituito dall’art. 36 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.