§ 3.12.7 - L.R. 10 maggio 1990, n. 42.
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 energia
Data:10/05/1990
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per la produzione, il [...]
Art. 2.  Autorizzazioni.
Art. 2 bis.  (Comunicazione di inizio di attività).
Art. 3.  Domande. 1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercitare nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonché a variare il tracciato di quelle esistenti, dirette [...]
Art. 4.  Osservazioni ed opposizioni. 1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, sesto comma, nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia [...]
Art. 5.  Istruttoria. 1. Il settore opere e lavori pubblici decentrato entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità previste dai precedenti articoli 3 e 4 trasmette gli atti, muniti della propria [...]
Art. 6.  Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche o con territori soggetti a vincoli. 1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie [...]
Art. 7.  Autorizzazioni all'inizio immediato dei lavori. 1. L'autorizzazione in via provvisoria di cui all'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata dal Presidente della Giunta [...]
Art. 8.  Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. 1. Col provvedimento di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare impianti elettrici può essere dichiarata, a richiesta, la pubblica utilità [...]
Art. 9.  Disposizioni urbanistiche. 1. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui [...]
Art. 10.  Obblighi conseguenti alle autorizzazioni. 1. Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge è tenuto ad attenersi, sotto la propria [...]
Art. 11.  Collaudo degli impianti elettrici e delle relative opere accessorie. 1. Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni, devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di [...]
Art. 12.  Nomina del collaudatore. 1. La nomina del collaudatore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 13.  Amovibilità ed inamovibilità degli impianti. 1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibili [...]
Art. 14.  Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse. 1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico [...]
Art. 15.  Asservimento definitivo, espropriazione occupazione in via d'urgenza ed accesso. 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di asservimento definitivo o [...]
Art. 16.  Determinazione delle indennità. 1. L'indennità per l'espropriazione è determinata in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di espropriazione per pubblica [...]
Art. 17.  Indennità a regioni, province e comuni. 1. Per gli oneri costituiti sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità [...]
Art. 18.  Sanzioni amministrative. 1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell'autorizzazione, comporta [...]
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Norma finale. 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle domande di autorizzazione inoltrate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 21.  Abrogazione. 1. La presente legge sostituisce quella di analogo oggetto approvata nella seduta del 14 dicembre 1989 e non ancora promulgata.


§ 3.12.7 - L.R. 10 maggio 1990, n. 42.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV.

(B.U. 30 maggio 1990, n. 15).

 

Art. 1. Finalità. 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque, e di ogni altra opera accessoria, aventi tensione non superiore a 150 kV.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 2. Autorizzazioni.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale ai lavori pubblici, se delegato, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo e delle relative opere accessorie.

     2. Il parere del comitato tecnico consultivo regionale non è necessario qualora non siano state presentate osservazioni ed opposizioni a norma del successivo articolo 4, primo e secondo comma, o nella ipotesi che l'istante abbia accettato le condizioni imposte.

     3. [1].

 

     Art. 2 bis. (Comunicazione di inizio di attività). [2]

     1. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

     a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;

     b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;

     c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.

     2. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche del competente organo di controllo relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

     3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative planimetrie e della autocertificazione di conformità alle vigenti normative.

 

     Art. 3. Domande. 1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercitare nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonché a variare il tracciato di quelle esistenti, dirette all'autorità competente ai sensi del precedente articolo 2, primo comma, debbono essere presentate all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti. Qualora la linea interessi il territorio di due o più settori opere e lavori pubblici decentrati, la domanda deve essere presentata a quello nel cui territorio il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

     2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'E.N.E.L. (Ente nazionale per l'energia elettrica), ai sensi dell'articolo 4, numeri 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

     3. Gli enti di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche ovvero, qualora l'atto di concessione sia ancora in fase istruttoria, copia dell'istanza inoltrata all'organo competente, purché sia stata emessa l'autorizzazione preliminare del Ministero dell'industria e commercio, di cui deve essere pure allegata copia.

     4. Gli istanti sono tenuti a trasmettere copia delle domande e del piano tecnico delle opere da costruire al Ministero delle poste e telecomunicazioni (CIRCOSTEL), all'assessorato regionale per la tutela ambientale, all'assessorato regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, all'autorità militare ed ai comuni, nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, per ottenere i necessari nulla osta.

     5. Nelle ipotesi di cui al successivo articolo 6 gli istanti sono altresì tenuti a trasmettere copia della domanda e del piano tecnico alle amministrazioni ed enti competenti a rilasciare i previsti nulla osta.

     6. Gli istanti debbono effettuare, a loro cura e spese, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'apposito avviso di presentazione della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione dell'avviso stesso nell'albo pretorio dei comuni interessati, detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso il competente settore opere e lavori pubblici decentrato e presso le segreterie comunali dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni nonché l'indicazione del luogo dove debbono essere presentate le osservazioni e le opposizioni di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. Osservazioni ed opposizioni. 1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, sesto comma, nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni od opposizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato. Entro i successivi trenta giorni il settore opere e lavori pubblici decentrato comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute e lo invita a controdedurre.

     2. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 3, quarto e quinto comma, debbono comunicare allo stesso settore opere e lavori pubblici decentrato e per conoscenza all'ente richiedente l'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie determinazioni, osservazioni ed opposizioni specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.

     3. Alle eventuali condizioni ed osservazioni poste dalle amministrazioni ed enti di cui al precedente secondo comma, il richiedente l'autorizzazione presenterà le proprie controdeduzioni o la dichiarazione di accettazione delle condizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato.

     4. Sul merito delle osservazioni ed opposizioni nonché sulle eventuali controdeduzioni pervenute, il settore opere e lavori pubblici decentrato riferisce in sede di relazione istruttoria.

 

     Art. 5. Istruttoria. 1. Il settore opere e lavori pubblici decentrato entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità previste dai precedenti articoli 3 e 4 trasmette gli atti, muniti della propria relazione conclusiva e del parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici presso il settore sistemi infrastrutturali dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, per l'ulteriore corso del provvedimento autorizzativo.

     2. L'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo 2 ed entro novanta giorni nei rimanenti casi, trasmette alla Giunta il provvedimento autorizzativo per la sua ratifica, dandone notizia all'istante.

     3. Le spese relative agli atti d'istruttoria sono a carico dell'istante.

 

     Art. 6. Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche o con territori soggetti a vincoli. 1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità ed enti interessati.

     2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

 

     Art. 7. Autorizzazioni all'inizio immediato dei lavori. 1. L'autorizzazione in via provvisoria di cui all'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore regionale ai lavori pubblici se delegato, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 3, previo ottenimento dei nulla osta del CIRCOSTEL, delle autorità militari, dell'assessorato regionale per la tutela ambientale, assessorato regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, e dei comuni interessati.

     2. Nelle ipotesi contemplate dal precedente articolo 6, l'autorizzazione provvisoria è accordata per i soli tratti per i quali sono stati ottenuti i nulla osta delle competenti autorità.

     3. [3].

     4. La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale nella misura da stabilirsi nello stesso provvedimento di autorizzazione in via provvisoria.

     5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate sono esonerati dal prestare cauzione.

 

     Art. 8. Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. 1. Col provvedimento di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare impianti elettrici può essere dichiarata, a richiesta, la pubblica utilità di tutte le opere autorizzate, nonché l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; col provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, di cui al precedente articolo 7, può essere dichiarata, a richiesta, l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     2. I decreti di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare nuovi impianti elettrici rilasciati all'ENEL ed alle aziende elettriche municipalizzate hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; i decreti di autorizzazione in via provvisoria, rilasciati agli stessi, hanno efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori autorizzati.

 

     Art. 9. Disposizioni urbanistiche. 1. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     2. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

     3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con deliberazione consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende come espresso favorevolmente.

     4. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente terzo comma, determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente.

 

     Art. 10. Obblighi conseguenti alle autorizzazioni. 1. Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge è tenuto ad attenersi, sotto la propria responsabilità, a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

     2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato ai lavori pubblici la data di ultimazione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto.

 

     Art. 11. Collaudo degli impianti elettrici e delle relative opere accessorie. 1. Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni, devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione fino a 30.000 Volt costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione da parte di un tecnico incaricato dagli enti titolari dell'autorizzazione e vistato, sotto la propria responsabilità da un dirigente degli enti medesimi.

     2. Ai fini del collaudo il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere la nomina del collaudatore come previsto dall'articolo 31.03, cap. III, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988.

     3. In sede di collaudo debbono accertarsi il rispetto delle normative di cui all'articolo 10 e di eventuali prescrizioni tecniche stabilite nel provvedimento autorizzativo [4].

     4. Ai fini del collaudo debbono redigersi il verbale di visita, la relazione ed il certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al precedente terzo comma.

     5. Ove in sede di collaudo tali accertamenti abbiano dato esito negativo, il titolare dell'autorizzazione, ove il collaudatore lo ritenga necessario, deve immediatamente sospendere l'esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto ad eliminare le carenze rilevate in sede di collaudo.

     6. Tutte le spese inerenti al collaudo, compresi i compensi professionali dei collaudatori, sono a carico del titolare

dell'autorizzazione.

 

     Art. 12. Nomina del collaudatore. 1. La nomina del collaudatore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali.

     3. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti primo e secondo comma, si applica l'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 13. Amovibilità ed inamovibilità degli impianti. 1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibili nell'atto di autorizzazione, su motivata richiesta dell'istante.

     2. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente articolo 7.

 

     Art. 14. Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse. 1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, può per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità.

     2. Con lo stesso provvedimento con cui viene ordinato lo spostamento o la modifica di un'opera elettrica di cui al precedente comma, viene emessa, previa la necessaria istruttoria, l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei relativi lavori, a norma del precedente articolo 7.

     3. L'esercente dell'impianto da spostare o modificare ha diritto da parte dell'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, all'integrale rimborso delle spese sostenute.

 

     Art. 15. Asservimento definitivo, espropriazione occupazione in via d'urgenza ed accesso. 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di asservimento definitivo o di espropriazione per pubblica utilità, compresa la determinazione delle relative indennità e la retrocessione, degli immobili interessanti la proprietà privata occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 1, nonché le attribuzioni in ordine alla occupazione in via d'urgenza degli immobili medesimi.

     2. Spetta altresì al Presidente della Giunta regionale, autorizzare l'accesso agli immobili per l'esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessaria per la formazione di progetti di impianti elettrici o per l'inizio e lo svolgimento dei procedimenti diretti all'espropriazione o all'asservimento delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti stessi, nonché nominare i tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra.

     3. Per l'accesso ai fondi si applica la disciplina dettata dall'articolo 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo, terzo e settimo comma.

     4. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una cauzione.

     5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare cauzione.

     6. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente della Giunta regionale, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

     7. L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

     8. Sono per il resto applicabili le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

     9. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti commi all'assessore ai lavori pubblici e l'esercizio di quelle esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l'ufficio espropri.

     10. Per le procedure contemplate nel primo comma del presente articolo trovano applicazione le norme contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli articoli 5, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

 

     Art. 16. Determinazione delle indennità. 1. L'indennità per l'espropriazione è determinata in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     2. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendo quali valori dei terreni quelli stabiliti a norma del precedente comma.

 

     Art. 17. Indennità a regioni, province e comuni. 1. Per gli oneri costituiti sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo 16 è sostituita dal pagamento di un canone annuo corrispondente all'interesse legale sull'importo dell'indennità medesima conteggiata come indicato al precedente articolo 16.

     2. Per i beni del patrimonio disponibile, e facoltà della Regione, delle province e dei comuni chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità determinata secondo i criteri di cui allo stesso articolo 16.

     3. Il pagamento dei canoni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 18. Sanzioni amministrative. 1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 500.000 a L. 5 milioni. Tale sanzione è applicata con l'osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

     2. Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario delle opere medesime.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate, proprietari di impianti aventi tensione fino a 150 kV già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione, entro due anni dalla data predetta debbono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente settore decentrato opere e lavori pubblici una apposita istanza corredata da:

     a) un elenco degli impianti ed una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;

     b) una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda esercente attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, che avverso la costruzione delle opere indicate nell'elenco stesso non sussistono opposizioni da parte di enti pubblici o di privati interessati;

     c) una relazione redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale o da un tecnico dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate, vistata sotto la propria responsabilità civile e penale da un dirigente dell'ente ed aziende medesime, che descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesti la loro rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché la mancanza di anomalie, difetti, vizi e la sussistenza del loro buon stato di conservazione e di funzionalità [5].

     2. Il settore decentrato opere e lavori pubblici trasmette gli atti, muniti del proprio parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato regionale lavori pubblici per l'ulteriore corso del provvedimento.

     3. La Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

 

          Art. 20. Norma finale. 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle domande di autorizzazione inoltrate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Lazio.

 

     Art. 21. Abrogazione. 1. La presente legge sostituisce quella di analogo oggetto approvata nella seduta del 14 dicembre 1989 e non ancora promulgata.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 198 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[2] Articolo inserito dall'art. 198 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1993, n. 8 (B.U. 10 febbraio 1993, n. 4).

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1993, n. 8 (B.U. 10 febbraio 1993, n. 4).

[5] Per la fissazione del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 8 novembre 2004, n. 16.