§ 4.4.30 - L.R. 17 luglio 1984, n. 41. - Istituzione del parco suburbano
«Marturanum» nel comune di Barbarano Romano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/07/1984
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale «Marturanum», compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di [...]
Art. 2.  (Perimetrazione). Il parco regionale «Marturanum» è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scale 1:20.000, allegato «A» (Omissis), che costituisce parte integrante della presente [...]
Art. 3.  (Classificazione). Il parco regionale «Marturanum» è destinato alla conservazione, alla valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle [...]
Art. 4.  (Gestione). La gestione del parco «Marturanum» è affidata al comune di Barbarano Romano, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 5.  (Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione dello statuto, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell'articolo 7 [...]
Art. 6.  (Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione). Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle [...]
Art. 7.  (Regolamento di attuazione). Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni [...]
Art. 8.  (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:
Art. 9.  (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietate:
Art. 10.  (Norme particolari). All'erogazione degli eventuali indennizzi a privati per la mancata utilizzazione del patrimonio forestale, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la [...]
Art. 11.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco [...]
Art. 12.  (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base [...]
Art. 13.  (Finanziamento). Per la realizzazione del parco suburbano «Marturanum» è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 250 milioni.


§ 4.4.30 - L.R. 17 luglio 1984, n. 41. - Istituzione del parco suburbano

«Marturanum» nel comune di Barbarano Romano.

(B.U. 30 luglio 1984, n. 21).

 

Art. 1. (Istituzione). A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale «Marturanum», compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. (Perimetrazione). Il parco regionale «Marturanum» è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scale 1:20.000, allegato «A» (Omissis), che costituisce parte integrante della presente legge.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4, od in caso di inadempienza, la Giunta regionale, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta «Regione Lazio - comune di Barbarano Romano - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale suburbano "Marturanum"» ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco stesso concordati con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

 

     Art. 3. (Classificazione). Il parco regionale «Marturanum» è destinato alla conservazione, alla valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione delle risorse naturali da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse, secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco.

     Il parco regionale «Marturanum» è classificato parco suburbano, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 4. (Gestione). La gestione del parco «Marturanum» è affidata al comune di Barbarano Romano, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

     Entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco stesso, composto dal direttore più un massimo di sette addetti fra personale tecnico ed amministrativo.

     Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'Assessorato regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali.

     Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento del parco, l'ente gestore potrà avvalersi di proprio personale, nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge, o delle direttive regionali, la gestione del parco sarà curata, in via provvisoria, dalla Giunta regionale.

     Per la gestione del parco «Marturanum», l'ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico [*] nominato con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     A causa delle peculiari caratteristiche e finalità del parco «Marturanum», oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

     a) un esperto agronomo scelto tra una terna di nomi proposti dall'università di Viterbo;

     b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo (E.P.T.) di Viterbo;

     c) un perito zootecnico scelto dal comune di Barbarano Romano;

     d) un esperto nella gestione delle aree protette designato dalla Giunta regionale;

     e) un archeologo scelto tra una terna di nomi proposti della soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale;

     f) un architetto od un ingegnere urbanista nominato dal comune di Barbarano Romano.

     Presidente del comitato è il sindaco di Barbarano Romano. La segreteria del comitato è curata dal direttore del parco.

 

     Art. 5. (Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione dello statuto, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Il piano di assetto viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione che viene adottato contemporaneamente al piano di assetto.

     La deliberazione con la quale il comune adotta il piano di assetto ed il programma pluriennale di attuazione ed i relativi elaborati vengono pubblicati all'albo del comune e della provincia. Di tale pubblicazione è data notizia sul foglio degli annunci legali della provincia interessata e sui principali quotidiani locali.

     Il piano di assetto viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la sede degli enti citati, ove chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e degli elaborati del piano adottato.

     Entro i trenta giorni dalla pubblicazione ed i trenta successivi possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano presso le sedi ove il piano è depositato.

     Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il sindaco invia il piano e l'intera annessa documentazione alla Giunta regionale per il giudizio di conformità agli indirizzi di programmazione e pianificazione al livello regionale e per l'approvazione.

     Il piano di assetto è approvato con legge regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnici e consultivi della Regione.

     Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il comune non abbia adottato il piano di assetto, la Giunta regionale, in via sostitutiva e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta al Consiglio regionale la proposta di piano di assetto del parco.

     Tutte le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale di livello sub-regionale e sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale e sovracomunale.

 

     Art. 6. (Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione). Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle caratteristiche naturali del territorio interessato, formula il quadro generale dell'assetto territoriale del parco, in coerenza con le sue finalità istitutive e con gli obiettivi e le scelte di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale regionale.

     Il programma pluriennale di attuazione viene formulato ogni triennio e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

     Il programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa l'attuazione dell'assetto territoriale e socio-economico del parco, le previsioni dei tempi, dei modi, delle forme e dei mezzi finanziari necessari all'attuazione del piano di assetto.

     Il piano di assetto si compone:

     a) di un documento che descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, e fornisca indicazioni circa l'attuazione del piano in relazione alle scelte di programmazione economica ed alle previsioni dei tempi, delle forme e dei mezzi da impiegare per gli interventi;

     b) di uno studio delle caratteristiche fisiche e biotiche delle forme d'uso del territorio;

     c) di elaborati grafici, in numero e scale adeguati, necessari a riprodurre l'assetto territoriale previsto;

     d) delle norme tecniche necessarie ad integrare gli elaborati grafici ed a precisarne i contenuti,

     Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n, 46, dovrà indicare gli interventi per assicurare:

     1) la tutela degli ecosistemi e di processi ecologici essenziali;

     2) il mantenimento della più ampia diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco;

     3) l'utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi.

     A tale scopo, il piano di assetto dovrà indicare:

     a) le zone da destinare  a riserva integrale, orientata e parziale;

     b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;

     c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;

     d) il sistema delle infrastrutture necessarie per l'accesso e la utilizzazione delle diverse aree comprese nel parco ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati «sentieri natura»;

     e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da tutelare e valorizzare, nonché i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [1];

     f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive agricole, zootecniche e silvocolturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali;

     g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie;

     h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti e le relative infrastrutture;

     i) le direttive ed i criteri metodologici da osservare nella redazione e revisione dello strumento urbanistico comunale;

     l) le misure immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.

     Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale n. 46 del 1977, dovrà contenere:

     a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge ed ai contenuti del piano di assetto;

     b) i programmi per il recupero, l'incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

     c) i programmi per la valorizzazione degli allevamenti zoo-tecnici tradizionali al fine della tutela del patrimonio genetico delle razze maremmane;

     d) i programmi per la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l'approvazione di un marchio di qualità motivatamente apposto dall'ente gestore;

     e) gli indirizzi ed i programmi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

 

     Art. 7. (Regolamento di attuazione). Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti.

     L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

     Dovranno essere previste particolari facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti od associazioni riconosciuti per la promozione culturale dei cittadini.

     L'ente gestore, per particolari esigenze di tutela, potrà stabilire divieti di accesso temporanei a determinate zone del parco destinate alla tutela integrale degli ecosistemi presenti.

 

     Art. 8. (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:

     a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione, nonché la trasformazione di quelle esistenti;

     b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.

     L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigente nella provincia, è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi a fini naturalistici ed ambientali;

     c) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità di interesse dello Stato, delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole, per i centri storici e per le zone di completamento per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 [2] e per gli interventi di adempimento a leggi statali e regionali in vigore.

 

     Art. 9. (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietate:

     a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse.

     Le attività esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

     c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore in apposito contrassegno;

     d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata. L'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e dell'istituto di biologia della selvaggina potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

     e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall'ente gestore;

     f) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

     g) l'abbandono di cani.

 

     Art. 10. (Norme particolari). All'erogazione degli eventuali indennizzi a privati per la mancata utilizzazione del patrimonio forestale, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale sentito il parere dei competenti uffici e secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

     L'ente gestore, sulla base dei piani di assetto forestale di cui al precedente articolo 6, dovrà indicare annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi suddetti.

 

     Art. 11. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2 milioni.

     La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

     La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui all'articolo 8, lettera c), della presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 30 milioni.

     Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale e dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali in vigore.

 

     Art. 12. (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

 

     Art. 13. (Finanziamento). Per la realizzazione del parco suburbano «Marturanum» è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 250 milioni.

     Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21012 denominato: Contributi per la gestione del parco suburbano «Marturanum» nel comune di Barbarano Romano che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

     Alla relativa copertura finanziaria, si provvederà ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale in materia di bilancio e contabilità del 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi iscritti al capitolo n. 25842 (fondo globale) - elenco n. 4, lettera a) - del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

     All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede con successive leggi di bilancio, sulla base della relazione annuale, predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

     Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

[1] Pubblicato sulla G.U. 29/8/1977, n. 234 (S.O.) concerne la «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

[2] Pubblicata sulla G.U. 19/8/1978, n. 231, concerne le «Norme per l'edilizia residenziale».