§ 4.1.132 - L.R. 26 luglio 2002, n. 25.
Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/07/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità e attività).
Art. 2.  (Toponomastica).
Art. 3.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 4.  (Funzioni e compiti dei comuni e delle province).
Art. 5.  (Criteri, modalità e limiti per la concessione dei contributi).
Art. 6.  (Commissione regionale per la toponomastica).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30).
Art. 8.  (Disposizione transitoria).
Art. 9.  (Disposizione finanziaria).


§ 4.1.132 - L.R. 26 luglio 2002, n. 25.

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale.

(B.U. 20 agosto 2002, n. 23 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Finalità e attività).

     1. La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico - culturale del Lazio e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in coerenza con l’articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con l’articolo 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove, nell’ambito del territorio regionale, anche in collaborazione con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, attività tese:

     a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica, mediante, in particolare, lo studio della documentazione archivistica e cartografica, ricerche, convegni e pubblicazioni, anche allo scopo di favorire l’acquisizione dei toponimi antichi e autentici già in uso in passato e successivamente obliterati o alterati, mutati o soppressi;

     b) alla conservazione della toponomastica esistente soprattutto nelle aree soggette ad urbanizzazione e nelle circoscrizioni territoriali dei comuni soggetti ad incorporazione, aggregazione e modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30;

     c) alla valorizzazione della toponomastica attraverso l’apposizione di appropriata segnaletica;

     d) alla individuazione dei cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo.

 

     Art. 2. (Toponomastica).

     1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende:

     a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;

     b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali;

     c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. La Regione provvede a favorire e a coordinare la promozione e l’attuazione da parte degli enti locali delle attività previste dall’articolo 1, attraverso:

     a) la concessione di contributi;

     b) l’adozione di appositi indirizzi tesi a garantire il perseguimento di obiettivi comuni e integrati nell’ambito regionale;

     c) l’istituzione, presso l’assessorato competente in materia di cultura, dell’archivio della toponomastica laziale, quale specifica banca dati all’interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali, a fini conoscitivi e informativi in favore degli enti locali, degli altri enti pubblici e soggetti privati interessati;

     d) l’istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale di un albo dei cittadini del Lazio che si siano particolarmente distinti in Italia o all’estero per meriti culturali, artistici, scientifici o imprenditoriali.

     2. La Regione provvede, altresì, a:

     a) organizzare convegni, attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazione e ogni altra attività finalizzata alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione della toponomastica;

     b) assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione di particolare interesse per la toponomastica laziale.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti dei comuni e delle province).

     1. I comuni e le province, singoli o associati, oltre a promuovere ed attuare, nell’ambito delle rispettive competenze, le attività di cui all’articolo 1, provvedono agli adempimenti indicati, rispettivamente, ai commi 2 e 3.

     2. I comuni:

     a) effettuano, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della toponomastica relativa al proprio territorio e trasmettono alla provincia competente il relativo elenco;

     b) comunicano alla provincia competente ogni variazione della toponomastica esistente entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

     3. Le province:

     a) inviano alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, lettera a);

     b) inviano alla Regione, con cadenza annuale, gli aggiornamenti relativi alle variazioni della toponomastica comunicate dai comuni ai sensi del comma 2, lettera b).

 

     Art. 5. (Criteri, modalità e limiti per la concessione dei contributi).

     1. Ai fini della concessione agli enti locali dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale, in particolare, sono stabiliti:

     a) le modalità per la redazione e la presentazione delle istanze di concessione dei contributi;

     b) i criteri per la valutazione delle istanze e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;

     c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo e la percentuale dei contributi concedibile, che comunque non può superare l’ottanta per cento delle spese, nonché le modalità di erogazione;

     d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del contributo con altre agevolazioni pubbliche;

     e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

     2. Gli enti locali presentano alla Regione le istanze per la concessione dei contributi entro il termine e agli effetti stabiliti dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.

 

     Art. 6. (Commissione regionale per la toponomastica).

     1. E’ istituita, presso l’assessorato competente in materia di cultura, la commissione regionale per la toponomastica, quale organo di consulenza e assistenza tecnico — scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

     La commissione esercita i seguenti compiti:

     a) definisce i criteri metodologici e scientifici per l’attività di studio e di ricerca finalizzata alla realizzazione dell’archivio della toponomastica laziale previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c);

     b) presenta alla Giunta regionale proposte per l’adozione degli indirizzi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b) e per la promozione e l’attuazione delle attività ai sensi del medesimo articolo 3;

     c) esprime pareri sulla graduatoria di concessione dei contributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e su eventuali questioni, ad essa sottoposte, inerenti la toponomastica;

     d) esprime pareri non vincolanti sulla denominazione dei comuni e delle circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 30/1996, nel rispetto dei seguenti criteri:

     1) in caso di fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il più possibile identificativo delle entità amministrative preesistenti;

     2) in caso di costituzione in comune autonomo di parti del territorio di uno o più comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo il più possibile identificativo della zona interessata;

     e) esprime, su richiesta dei comuni, pareri non vincolanti in merito alla denominazione delle borgate e delle frazioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     3. La commissione è composta da:

     a) un docente universitario esperto in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico — culturali, con funzioni di Presidente;

     b) due esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali;

     c) un dirigente regionale competente in materia di cultura;

     d) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica;

     e) un dirigente regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;

     f) un rappresentante dell’Unione regionale province del Lazio (URPL);

     g) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);

     h) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) delegazione Lazio;

     i) un rappresentante della Legautonomie Lazio;

     l) un rappresentante della Società romana di storia patria;

     m) un rappresentante della Soprintendenza regionale ai beni culturali del Lazio;

     n) un rappresentante della Sovrintendenza ai beni culturali del comune di Roma.

     4. Il rappresentante di cui al comma 3 lettera m) è designato ai sensi dell’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     5. Ai componenti della commissione esterni all’amministrazione regionale è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30).

     1. All’articolo 2, comma 1, della l.r. 30/1996 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Disposizione transitoria).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), a valere per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono presentate entro un apposito termine stabilito dalla deliberazione di cui all’articolo 5, comma 1, anche in deroga a quello indicato dall’articolo 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche.

 

     Art. 9. (Disposizione finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere a) e b) si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e all’istituzione nell’ambito dell’unità previsionale di base G23 di appositi capitoli concernenti: “Contributi agli enti locali per attività concernenti la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale” con lo stanziamento di euro 25 mila 822,85 e “spese per iniziative della Regione in materia di toponomastica” con lo stanziamento di euro 12 mila 911,42 per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003.

     2. Alla copertura dell’onere complessivo di euro 38 mila 734,27 di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all’unità previsionale di base T21 per l’anno 2002 in termini di competenza e cassa e per il 2003 in termini di competenza.

     3. Alla spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti esterni della commissione di cui all’articolo 6 si fa fronte con l’apposito stanziamento iscritto all’unità previsionale di base R21 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2002 e alla corrispondente unità previsionale di base degli esercizi successivi.