§ 4.4.28 - L.R. 13 gennaio 1984, n. 2. - Istituzione del parco suburbano
dei Castelli romani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da [...]
Art. 2.  Il perimetro del parco suburbano dei Castelli romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1:25.000, allegata (Omissis) alla presente legge.
Art. 3.  (Statuto ed organi del consorzio). Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione del parco delibera un proprio statuto che viene approvato [...]
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  (Commissione consultiva, tecnico-scientifica).
Art. 6.  (Direttive per la perimetrazione definitiva del parco). Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio [...]
Art. 7.  A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro il [...]
Art. 8.  (Norme transitorie di salvaguardia). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1977, n. [...]
Art. 9.  (Norme particolari). Nell'ambito del parco istituito con la presente legge non si applica quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
Art. 10.  (Norme finanziarie). Per la realizzazione del parco regionale suburbano dei Castelli romani è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 500 milioni.
Art. 11.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si [...]


§ 4.4.28 - L.R. 13 gennaio 1984, n. 2. - Istituzione del parco suburbano

dei Castelli romani.

(B.U. 21 aprile 1984, n. 11, S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Istituzione). Allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, è istituito il parco regionale dei Castelli romani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il parco regionale dei Castelli romani è compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge citata ed è classificato «suburbano» ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge.

 

     Art. 2. Il perimetro del parco suburbano dei Castelli romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1:25.000, allegata (Omissis) alla presente legge.

     La gestione del parco suburbano dei Castelli romani è affidata ad un consorzio costituito dai comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Roccapriora, Velletri, dalla XI Comunità montana e dalla provincia di Roma.

     Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio di gestione del parco, secondo quanto Previsto nel successivo articolo 3.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l'Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca l'assemblea del consorzio di gestione del parco per procedere all'elezione del presidente ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

     In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario [1].

 

     Art. 3. (Statuto ed organi del consorzio). Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione del parco delibera un proprio statuto che viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti.

     Lo statuto deve prevedere, tra l'altro:

     1) la sede del consorzio;

     2) le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi per quando non previsto dalla presente legge.

     Sono organi del consorzio di gestione:

     a) l'assemblea;

     b) la giunta;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri comunali, di cui uno eletto dalla minoranza, per l'XI comunità montana e dal ciascuno dei comuni del parco, e dal presidente o suo delegato e da due consiglieri di cui uno eletto dalla minoranza per la provincia di Roma.

     Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

     Per la gestione del parco il consorzio istituisce l'ufficio tecnico costituito dal direttore, che coordina le funzioni relative alla gestione tecnica, dal segretario, responsabile delle funzioni amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista e da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali [1]a.

     Sono compiti di tale ufficio:

     a) l'esecuzione di studi e ricerche, nonché la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonché l'attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;

     b) la stesura della relazione annuale e pluriennale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di parchi e per i successivi adempimenti;

     c) le proposte per le attività turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco;

     d) la vigilanza [1]a.

     L'ente gestore è altresì autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco [1]a.

 

     Art. 4. (Omissis) [2].

 

     Art. 5. (Commissione consultiva, tecnico-scientifica). [*] Il consorzio di gestione, a supporto delle attività dell'ufficio tecnico di cui al precedente articolo 3, nomina una commissione tecnico-scientifica composta da:

     1) un esperto in problemi di idrobiologia ed acquacoltura, designato dalla Giunta regionale;

     2) un esperto in problemi del turismo e del turismo sociale, designato dalla Giunta regionale;

     3) un esperto archeologo, designato dalla Giunta regionale;

     4) un esperto in gestione delle aree protette, designato dalla Giunta regionale;

     5) un esperto in discipline ambientali e gestione delle risorse naturali, designato dal consiglio nazionale delle ricerche;

     6) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dall'università degli studi;

     7) un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale, designato dalla Giunta regionale;

     8) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale;

     9) un rappresentante per ogni associazione per la difesa dell'ambiente operante nell'ambito del territorio del parco, fino ad un massimo di tre.

 

     Art. 6. (Direttive per la perimetrazione definitiva del parco). Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula, contestualmente al piano d'assetto di cui al successivo articolo 7, una proposta di perimetrazione definitiva da approvarsi con legge regionale [2]a.

     La perimetrazione dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio da cui risultino:

     a) i caratteri geomorfologici dell'area del parco;

     b) le zone in via di dissesto idrogeologico;

     c) le falde idriche ed i bacini, il loro stato d'inquinamento e le possibilità di inquinamento;

     d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico;

     e) gli elementi di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 [3];

     f) l'utilizzazione del suolo anche attraverso l'elaborazione di una carta agropedologica;

     g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;

     h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;

     i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa [4].

 

     Art. 7. A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere fra l'altro, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per:

     a) l'assetto forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione selvicolturale;

     b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

     c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

     d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale [5].

     Il piano di assetto deve altresì indicare:

     1) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

     2) le zone da destinare a riserva naturale orientata;

     3) le zone da destinare a riserva parziale;

     4) i monumenti naturali;

     5) le aree da destinare alla fruizione pubblica per finalità turistiche, didattiche ed educative.

     Il piano di assetto deve altresì recepire la «strada dei vini», in conformità alla legge regionale 31 gennaio 1983 n. 12.

     Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al parco stesso ed altresì mantenere le attività economiche tradizionali della raccolta dei funghi ed altri prodotti spontanei del sottobosco [6].

 

     Art. 8. (Norme transitorie di salvaguardia). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo:

     1) nelle zone residenziali non classificabili come «zone A o B» del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno del 2 aprile 1968 [7] e salvo che non si tratti di interventi in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 [8] e successive modificazioni ed integrazioni, l'edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano regolatore generale. I suddetti strumenti urbanistici attuativi che non siano stati già definitivamente approvati o, se trattasi di lottizzazioni, già stipulate, debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione entro il termine di novanta giorni da quando la richiesta sia pervenuta all'Assessorato regionale all'urbanistica. L'autorizzazione è data con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni da quando la richiesta sia pervenuta alla commissione medesima. L'autorizzazione si intende concessa se non intervenga nel termine stabilito il provvedimento presidenziale. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre;

     2) nelle zone classificate agricole l'edificazione non può superare il limite di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 10.000 metri quadrati salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;

     3) nelle zone boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ancorché percorse dal fuoco ed all'interno dei bacini dei laghi, l'edificazione non può superare il limite di 0,001 metro cubo per metro quadrato, salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive [9].

     E' inoltre vietato:

     a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;

     b) aprire nuove cave o riattivare quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti potranno continuare al solo fine del ripristino ambientale secondo progetti approvati dai competenti organi regionali e per un periodo non superiore a mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole.

     Nel territorio del parco delimitato con la linea continua nella planimetria allegata, è altresì vietato:

     a) esercitare la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo; la cattura di specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della ricerca scientifica sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità del parco, preventivamente approvato dalla Giunta regionale;

     b) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque del lago di Albano (o Castel Gandolfo). Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

     1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti ed agli organismi per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità;

     2) natanti con motore a combustione interna non superiore a quattro cavalli vapore all'asse, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca categoria A, che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale e che abbiano la residenza nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge;

     3) motoscafi in servizio presso la federazione italiana canottaggio con i soli compiti necessari allo svolgimento delle regate e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi;

     4) motoscafi di società affiliate alla federazione italiana sci nautico, che esercitano l'attività di scuola nautica e che risultano iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione è demandato il regolamento della scuola, che deve essere sottoposto alla competente commissione consiliare permanente della Regione Lazio [1]0.

     c) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi. Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

     1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, ad enti ed organismi che, nello svolgimento dei compiti di istituto effettuino servizi di pubblica utilità;

     2) natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiore a cinque cavalli vapore, di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A" che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale, e in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore del parco [1]1.

 

     Art. 9. (Norme particolari). Nell'ambito del parco istituito con la presente legge non si applica quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 10. (Norme finanziarie). Per la realizzazione del parco regionale suburbano dei Castelli romani è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 500 milioni.

     Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato: «Contributi per la gestione del parco regionale suburbano dei Castelli romani» che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

     La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'articolo 20. quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25842 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del quarto programma) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

     Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti agli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

     All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

     Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istituite ed al funzionamento del parco stesso.

 

     Art. 11. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate dagli organi di polizia urbana o rurale, dagli agenti giurati dell'ente gestore del parco, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.

     La sanzione amministrativa minima per le violazioni della presente legge, delle disposizioni contenute nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione è fissata in L. 50.000 raddoppiate in caso di recidività.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 64/1984.

[1]1a Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 63/1990.

[1]1a Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 63/1990.

[1]1a Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 63/1990.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 64/84.

[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 63/1990.

[3] Pubblicata sulla G.U. 8/8/1939, n. 184, concernente la «Tutela delle cose di interesse artistico e storico».

[4] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 64/1984.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 63/1990.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 64/1984.

[7] Pubblicato sulla G.U. 16/4/1968, n. 97, concerne i «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati  alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765».

[8] Pubblicata sulla G.U. 30/4/1962, n. 111, concerne le «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

[9] Comma così modificato e seguito dall'abrogazione dell'originario punto 4), dell'art. 6 della L.R. 64/1984.

[1]10 Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 64/1984.

[1]11 Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 63/1990.