§ 4.4.64 - L.R. 22 gennaio 1986, n. 10. - Interventi urgenti regionali per
la difesa dall'inquinamento. finanziamenti ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di Frosinone [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/01/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1.  La Regione finanzia la progettazione e l'esecuzione delle ulteriori opere necessarie agli impianti di depurazione realizzati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali di Frosinone [...]
Art. 2.  I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale interessati alle opere di cui al precedente articolo 1 presentano alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i progetti e le eventuali proposte di modifica ed integrazione, nel rispetto del disposto [...]
Art. 4.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono impegnate le somme concesse con la deliberazione di cui al precedente articolo 2 e viene autorizzata l'erogazione delle somme stesse entro i [...]
Art. 5.  All'ingegnere capo ed al direttore dei lavori, nominati dal competente organo dei consorzi, d'intesa con la Regione, spettano le attribuzioni e le responsabilità per l'esecuzione dei lavori di cui [...]
Art. 6.  Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1985-87 la spesa di L. 15.000 milioni.


§ 4.4.64 - L.R. 22 gennaio 1986, n. 10. - Interventi urgenti regionali per

la difesa dall'inquinamento. finanziamenti ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di Frosinone e Rieti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti depurazione delle acque provenienti dagli scarichi industriali.

(B.U. 10 febbraio 1986, n. 4).

 

Art. 1. La Regione finanzia la progettazione e l'esecuzione delle ulteriori opere necessarie agli impianti di depurazione realizzati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriali di Frosinone e Rieti di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per l'adeguamento degli impianti di depurazione degli scarichi industriali ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «A» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 nei termini previsti dall'articolo 13, punto 1), della medesima legge come modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Al fine della migliore e più completa utilizzazione degli impianti di depurazione esistenti possono essere ammesse al finanziamento di cui alla presente legge opere destinate ad estendere ad imprese, anche non allocate negli agglomerati industriali, l'uso delle infrastrutture suddette.

 

     Art. 2. I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale interessati alle opere di cui al precedente articolo 1 presentano alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti esecutivi delle opere necessarie, approvati dai competenti organi consortili, nel rispetto della programmazione regionale per il risanamento delle acque.

     Tali progetti, redatti a norma dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, devono essere completi ed immediatamente eseguibili, specificare i tempi previsti per la realizzazione ed essere ispirati a criteri di economicità e massimo rendimento; in particolare il progetto esecutivo relativo al depuratore del consorzio di sviluppo industriale di Frosinone dovrà tenere presente le indicazioni dello studio di fattibilità della Regione per il risanamento della Valle del Sacco.

     L'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esaminati i progetti, ed acquisito il parere dell'amministrazione provinciale competente per territorio, che dovrà essere espresso entro venti giorni dalla richiesta, li sottopone al comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, sezione lavori pubblici ed infrastrutture, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, che esprime il proprio parere, formulando, ove necessario, eventuali proposte di modifica od integrazione.

     Qualora il comitato tecnico consultivo non si esprima entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere e vi siano motivi di urgenza, la Giunta regionale può approvare il progetto prescindendo dal parere stesso.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i progetti e le eventuali proposte di modifica ed integrazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 16 della citata legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e concede agli enti interessati i finanziamenti, articolati per annualità, nei limiti della spesa di cui al successivo art. 6.

     Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

 

     Art. 4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono impegnate le somme concesse con la deliberazione di cui al precedente articolo 2 e viene autorizzata l'erogazione delle somme stesse entro i seguenti limiti:

     a) per il 30% dell'importo complessivo previsto per l'esecuzione dell'opera, escluse le eventuali somme previste per gli espropri, a dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori;

     b) per l'ulteriore 60%, a stato di avanzamento lavori;

     c) per il residuo 10%, o per il minore importo necessario, a collaudo avvenuto.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad erogare, su apposita richiesta dei consorzi, le eventuali somme che si rendessero necessarie per il pagamento delle indennità di esproprio.

 

     Art. 5. All'ingegnere capo ed al direttore dei lavori, nominati dal competente organo dei consorzi, d'intesa con la Regione, spettano le attribuzioni e le responsabilità per l'esecuzione dei lavori di cui al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

     La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice viene effettuata in corso d'opera con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     E' fatto obbligo ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di presentare all'Amministrazione regionale, alla scadenza di ogni esercizio finanziario e, comunque al completamento degli interventi previsti nella presente legge, apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzazione delle somme ricevute.

 

     Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1985-87 la spesa di L. 15.000 milioni.

     La spesa di L. 1.300 milioni prevista per l'anno 1985 graverà sullo stanziamento del cap. n. 02007 che presenta la necessaria disponibilità.

     Le somme non impegnate nell'anno 1985 saranno conservate quali «residui di stanziamento» nel successivo anno 1986.

     Alla quantificazione delle quote annuali per gli anni 1986 e 1987 ed alle relative coperture si provvederà con separato atto legislativo da emanarsi dopo l'approvazione del bilancio 1986.