§ 3.10.43 - L.R. 5 agosto 1998, n. 33.
Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:05/08/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Servizi offerti).
Art. 4.  (Qualificazione igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica).
Art. 5.  (Classificazione).
Art. 6.  (Documentazione ai fini della classificazione).
Art. 7.  (Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio).
Art. 8.  (Rinnovi e dichiarazioni annuali).
Art. 9.  (Revoca, diffida, sospensione e cessazione).
Art. 10.  (Vidimazione e pubblicità dei prezzi).
Art. 11.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 12.  (Sanzioni).
Art. 13.  (Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).
Art. 16.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.10.43 - L.R. 5 agosto 1998, n. 33. [1]

Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze.

(B.U. 20 agosto 1998, n. 23 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Ai fini di una compiuta disciplina della ricezione turistica la presente legge regolamenta, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, la classificazione delle case e appartamenti per vacanze destinati all'attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

 

     Art. 2. (Definizione).

     1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.

     2. Si considera gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.

 

     Art. 3. (Servizi offerti).

     1. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

     a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

     b) fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;

     c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

     d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;

     e) recapito e ricevimento degli ospiti.

     2. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti servizi quali telefono, fax, radio o filodiffusione, televisione, lavatrice, lavastoviglie, impianto di trattamento dell'aria. Nelle aree di pertinenza, possono essere offerti, altresì, servizi quali posto auto, piscina od altre attrezzature sportive.

 

     Art. 4. (Qualificazione igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica).

     1. Le case e appartamenti per vacanze sono considerati, ai fini igienico-sanitari ed edilizi nonché urbanistici, immobili destinati alla residenza di cui alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/11.

 

     Art. 5. (Classificazione).

     1. Le strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono classificate in quattro categorie sulla base dei requisiti funzionali e strutturali indicati nella tabella di classificazione contenuta nell'allegato A, parte integrante della presente legge.

     2. La classificazione è obbligatoria e deve essere esposta all'interno delle case ed appartamenti per vacanze in modo ben visibile per tutti gli alloggiati.

     3. La Giunta regionale con delibera può sottoporre periodicamente a revisione o modifica la tabella di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Documentazione ai fini della classificazione).

     1. Ai fini di ottenere la classificazione di cui all'articolo 5 delle case ed appartamenti per vacanze, gli interessati devono presentare alla Azienda provinciale per il Turismo (APT) competente per territorio una domanda, su modulo prestampato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, da cui risulti:

     a) generalità o denominazione del richiedente;

     b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;

     c) periodi di esercizio dell'attività;

     d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

     e) relazione descrittiva dell'arredamento della casa o appartamento;

     f) ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti che vengono gestiti;

     g) i prezzi, comprensivi di IVA, che si intendono praticare;

     h) i requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

     2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) planimetria delle case o appartamenti con indicati la destinazione dei singoli vani e la capacità recettiva delle camere, sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo o collegio professionale;

     b) autorizzazione di cui all'articolo 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ovvero domanda comprovante la richiesta della stessa;

     c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;

     d) attestazione della classificazione catastale della casa o appartamento. Nel caso in cui tale attestazione non possa essere resa, la medesima deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

     e) certificato di iscrizione dell'imprenditore nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 5, secondo comma della l. 217/1983.

 

     Art. 7. (Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio).

     1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, l'APT competente per territorio, sulla base di quanto dichiarato e degli accertamenti effettuati tramite sopralluogo, procede alla classificazione e trasmette il relativo attestato, unitamente alla documentazione prodotta, al comune nel quale si svolge l'attività, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rilascio di cui alla tabella allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui l'APT risultasse inadempiente, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9.

     2. Entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'attestato di cui al comma 1, il comune, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, dandone comunicazione alla competente APT. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

     3. Il titolare della autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare all'APT e al comune competenti ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione, ai fini della conseguente rettifica dei relativi provvedimenti.

 

     Art. 8. (Rinnovi e dichiarazioni annuali).

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

 

     Art. 9. (Revoca, diffida, sospensione e cessazione).

     1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui all'articolo 2 può essere revocata dal comune qualora vengano meno alcuni dei requisiti per il rilascio o quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.

     2. Nei casi di irregolarità minori, diverse da quelle di cui al comma 1, il comune può procedere alla diffida e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

     3. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea dell'attività deve darne preventivo avviso al comune competente. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune, per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

     4. La cessazione dell'attività imprenditoriale relativa alla gestione di case o appartamenti per vacanze autorizzate ai sensi dell'articolo 7 deve essere comunicata all'APT e al comune competente entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività stessa.

     5. I provvedimenti di revoca, sospensione della autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi dell'articolo 7, sono comunicati alla competente APT.

 

     Art. 10. (Vidimazione e pubblicità dei prezzi).

     1. Contestualmente alla classificazione di cui all'articolo 7, l'APT procede alla vidimazione dei prezzi indicati nella domanda di cui all'articolo 6.

     2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1 ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive comunicano all'APT competente per territorio i prezzi, comprensivi di IVA, che intendono praticare per l'anno successivo, per la relativa vidimazione.

     3. La mancata comunicazione dei prezzi entro il termine di cui al comma 2, implica l'automatica conferma di quelli in vigore.

     4. Prima dell'inizio del nuovo anno o della riapertura dell'esercizio, i gestori di case ed appartamenti per vacanze devono tenere esposta, in modo ben visibile all'interno degli stessi, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi richiesti per le diverse ipotesi di utilizzo stagionale e il numero complessivo delle camere e dei letti nonché delle stanze da bagno.

     5. La tabella di cui al comma 4 deve essere compilata su modello predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo e presentata in copia all'APT competente.

     6. I gestori di case ed appartamenti per vacanze non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nella tabella di cui al comma 4.

 

     Art. 11. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune e dall'APT competenti per territorio.

     2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. (Sanzioni).

     1. Chiunque eserciti l'attività disciplinata dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

     2. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da L. 50.000 a L. 150.000.

     3. L'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

 

     Art. 13. (Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale).

     1. A soli fini ricognitivi delle case ed appartamenti per vacanze locati o sublocati, per brevi periodi, in forma non imprenditoriale, è fatto obbligo ai proprietari locatori degli stessi di presentare al comune dove è ubicato l'immobile locato o da locare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un'autocertificazione, su modulo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, dalla quale risulti la capacità ricettiva dell'immobile ceduto in locazione o sub locazione durante l'anno, ai fini turistici, relativamente al numero delle camere, dei letti e dei servizi igienici.

     2. Una copia della dichiarazione è trasmessa dal comune all'APT competente entro trenta giorni dalla ricezione.

     3. L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nel caso di variazioni successivamente intervenute.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le APT provvedono alla ricognizione, nei rispettivi ambiti territoriali, delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, ed invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

     2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e della autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni prevista dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le case ed appartamenti per vacanze che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la loro attività.

     4. Le residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 6, comma quinto, della l. 217/1983, dotate dei servizi essenziali previsti all'articolo 3, comma 1, continuano ad operare previa dichiarazione dell'esercizio della relativa attività al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché previo pagamento delle tasse di concessione.

     5. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 4 comunicano i prezzi che intendono praticare all'APT territorialmente competente, secondo quanto previsto all'articolo 10 e trasmettono alla stessa, copia della dichiarazione di cui al comma 4, ai soli fini statistici.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 

ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER

VACANZE

 

1. ANALISI QUANTITATIVA

 

------------------------------------------------------------------

1A                             1B

------------------------------------------------------------------

TIPOLOGIA CATASTALE    PUNTI   MQ. CASA O APPARTAMENTO E   PUNTI

                                SPAZI COMPLEMENTARI

------------------------------------------------------------------

A1, A7, A8             4       81-111 mq._                 6

 

A2, A11                3

 

A3                     2       51-80 mq.                   4

 

A4, A5                 1       50 mq._                     2

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

1C                             1D

------------------------------------------------------------------

POSIZIONE DI PIANO     PUNTI   SERVIZI IGIENICI            PUNTI

------------------------------------------------------------------

PIANO ATTICO, VILLA O  4       MONO SERVIZIO               1

VILLINO (MAX 2 LIV.

FUORI TERRA

 

PIANI INTERMEDI        3       DOPPI SERVIZI               2

 

PIANO TERRA            2       OLTRE I DUE SERVIZI         3

 

SEMINTERRATO           1

------------------------------------------------------------------

 

N.B.

COLONNA 1A:

CLASSIFICAZIONE CATASTALE DELLE ABITAZIONI:

     A1  = TIPO SIGNORILE

     A2  = TIPO CIVILE

     A3  = TIPO ECONOMICO

     A4  = TIPO POPOLARE

     A5  = ULTRAPOPOLARE

     A7  = IN VILLINI

     A8  = IN VILLE

     A11 = IN ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI

 

COLONNA 1B:

EVENTUALI SPAZI ESTERNI DI ESCLUSIVA PERTINENZA DELLE UNITA' IMMOBILIARI

COME BALCONI, PORTICATI, TERRAZZI E SIMILI DEVONO ESSERE CALCOLATI AL 50%

DELLA LORO SUPERFICIE; GIARDINI O AREE DI SUPERFICIE NON SUPERIORE ALLA

META' DELLA SUPERFICIE UTILE INTERNA VENGONO CALCOLATI AL 30%: GIARDINI O

AREE DI SUPERFICIE SUPERIORE ALLA META' DELLA SUPERFICIE UTILE INTERNA

(CALCOLATI FINO AD UN MASSIMO DI 500 mq) VENGONO CONSIDERATI AL 20%

 

2. ANALISI QUALITATIVA

 

------------------------------------------------------------------

2A                                 2B

------------------------------------------------------------------

UBICAZIONE             COEFF.      STATO DI            COEFF.

                                    CONSERVAZIONE

                                    IMMOBILE

------------------------------------------------------------------

CENTRALE                           BUONO               1.1

 

PANORAMICA                         SUFFICIENTE         1.0

 

VICINO ZONE DI         1.2         SCADENTE            0.8

INTERESSE

TURISTICO/SPORTIVO

 

SEMIPERIFERICA         1.1

 

PERIFERICA             1.0

------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

2C                                 2D

------------------------------------------------------------------

QUALITA' ARREDI        COEFF.      SERVIZI OFFERTI E   COEFF.

                                    ACCESSORI OLTRE I

                                    MINIMI STABILITI

------------------------------------------------------------------

SIGNORILE              1.3         RADIO, FILODIF.     0.1

 

CURATO                 1.2         LAVATRICE           0.1

 

DECOROSO               1.1         TELEFONO            0.1

SUFFICIENTE            1.0         FAX                 0.1

                                    LAVASTOVIGLIE       0.1

 

                                    TRATTAMENTO ARIA    0.2

 

                                    POSTO AUTO          0.1

 

                                    PISCINA E/O ALTRE   0.3

                                    ATTREZZATURE

 

                                    TELEVISIONE         0.1

 

                                    ALTRI               0.1

 

                                    1 + TOTALE=

------------------------------------------------------------------

 

N.B.

IL COEFFICIENTE DELLA COLONNA 20 E' DATO DALLA SOMMA DEI COEFFICIENTI

INTERESSATI + 1

 

CLASSIFICAZIONE:

LA SOMMATORIA DEI NUMERI INTERI DI CUI ALLE COLONNE 1A, 1B, 1C, 1D [1 PER

COLONNA] MOLTIPLICATA PER I COEFFICIENTI DELLE COLONNE 2, DANNO LUOGO ALLA

SEGUENTE CLASSIFICAZIONE:

 

1^ CATEGORIA = OLTRE 38 PUNTI

2^ CATEGORIA = DA 25 A 38 PUNTI

3^ CATEGORIA = DA 11 A 24 PUNTI

4^ CATEGORIA = FINO A 10 PUNTI

 

 

 

SOMMARIO

 

Art.  1 (Finalità)

Art.  2 (Definizione)

Art.  3 (Servizi Offerti)

Art.  4 (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

Art.  5 (Classificazione)

Art.  6 (Documentazione ai fini della classificazione)

Art.  7 (Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio)

Art.  8 (Rinnovi e dichiarazioni annuali)

Art.  9 (Revoca, diffida, sospensione e cessazione)

Art. 10 (Vidimazione e pubblicità dei prezzi)

Art. 11 (Funzioni di vigilanza e controllo)

Art. 12 (Case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma non

imprenditoriale)

Art. 13 (Sanzioni amministrative)

Art. 14 (Disposizioni transitorie)

Art. 15 (Abrogazione di norme)

Art. 16 (Dichiarazione d'urgenza)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 12 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 16.